Il nuovo regime fiscale speciale a favore dei lavoratori impatriati disciplinato dall’art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023 non contempla più la possibilità di beneficiare di un’estensione del periodo agevolato oltre il quinto periodo d’imposta decorrente dal trasferimento della residenza fiscale in Italia ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 917/1986.

È contemplata un’eccezione nel solo caso in cui il lavoratore abbia trasferito la residenza anagrafica in Italia nel corso del 2024 (art. 5, c. 10 del D.Lgs. n. 209/2023).

Diversamente dicasi con riguardo ai lavoratori nei confronti dei quali trovi ancora applicazione il previgente regime fiscale per gli ‘impatriati’ (art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015). In particolare, si rendono opportune precisazioni con riferimento ai lavoratori ‘impatriati’ il cui quinto periodo d’imposta di applicazione del regime fiscale speciale sia spirato in data 31 dicembre 2023, operando una chiara distinzione tra coloro che abbiano trasferito la residenza fiscale in Italia entro il 29 aprile 2019 ovvero nel periodo compreso tra il 30 aprile e il 2 luglio 2019.

Lavoratore impatriato tra il 30 aprile e il 2 luglio 2019

Il lavoratore che abbia trasferito la residenza fiscale in Italia ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 917/1986 nel periodo compreso tra il 29 aprile e il 2 luglio 2019 e nei confronti del quale abbia trovato applicazione il regime fiscale speciale per gli impatriati di cui al citato art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015 può continuare a beneficiare del regime fiscale di favore per ulteriori cinque periodi d’imposta – e cioè sino al 31 dicembre 2028 – nel caso in cui al 31 dicembre 2023:

  • abbia almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo;
  • sia divenuto proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento della residenza fiscale in Italia o nei dodici mesi che hanno preceduto detto stesso trasferimento. Al proposito, si consideri che l’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

Negli ulteriori periodi d’imposta in concomitanza dei quali continua a trovare applicazione il regime fiscale speciale concorre alla formazione del reddito complessivo la sola quota del 50 per cento dei redditi prodotti in Italia; qualora il lavoratore ‘impatriato’ abbia almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, concorre alla formazione del reddito complessivo il solo 10 per cento dei redditi prodotti in Italia.

Alla scadenza del quinto periodo d’imposta agevolato – che, per colui il quale sia ‘impatriato’ tra il 30 aprile e il 2 luglio 2019, coincide con il 31 dicembre 2023 – il lavoratore è tenuto a consegnare al proprio datore di lavoro la documentazione attestante la sussistenza dei più sopra indicati requisiti soggettivi che consentono di beneficiare per cinque ulteriori periodi d’imposta il regime fiscale di favore.

Il datore di lavoro-sostituto d’imposta opererà le ritenute sulla quota di reddito imponibile pari al 50% o al 10% a far tempo dal mese successivo l’acquisizione della richiesta presentata dal lavoratore interessato. A conclusione del periodo d’imposta 2024, il sostituto d’imposta effettuerà il conguaglio tra le ritenute operate e l’imposta effettivamente dovuta sull’ammontare complessivo dei redditi prodotti a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Lavoratore ‘impatriato’ entro il 29 aprile 2019

Il lavoratore che abbia trasferito la residenza fiscale in Italia ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 917/1986 entro il 29 aprile 2019 e che al 31 dicembre 2019 risulti essere beneficiario del regime fiscale speciale per gli impatriati (art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015) ha titolo ad esercitare l’opzione per il prolungamento del periodo d’applicazione di detto regime fiscale in osservanza di modalità e termini stabiliti dall’agenzia delle Entrate (AdE) con provvedimento direttoriale 3 marzo 2021, n. 60353.

Più precisamente, l’anzidetta opzione può essere esercitata:

  1. a) a condizione che il lavoratore impatriato sia stato iscritto all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) o sia cittadino di uno Stato comunitario;
  2. b) previo versamento – in un’unica soluzione – di un importo pari a:

1) il 10% dell’ammontare dei redditi di lavoro dipendente (o assimilati) e di lavoro autonomo prodotti in Italia e sottoposti al regime fiscale di favore percepiti nel periodo d’imposta precedente al periodo nel corso del quale è esercitata l’opzione e sempre che all’atto d’esercizio (formale) dell’opzione il lavoratore interessato:

  • abbia almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo

ovvero

  • sia divenuto proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia successivamente al trasferimento della residenza o nel corso dei dodici mesi ad esso precedenti ovvero ne sia divenuto proprietario entro il diciottesimo mese dalla data d’esercizio dell’opzione. Al proposito, si consideri che l’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente ovvero dai figli, anche in comproprietà;

2) il 5% dei redditi di lavoro dipendente (o assimilati) ovvero di lavoro autonomo prodotti in Italia e soggetti al regime impositivo speciale relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se al momento dell’esercizio dell’opzione il lavoratore interessato:

  • abbia almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo

e

  • diventi (o sia già divenuto proprietario) di almeno un’unità immobiliare secondo le modalità di cui alla precedente lettera b).

Stando alle indicazioni offerte dall’AdE con risoluzione 15 aprile 2021, n. 27/E, il versamento dell’importo di cui ai punti 1) o 2) deve essere stato effettuato mediante il modello ‘F24’ – senza la possibilità di avvalersi dell’istituto della compensazione – entro il 1° luglio 2024, esponendo i codici di seguito elencati:

  • ‘1860’ nel caso in cui sia versato l’importo di cui al più sopra indicato numero 1) (“Importo dovuto (10 per cento) per l’adesione al regime agevolato di cui all’articolo 5, co. 2-bis, lett. a), del D.L. n. 34 del 2019″);
  • ‘1861’ quando sia versato l’importo di cui al precedente numero 2) (“Importo dovuto (5 per cento) per l’adesione al regime agevolato di cui all’art. 5, co. 2-bis, lett. b), del D.L. n. 34 del 2019”).

Alla luce di quanto sopra, il lavoratore avente titolo è tenuto a presentare al datore di lavoro una formale richiesta volta a consentire l’effettivo prolungamento del periodo fiscale speciale per i periodi d’imposta 2024-2028.

Tale richiesta stabilito contenga i seguenti elementi essenziali:

  • nome, cognome, data di nascita e codice fiscale del lavoratore istante;
  • l’espressa indicazione che la residenza fiscale – qualificata ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – è stata trasferita in Italia antecedentemente al 30 aprile 2019 e che al momento della presentazione della richiesta il lavoratore è fiscalmente residente in Italia;
  • gli estremi del versamento dell’importo di cui ai precedenti punti 1) o 2), unitamente a copia del modello F24 mediante il quale detto versamento è stato effettuato;
  • il numero e la data di nascita dei figli minori d’età (anche in affido preadottivo), alla data di effettuazione del versamento ovvero i dati identificativi dell’immobile di tipo residenziale con la relativa data d’acquisto del titolo di proprietà;
  • l’indicazione del primo periodo d’imposta di fruizione del regime fiscale speciale per lavoratori impatriati;
  • l’ammontare dei redditi di lavoro dipendente e autonomo relativi al periodo d’imposta precedente e assoggettati al regime di tassazione speciale;
  • l’impegno a comunicare senza ritardo al datore di lavoro qualsivoglia variazione della residenza o del domicilio che possa rilevare ai fini dell’applicazione del beneficio addizionale.

A decorrere dal mese successivo l’acquisizione della richiesta contenente gli elementi testé elencati, il datore di lavoro-sostituto d’imposta opererà le ritenute considerando quale reddito imponibile la sola misura del 50% o del 10% dei redditi effettivamente prodotti in Italia.

Al termine del periodo d’imposta 2024, il sostituto d’imposta effettuerà il conguaglio tra le ritenute operate e l’imposta effettivamente dovuta sull’ammontare complessivo dei redditi prodotti a decorrere dal 1° gennaio 2024.

L’applicazione del regime fiscale speciale sarà preclusa nell’ipotesi in cui il lavoratore comunichi di aver trasferito fuori dall’Italia la residenza fiscale o il domicilio.

 

Si rimane a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore precisazione dovesse ritenersi opportuna