Introduzione

L’art. 66, c. 7-15 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, disciplina l’indennità per la disoccupazione involontaria, denominata ‘ALAS’ ed erogata dall’INPS per gli eventi di cessazione involontaria intervenuti a far data dal 1° gennaio 2022 a beneficio dei lavoratori autonomi:

  1.  dello spettacolo che prestino, a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli;
  2.  dello spettacolo che prestino, a tempo determinato, attività al di fuori delle sopracitate ipotesi;
  3.  che esercitino attività musicali.

Giusto quanto sopra e salvo quanto di seguito precisato in relazione ai lavoratori esercenti attività musicali, i committenti che successivamente al 31 dicembre 2021 instaurino rapporti di lavoro autonomo con i lavoratori di cui alle precedenti lettere a) e b) sono tenuti al versamento di un’aliquota contributiva pari al 2% del compenso lordo giornaliero, che confluisce presso la Gestione prestazioni temporanee.

Tenuto conto delle riduzioni contributive vigenti di cui agli artt. 120 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e 1, c. 361 e 362 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, con messaggio 30 maggio 2022, n. 2260 l’Istituto ha individuato la misura effettiva delle aliquote dovute a decorrere dal 1° gennaio 2022 sia della contribuzione ALAS che delle ulteriori contribuzioni minori dovute dal committente che abbia instaurato un rapporto di lavoro autonomo con un lavoratore in relazione al quale è stabilito l’obbligo di assicurazione al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.
Al proposito, è opportuno precisare che, in ragione delle particolari modalità di svolgimento dell’attività di lavoro e in deroga alla disciplina previdenziale applicata ai lavoratori dello spettacolo, i lavoratori autonomi esercenti attività musicali sono tenuti a provvedere direttamente sia agli obblighi informativi che al versamento della contribuzione dovuta.

Contribuzione minore  Aliquote
Committenti che instaurano rapporti di lavoro autonomo con soggetti per i quali è previsto l’obbligo di assicurazione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo ALAS: 1,06%

Maternità: 0

Malattia: 2,22%

Lavoratori autonomi esercenti attività musicali ALAS: 2%

Maternità: 0,46%

Pubbliche amministrazioni che instaurano rapporti di lavoro autonomo con soggetti assicurati al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo ALAS: 2%

Maternità: 0,46%

Malattia: 2,22%

 

Requisiti soggettivi per accedere all’indennità ALAS

L’indennità in esame è riconosciuta ai lavoratori di cui sopra, purché in possesso dei requisiti di seguito elencati:

  1.   assenza di titolarità di rapporti di lavoro autonomo o subordinato. Al momento della presentazione della domanda per il riconoscimento dell’indennità, il richiedente deve aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro autonomo di cui era titolare e, al contempo, non deve essere titolare di un rapporto di lavoro autonomo – ivi compresi rapporti di collaborazione – o di un rapporto di lavoro subordinato;
  2.  non essere titolare di un trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie. Il richiedente non deve essere titolare di trattamenti pensionistici diretti a carico, anche pro quota:
    • dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO),
    • delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative dell’AGO,
    • di forme previdenziali compatibili con l’AGO,
    • della Gestione separata,
    • degli enti di previdenza dei liberi professionisti,
    • nonché dell’indennità ‘APE sociale’;
  3. non essere beneficiario del reddito di cittadinanza (D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26). Il presente requisito risulta soddisfatto laddove il richiedente non sia componente di un nucleo familiare beneficiario del reddito di cittadinanza;
  4.  poter vantare almeno 15 giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Più precisamente, il richiedente deve poter far valere nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio dell’anno civile precedente la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo e la data di presentazione della domanda di indennità almeno 15 giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. A tal fine, si considerano utili i soli contributi previdenziali connessi allo svolgimento di attività lavorativa autonoma prestata a tempo determinato, nonché i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria e congedo parentale regolarmente indennizzati riferiti ai soli periodi non coperti da contribuzione obbligatoria per effetto dell’astensione della lavoratrice o del lavoratore;
  5.   aver prodotto un reddito da lavoro non superiore a € 35.000,00 nell’anno civile precedente alla presentazione della domanda di indennità. L’importo in esame si riferisce al reddito complessivo e non al solo reddito connesso all’attività autonoma.

Misura dell’indennità

L’indennità è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali e risultante dai versamenti contributivi effettuati al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo e relativo all’anno in cui si è concluso l’ultimo rapporto di lavoro autonomo e all’anno civile precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione ovvero per frazioni di essi.

Nel caso in cui il reddito medio mensile sia pari o inferiore, per l’anno 2021, all’importo di € 1.227,55, l’indennità corrisponde al 75% del reddito medio mensile stesso.

Quando il reddito medio mensile sia superiore, per l’anno 2021, all’anzidetto importo di € 1.227,55, la misura dell’indennità è pari a € 920,66, incrementato di una somma pari al 25% della differenza tra il reddito medio mensile e l’importo di € 1.227,55.
In ogni caso, l’indennità non può superare l’importo massimo mensile di € 1.335,40, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente.

Durata dell’indennità

L’indennità è corrisposta mensilmente per un numero di giornate pari alla metà delle giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio dell’anno civile precedente la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo e la data di conclusione del rapporto stesso.
In ogni caso, la durata massima della prestazione in esame non può superare 6 mesi, corrispondenti a 156 giorni di contributi giornalieri.

Presentazione della domanda e decorrenza della prestazione

La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, esclusivamente in via telematica entro il termine di 68 giorni dalla:

  • cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo;
  • cessazione del periodo di maternità indennizzato;
  • cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro ovvero di malattia professionale.

L’indennità decorre:

  • dall’ottavo giorno successivo alla data dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo ovvero alla data di cessazione del periodo di maternità, malattia, infortunio ovvero malattia professionale, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno;
  • dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, laddove la domanda sia stata presentata successivamente all’ottavo giorno, ma entro il sessantottesimo (INPS, circolare 14 gennaio 2022, n. 8).

Decadenza dalla prestazione

L’indennità è soggetta a decadenza laddove il beneficiario:

  • risulti titolare di trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie;
  • risulti titolare del reddito di cittadinanza;
  • risulti titolare di altra prestazione di disoccupazione, quale NASpI o DIS-COLL;
  • acquisisca il diritto all’assegno ordinario di invalidità (e non opti per l’indennità ALAS).

Prestazioni accessorie

Per i periodi di fruizione dell’indennità, al beneficiario è riconosciuta la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile dell’indennità per l’anno in corso.

Istruzioni operative

Ai fini dell’assolvimento degli obblighi contributivi, si ricorda che le procedure di calcolo che supportano la gestione dei flussi sono state adeguate dall’Istituto a partire dal mese di competenza di maggio 2022.

Al fine di ottemperare al versamento della corretta contribuzione minore dovuta per i mesi di competenza compresi nel periodo gennaio 2022-aprile 2022, occorrerà valorizzare nel flusso Uniemens:

  • il codice di nuova istituzione ‘M219’ (‘Versamento differenze contributive ALAS’) all’interno di <DenunciaIndividuale> <DatiRetributivi> <AltreADebito> <CausaleADebito>;
  • l’imponibile soggetto a contribuzione nell’elemento <AltroImponibile>;
  • l’importo della differenza di contribuzione minore dovuta nell’elemento <ImportoADebito>.

Il versamento della contribuzione obbligatoria in esame dovrà essere effettuato con le denunce di competenza dei mesi di maggio, giugno e luglio 2022.

 

Si rimane a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore confronto si dovesse ritenere opportuno.