Con nota 18 giugno 2024, n. 1091 e nota 24 giugno 2024, n. 1133, l’INL ha reso precisazioni con riguardo al regime sanzionatorio vigente in tema di somministrazione illecita di lavoro nonché di appalto e distacco non genuini, sensibilmente inasprito a decorrere dal 2 marzo 2024 per effetto di quanto disposto dall’art. 29, c. 4 del D.L. 19/2024, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge n. 56/2024.
Come noto, il contratto di appalto (artt. 1655 e ss. cod. civ.) si distingue dalla somministrazione di lavoro per:
- l’organizzazione dei mezzi necessari da parte del datore di lavoro appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto, dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati per l’esecuzione dell’appalto stesso;
- l’assunzione da parte del datore di lavoro-appaltatore del rischio d’impresa (art. 29, c. 1 del D.Lgs. n. 276/2003).
Per quanto concerne il distacco, esso si configura quando un datore di lavoro ponga temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa al fine di soddisfare un proprio interesse (art. 30, c. 1 del D.Lgs. n. 276/2003).
Alla luce delle modificazioni più recentemente apportate all’art. 18, c. 5-bis del D.Lgs. n. 276/2003 dal già richiamato art. 29, c. 4 del D.L. n. 19/2024, è stabilito che nei casi di appalto e di distacco privi dei requisiti di cui rispettivamente ai più sopra citati artt. 29, c. 1 e 30, c. 1 del D.Lgs. n. 276/2003, sia l’utilizzatore (appaltante o distaccatario) che il datore di lavoro somministratore (appaltatore o distaccante) sono puniti con la pena dell’arresto fino a un mese o, in alternativa, dell’ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.
Quando siano coinvolti lavoratori minori d’età, la pena è dell’arresto fino a diciotto mesi e l’ammenda è aumentata fino al sestuplo.
Fermo restando che la misura dell’ammenda non può essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000 (art. 18-quinquies del D.Lgs. n. 276/2003), l’importo della stessa è stabilito sia elevato nella misura del 20 per cento alla luce di quanto disposto dall’art. 1, c. 445, lett. d), num. 1 della Legge n. 145/2018; infatti, tale disposizione prevede che gli importi delle sanzioni di cui all’art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003 siano aumentati del 20 per cento.
Dunque, nell’ipotesi di impiego di lavoratori in violazione delle norme in tema di appalto e distacco è irrogata una sanzione pari a euro 72 (60 + 20 per cento) per ciascun lavoratore e per ogni giorno di lavoro.
In ogni caso, l’irrogazione della sanzione è preceduta dal provvedimento di prescrizione obbligatoria. Infatti, ‘allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l’organo di vigilanza (…) impartisce al contravventore un’apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario’ (artt. 20 e ss. del D.Lgs. n. 758/1994). Mediante tale provvedimento, che è obbligatoriamente adottato dall’organo di vigilanza quando sia accertata una violazione che costituisce reato in materia di lavoro e di legislazione sociale che l’ordinamento punisce con l’ammenda o con l’ammenda alternativa all’arresto, sono impartite al contravventore le direttive volte a regolarizzare le violazioni riscontrate entro un termine prescritto. Qualora il contravventore ottemperi alla prescrizione obbligatoria, il procedimento sanzionatorio si conclude con il pagamento di una sanzione amministrativa pari alla quarta parte del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa (art. 21, c. 2 del D.Lgs. n. 758/1994).
L’impiego di lavoratori in violazione delle norme stabilite in materia di appalto e distacco assume rilievo penale quando la condotta sia posta in essere:
- successivamente al 1° marzo 2024;
- antecedentemente al 2 marzo 2024, ma sia stata protratta oltre il 1° marzo 2024. In tal caso, l’importo dell’ammenda è determinato considerando altresì il numero di lavoratori coinvolti e di giorni lavorativi d’impiego in violazione delle disposizioni vigenti in materia di appalto e distacco antecedenti al 2 marzo 2024.
La condotta iniziata ed esaurita prima del 2 marzo 2024 resta invece soggetta al previgente regime sanzionatorio di natura amministrativa.
Specifiche considerazioni devono essere sviluppate in relazione all’ipotesi di recidiva.
Infatti, qualora il datore di lavoro utilizzatore (appaltante o distaccatario) e/o il somministratore (appaltatore o distaccante) siano stati destinatari di sanzioni penali per i medesimi illeciti nel corso del precedente triennio (art. 18-quater del D.Lgs. n. 276/2003) è necessario distinguere tra:
a) recidiva semplice, ricorrente quando la violazione delle disposizioni in materia di appalto e distacco sia stata commessa da un datore di lavoro – utilizzatore o somministratore – che nel triennio sia già stato destinatario di una sanzione penale o amministrativa irrogata in via definitiva per aver commesso illeciti di cui all’art. 1, c. 445, lett. d) della Legge n. 145/2018, purché diversi da quelli sanzionati in forza del citato art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003. Trattasi, ad esempio, della sanzione irrogata nell’ipotesi di ricorso al lavoro irregolare. In tale circostanza, la sanzione è maggiorata nella misura del 40 per cento (art, 1, c. 445, lett. d) ed e) della Legge n. 145/2018).
A titolo esemplificativo, si consideri che laddove il datore di lavoro utilizzatore che sia già stato condannato con sentenza passata in giudicato per aver ricorso al lavoro irregolare vìoli le norme in materia di appalto o distacco, la sanzione di euro 60 – applicata per ciascun lavoratore e per ogni giorno di lavoro prestato – è elevata a euro 84 (euro 60 + 40 per cento);
b) recidiva specifica, che si concreta quando nel corso del triennio che precede il datore di lavoro utilizzatore o somministratore sia stato destinatario di una sentenza passata in giudicato per:
- aver ripetuto la violazione delle norme in tema di appalto e distacco (art. 18, c. 5-bis del D.Lgs. n. 276/2003)
ovvero
- aver violato le disposizioni vigenti in materia di somministrazione illecita o fraudolenta (art. 18, c. 1 e 5-ter del D.Lgs. n. 276/2003)
realizzando, pertanto, in entrambe le ipotesi condotte sanzionate dal medesimo art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003.
In tal caso, oltre alla maggiorazione contemplata per la recidiva semplice nella misura del 40 per cento, alla sanzione penale è applicata l’ulteriore maggiorazione nella misura del 20 per cento stabilita, come accennato, dall’art. 18, c. 5-quater del D.Lgs. n. 276/2003. Dunque, nelle ipotesi rappresentate nella presente lettera b), la sanzione irrogata per ciascun lavoratore e per ciascun giorno è pari a euro 100,80 (euro 60 + 20 per cento = euro 72 + 40 per cento = 100,80).
Si rimane a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore confronto si dovesse ritenere opportuno.