In data 25 settembre 2024 entrerà in vigore il D.Lgs. n. 125/2024, recante norme di attuazione della disciplina comunitaria in materia di rendicontazione societaria di sostenibilità. Del menzionato decreto il presente intervento mira a rappresentare – in sintesi e limitatamente ai principi di rendicontazione più strettamente correlati all’organizzazione del lavoro – la struttura dell’impianto normativo.
In via preliminare, è opportuno precisare che l’esame delle disposizioni dettate dal richiamato D.Lgs. n. 125/2024 è condotto operando un raccordo con le norme contenute:
- nella direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013, così come modificata dalla direttiva (UE) 2022/2464 del 14 dicembre 2022 (corporate sustainability reporting directive o CSRD);
- nel regolamento delegato (UE) 2023/2772 del 31 luglio 2023 che disciplina in dettaglio i principi di rendicontazione (european sustainability reporting standards o ESRS).
Ambito di applicazione
In forza del combinato disposto di cui agli artt. 17, c. 1 e 1, c. 2, lett. o) e n) del D.Lgs. n. 125/2024, le disposizioni dettate in materia di rendicontazione di sostenibilità trovano applicazione sin dagli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva nel caso in cui si tratti di:
- impresa di grandi dimensioni che sia ente d’interesse pubblico e che alla data di chiusura del bilancio abbia occupato durante l’esercizio un numero medio di lavoratori superiore a 500. Per impresa di grandi dimensioni deve intendersi la società che alla data di chiusura del bilancio abbia superato, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
- ente di interesse pubblico che sia società madre di un gruppo di grandi dimensioni e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio risulti aver occupato durante l’esercizio un numero medio di lavoratori superiore a 500.
- € 25.000.000,00 di totale dello stato patrimoniale,
- € 50.000.000,00 di ricavi netti delle vendite e delle prestazioni,
- numero medio di 500 lavoratori occupati durante l’esercizio.
Ai sensi dell’art. 16, c. 1 del D.Lgs. n. 39/2010 sono enti d’interesse pubblico, ad esempio, i) le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell’Unione europea e quelle che hanno richiesto tale ammissione alla negoziazione, ii) le banche, iii) le società emittenti strumenti finanziari, che, ancorché non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante, iv) le società di gestione dei mercati regolamentati, v) le società d’intermediazione mobiliare e di gestione del risparmio nonché vi) le imprese di assicurazione autorizzate in Italia ovvero le imprese di assicurazione italiane;
Un gruppo è ritenuto di grandi dimensioni, su base consolidata, quando alla data di chiusura del bilancio della società madre superi, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, i limiti di almeno due dei criteri di seguito elencati:
- € 25.000.000,00 di stato patrimoniale;
- € 50.000.000,00 di ricavi netti delle vendite e delle prestazioni;
- numero medio di 500 lavoratori occupati durante l’esercizio.
Il D.Lgs. n. 125/2024 troverà applicazione con riferimento agli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2025 o in data successiva nel caso di:
- impresa di grandi dimensioni diverse da quelle individuate dalla precedente lettera A);
- società madre diversa dalla società madre di cui alla lettera B) che precede.
La rendicontazione individuale di sostenibilità
Le imprese rientranti nell’ambito d’applicazione del D.Lgs. n. 125/2024 “includono in un’apposita sezione della relazione sulla gestione le informazioni necessarie alla comprensione dell’impatto dell’impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché le informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull’andamento dell’impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione” (art. 3, c. 1 del D.Lgs. n. 125/2024).
Di seguito, si riporta l’elenco delle questioni di sostenibilità che più direttamente riguardano l’organizzazione del lavoro e che sono oggetto della valutazione di rilevanza che l’impresa è tenuta ad effettuare per individuare gli impatti, i rischi e le opportunità ritenuti rilevanti.
Con riferimento alle questioni di sostenibilità di cui l’impresa abbia accertato la rilevanza – che è opportuno precisare deve essere valutata in base al principio di “doppia rilevanza”, cioè ponderando sia i) la rilevanza d’impatto che ii) la rilevanza finanziaria – l’impresa è pertanto tenuta ad adempiere agli obblighi d’informativa.
Tema | Sottotema |
Condizioni di lavoro |
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Parità di trattamento e di opportunità |
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Altri diritti connessi al lavoro |
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Obblighi d’informativa
Se il principio di rendicontazione “ESRS 1” detta disposizioni di dettaglio in tema di “Prescrizioni generali”, regolando, ad esempio le convenzioni redazionali della dichiarazione di sostenibilità nonché la struttura di essa e le caratteristiche qualitative e delle informazioni ivi dedotte, le modalità di redazione di tale documento sono disciplinate dal principio “ESRS 2” (“Informazioni generali”).
In particolare, detto principio di rendicontazione prevede che la dichiarazione di sostenibilità:
- sia redatta in modo tale da consentire la comprensione dei processi, dei controlli e delle procedure di governance istituite al fine di i) monitorare, ii) gestire e iii) controllare le questioni di sostenibilità giudicate rilevanti;
- sia predisposta individuando metriche (qualitative e quantitative) e obiettivi per ciascuna questione di sostenibilità.
- contenga elementi descrittivi delle strategie dell’impresa riguardanti le questioni di sostenibilità (o che solo influiscono su dette questioni) nonché del modello aziendale e della catena del valore. Per quanto concerne la catena del valore, l’impresa è altresì tenuta a includere nella dichiarazione di sostenibilità le informazioni che afferiscono ai “lavoratori nella catena del valore”, in osservanza delle prescrizioni di cui al principio “ESRS S2”;
- descriva il processo seguìto per l’individuazione di impatti, rischi e opportunità – e sulla cui base è peraltro condotta l’attività di valutazione della rilevanza;
- contenga le politiche adottate in relazione a ciascuna questione di sostenibilità ritenuta rilevante;
Principi di rendicontazione sulla “Forza lavoro propria” e sui “Lavoratori della catena del valore”
Come anticipato, la valutazione d’impatto e gli obblighi d’informativa riguardanti ciascun tema e sottotema devono riguardare:
- la forza lavoro propria, secondo le indicazioni rientranti nel principio di rendicontazione “ESRS S1”;
- i lavoratori nella catena del valore, in ossequio alle prescrizioni dettate dal principio “ESRS S2”, implicante peraltro la raccolta di una serie di dati riguardanti i lavoratori occupati presso datori di lavoro appartenenti alla catena del valore “a monte e/o a valle” dell’impresa.
La disciplina di dettaglio dei principi di rendicontazione “ESRS S1” e “ESRS S2” è contenuta in apposite sezioni del citato regolamento delegato (UE) 2023/2772 del 31 luglio 2023.
Si rimane a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore confronto si dovesse ritenere opportuno.