Contesto generale

La società Alpha S.r.l. opera nel settore terziario, offrendo ai propri clienti servizi di consulenza fiscale, finanziaria e gestionale oltre che soluzioni tecnologiche e IT al servizio delle diverse attività aziendali.

In principio dell’anno 2022 Alpha ha implementato un sistema di welfare aziendale prevedendo il riconoscimento – su base annua – alla totalità del personale in forza al 1° gennaio dell’anno di riferimento con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la possibilità di beneficiare di determinati beni e servizi messi a disposizione direttamente dall’azienda o per il tramite di partner convenzionati, sino ad un importo massimo differenziato per livello di inquadramento contrattuale.

Al fine di compiutamente regolamentare il funzionamento del descritto sistema di welfare, la società ha redatto un regolamento volto a definire con precisione i beneficiari del medesimo, gli importi massimi di spesa su base annua differenziati in base al livello di inquadramento contrattuale, i beni e servizi fruibili dai lavoratori, le modalità e le tempistiche nel rispetto delle quali i lavoratori sono tenuti a optare tra i diversi beni messi a disposizione dal datore di lavoro.

Tra i diversi beni e servizi contemplati dal piano di welfare aziendale, i lavoratori possono optare per l’erogazione in loro favore di voucher cumulativi, intendendosi per tali i voucher (documento di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportante un dato valore nominale) che danno diritto ad una pluralità di beni debitamente elencati all’interno del regolamento, per un valore complessivo non eccedente a 258,23 euro, questo al fine di beneficiare dell’esenzione dall’imponibile fiscale e contributivo di cui all’art. 51, comma 3 del TUIR (conseguentemente, detto valore massimo fruibile dal dipendente – come specificatamente previsto nel regolamento aziendale – è riducibile in ipotesi al dipendente siano stati riconosciuti nel medesimo periodo di imposta ulteriori beni e servizi da includere nella base di calcolo utile ai fini dell’applicazione dell’esenzione in esame),

Mario Rossi, consulente fiscale alle dipendenze della società, ha manifestato la propria perplessità in merito all’applicabilità dell’esenzione contributiva con riferimento ai sopra citati voucher cumulativi, sostenendone l’inapplicabilità nell’ambito di un piano di welfare istituito per il tramite di un mero regolamento aziendale. A fronte del dubbio manifestato dal dipendente, la società si trova quindi nella necessità di essere edotta in merito alla corretta impostazione del proprio piano di welfare aziendale.

Attori primari  

Alpha S.r.l., società che applica al personale subordinato il CCNL per i dipendenti di aziende del terziario, distribuzione e servizi.

Mario Rossi, dipendente di Alpha, assunto a tempo indeterminato con mansioni di consulente fiscale.

Quesito 

In base alle disposizioni di legge vigenti, in ipotesi Mario rossi, nell’ambito del piano di welfare istituito con proprio regolamento dalla Società, optasse per l’erogazione in suo fare di un voucher cumulativo (nell’importo massimo riconoscibile) che gli consente l’acquisto nell’ambito di una nota piattaforma di e-commerce di una pluralità di beni anche riconducibili a categorie merceologiche differenti (prodotti tecnologici, alimentari, abbigliamento etc), potrebbe beneficiare correlatamente a tale riconoscimento dell’esenzione fiscale e contributiva di cui all’art. 51, comma 3, del TUIR?

Fonti normative, prassi e giurisprudenza

Art. 51 D.P.R. n.917 del 1986

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 marzo 2016

Circolare agenzia entrate n. 28/E del 2016

Principi generali

Come noto, l’art. 51, comma 3, terzo periodo, del D.P.R. n. 917/1986 prevede espressamente che “Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a lire 500.000; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.”

Il successivo comma 3-bis del medesimo articolo, poi, prevede che “ai fini dell’applicazione dei commi 2 e 3, l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale”, specifica resasi necessaria al fine di chiarire come i beni e servizi di cui – per quanto qui rileva – al comma 3 potessero essere riconosciuti mediante “titoli” (i cosiddetti “voucher”) rappresentativi dei beni e servizi medesimi che, pur se connotati da un valore nominale, non configurano in alcun modo denaro.

Dette previsioni, a far data ormai dall’anno 2016, hanno costituito uno dei principali capisaldi su cui le aziende hanno fondato i propri sistemi di welfare aziendale, consentendo il riconoscimento ai lavoratori di beni e servizi di immediata utilità (come, ad esempio, il buono benzina od il buono spesa), al netto di qualsivoglia assoggettamento contributivo od imposizione fiscale ed a costi decisamente contenuti per i datori di lavoro

Non volendo – e non potendo – il presente elaborato essere un esaustivo documento riepilogativo delle numerose disposizioni di legge (oltre che delle previsioni di prassi e giurisprudenza) accumulatesi nel corso degli ultimi anni in materia di welfare aziendale è bene qui ricordare come l’articolo 1, commi 182-190 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 abbia introdotto misure fiscali agevolative per premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, prevedendo altresì la possibilità di convertire l’erogazione di dette somme di denaro in erogazione di beni e servizi, ivi inclusi quelli di cui all’art. 51, comma 3 del TUIR.

Successivamente, il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 25 marzo 2016 ha compiutamente regolamentato le modalità attuative della citata disposizione agevolativa del premio di risultato.

L’art. 6 del citato decreto interministeriale introduce, per quanto oggetto del quesito di cui al presente elaborato, due principi fondamentali; ed infatti,

  • il comma 1 dell’art. 6 prevede che i voucher “… non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare, non possono essere monetizzati o ceduti a terzi e devono dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale senza integrazioni a carico del titolare

e

  • il successivo comma 2 prevede che “in deroga a quanto disposto dal comma 1, i beni e servizi di cui all’articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 possono essere cumulativamente indicati in un unico documento di legittimazione purché il valore complessivo degli stessi non ecceda il limite di importo di cui alla medesima disposizione.”

Dalla disamina delle suesposte disposizioni, emerge chiaramente come – in generale – il voucher debba riferirsi ad un unico bene o servizio; tuttavia in deroga alle previsioni di cui all’art. 51, comma 3, può essere prevista altresì l’erogazione di un voucher cumulativo rappresentativo di una pluralità di beni determinabili anche attraverso il rinvio a un’elencazione contenuta su una piattaforma elettronica di welfare aziendale.

Non ci si deve scordare, tuttavia, come l’articolo del decreto che ammette la possibilità di erogare un voucher cumulativo sia prevista al fine di dare attuazione alla disposizione agevolativa del premio di risultato, più sopra riportata e, pertanto, ad avviso di chi scrive, è applicabile alla sola ipotesi di conversione del premio di risultato in beni e servizi e non anche all’ipotesi di beni e servizi previsti nell’ambito di un piano di welfare che non abbia la sua fonte (come nel caso al nostro esame) in un accordo sindacale istitutivo di un premio di risultato.

Conclusioni

Poiché il piano di welfare vigente presso Alpha trova la sua origine in un regolamento aziendale e sia fondato su disponibilità economiche volontariamente messe a disposizione dal datore di lavoro, allo stesso non può trovare applicazione una disposizione contenuta in un decreto interministeriale adottato al dine di dare compiuta attuazione alle disposizioni adottate in materia di premio di risultato.

Conseguentemente, i voucher cumulativi che lo stesso prevede possano essere erogati in favore dei dipendenti beneficiari ad avviso dello scrivente non possono beneficiare dell’esenzione contributiva e fiscale di cui all’art. 51, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 1986.