In data 29 ottobre 2024 è entrato in vigore il D.L. n. 160/2024, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Il presente prende in esame le sole disposizioni contenute nel citato decreto relative a:

  • le disposizioni miranti a fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori di imprese del settore moda (art. 2) e dell’editoria;
  • le misure di contrasto al lavoro sommerso (art. 1, c. 5-10) e che, analogamente a quanto già stabilito dall’ordinamento con riguardo agli indici sintetici di affidabilità fiscale, disciplinano gli indici di affidabilità contributiva;
  • i meccanismi premiali di cui può avvantaggiarsi il datore di lavoro che sia iscritto nella Lista di conformità dell’INL.

 

Crisi occupazionale dei lavoratori di imprese del settore moda

L’art. 2 del D.L. n. 160/2024 dispone che l’INPS riconosca, per il solo anno 2024, un trattamento d’integrazione al reddito per i lavoratori subordinati di datori di lavoro – anche artigiani – operanti nei settori tessile, dell’abbigliamento, calzaturiero e conciario e aventi una forza occupazionale media non superiore a 16 addetti nel semestre precedente.

Il trattamento, la cui misura è pari all’80 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate (art. 3, c. 1 del D.Lgs. n. 148/2015), è riconosciuto in deroga alle disposizioni dettate in tema di:

  • durata massima complessiva dei trattamenti ordinario e straordinario d’integrazione salariale e di durata del trattamento ordinario d’integrazione salariale (artt. 4 e 12 del D.Lgs. n. 148/2015, n. 148);
  • durata delle prestazioni erogate dal Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l’Artigianato (art. 27 del D.Lgs. n. 148/2015).

Il trattamento di cui sopra, riconosciuto con riferimento ai periodi di sospensione dell’attività o di riduzione dell’orario di lavoro compresi tra il 29 ottobre 2024 e il 31 dicembre 2024, è stabilito sia concesso previa presentazione – esclusivamente per via telematica – di apposita istanza contenente:

  1. l’elenco nominativo dei lavoratori interessati;
  2. l’indicazione dei periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa;
  3. la dichiarazione di non poter accedere ad altri trattamenti di integrazione salariale già contemplati dalla legislazione vigente.

All’erogazione del trattamento d’integrazione provvede il datore di lavoro a conclusione di ogni periodo di paga e il conguaglio o il rimborso devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o, se successivo, dalla data del provvedimento di concessione (art. 7, c. 3 del D.Lgs. n. 148/2015).

Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro versi in serie e documentate difficoltà finanziarie, è possibile ricorrere al pagamento diretto da parte dell’INPS del trattamento in parola. In tal caso, al datore di lavoro è fatto obbligo, a pena di decadenza, di trasmettere i dati necessari per il pagamento diretto entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo d’integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione (art. 7, c. 5-bis del D.Lgs. n. 148/2015). Resta inteso che, trascorsi inutilmente gli anzidetti termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi devono intendersi posti a carico del datore di lavoro inadempiente.

Il riconoscimento del trattamento d’integrazione in esame non è subordinato al versamento di alcuna contribuzione addizionale (art. 5 del D.Lgs. n. 148/2015).

Si resta in attesa che l’Istituto disciplini termini e modalità per la presentazione delle domande, la cui autorizzazione sarà in ogni caso vincolata al limite di spesa di 64,6 milioni di euro per l’anno 2024.

Nel caso in cui l’attività di monitoraggio evidenzi, anche in via prospettica, il raggiungimento di detto limite di spesa, l’Istituto non accoglierà ulteriori istanze.

Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria

L’art. 3 del D.L. n. 160/2024 sostituisce l’art. 1, c. 6-bis della Legge n. 198/2016, stabilendo che mediante apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è individuata, con cadenza annuale, una quota delle disponibilità del Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria non superiore al 5% da destinare al finanziamento di misure volte a risolvere situazioni di crisi occupazionale di imprese del settore.

Tra le misure che è previsto siano finanziate con la suddetta quota è compreso l’accesso anticipato alla pensione di giornalisti professionisti iscritti all’INPGI e dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani e periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale (art. 1, c. 498 della Legge n. 160/2019).

Indici sintetici di affidabilità contributiva

Ai sensi dell’art. 1, c. 5 del D.L. n. 160/2024, saranno introdotti, a far tempo dal 1° gennaio 2026, gli indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC), applicabili agli esercenti attività d’impresa, arti o professioni. Detti indici, il cui ricorso consentirà di promuovere l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento in materia contributiva, individuando e prevenendo in tal modo la sottrazione di base imponibile al prelievo contributivo, saranno elaborati per trovare applicazione, almeno in un primo tempo, con riferimento ai due settori economici ritenuti maggiormente esposti al rischio di evasione contributiva; tali settori economici saranno individuati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Gli indici applicabili saranno determinati mediante apposito decreto ministeriale e che, oltre all’ambito di applicazione, definirà anche i correlati meccanismi di premialità.

Entro il 31 agosto 2026, l’impiego degli indici di affidabilità contributiva sarà esteso ad ulteriori 6 settori economici.

Come anticipato, i suddetti indici sintetici di affidabilità contributiva si affiancano agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), applicati anch’essi ad esercenti attività d’impresa, arti o professioni (art. 9-bis del D.L. n. 50/2017).

A tali indici, che costituiscono la sintesi di indicatori elementari di i) affidabilità e ii) anomalia e che sono individuati con riferimento a gruppi omogenei d’imprese con caratteristiche simili, si ricorre per verificare la normalità e la coerenza della gestione dell’impresa e favorire la spontanea emersione di basi imponibili nonché l’adempimento dei conseguenti obblighi tributari in un’ottica di collaborazione con l’Amministrazione finanziaria.

L’affidabilità del contribuente, che è stabilita in una scala da 1 a 10, è ricavata in applicazione degli indici approvati mediante apposito decreto ministeriale, da emanare entro il mese di marzo del periodo d’imposta successivo al periodo d’imposta rispetto al quale essi trovano applicazione.

Anche nel caso degli indici di affidabilità fiscale trovano applicazione meccanismi premiali calibrati al livello di affidabilità attribuito all’impresa e che contemplano, ad esempio, l’esclusione da accertamenti basati su presunzioni semplici.

Lista di conformità INL

Come noto, l’art. 29, c. 7 del D.L. n. 19/2024 prevede che quando a seguito di un accertamento ispettivo non sia stata rilevata alcuna violazione di disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale – comprendendo nel novero le norme vigenti in tema di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro -, è rilasciato un attestato. Qualora il datore di lavoro destinatario di tale attestato vi acconsenta, può essere iscritto in un apposito elenco informatico denominato ‘Lista di conformità INL’, consultabile pubblicamente.

Ai sensi dell’art. 29, c. 8 del D.L. n. 19/2024, introdotto con effetto dal 29 ottobre 2024 in forza dell’art. 1, c. 8 del D.L. n. 160/2024, l’iscrizione in detta Lista comporta che per i 12 mesi successivi il datore di lavoro sia considerato ‘a basso rischio di irregolarità’.

Alla luce di tale classificazione, l’INL può decidere di escludere il datore di lavoro da ulteriori verifiche in relazione alle materie che già abbiano formato oggetto di accertamento. Detta esclusione non opera con riguardo alle verifiche concernenti la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro né può valere nel caso in cui sia richiesto un intervento dell’organo ispettivo né, ovviamente, quando l’accertamento s’inscriva in un’attività d’indagine disposta dalla Procura della Repubblica.

Portale nazionale del sommerso (PNS)

È affidato all’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) il disciplinamento dell’utilizzo da parte della pubblica amministrazione e degli enti che erogano o gestiscono fondi pubblici dei dati e delle informazioni contenute nel PNS ai fini delle attività di verifica a cui questi sono tenuti con riferimento alle proprie attività istituzionali.

Sarà cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali adottare entro 120 giorni dall’entrata in vigore del D.L. n. 160/12024 (25 febbraio 2025) uno o più decreti mediante i quali siano individuati i) i soggetti abilitati ad accedere al PNS nonché ii) i dati oggetto di consultazione.

È opportuno precisare che nel Portale in parola, istituito ai sensi dell’art. 19 del D.L. n. 36/2022, sono consultabili le risultanze dell’attività di vigilanza svolta dall’INL così come dal personale ispettivo dell’INPS, dell’INAIL, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza il cui esito abbia consentito di rilevare violazioni in materia di lavoro sommerso nonché di lavoro e legislazione sociale.

Si rimane a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore confronto si dovesse ritenere opportuno.