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Licenziamento per svolgimento di altra attività durante la malattia - illegittimità
Con
ordinanza n. 23858 sempre del 5 settembre 2024, invece, è stato
ritenuto illegittimo il licenziamento di una lavoratrice recatasi
durante la malattia alla sala bingo e a fare la spesa.
Secondo i giudici il lavoratore assente per malattia non deve astenersi
da ogni altra attività, quale in ipotesi
un’attività ludica o di intrattenimento, anche espressione
dei diritti della persona, purché compatibile con lo stato di
malattia e in conformità all’obbligo di correttezza e
buonafede di adottare le idonee cautele perché cessi lo stato di
malattia.
In altre parole, la Cassazione ha ritenuto non provata dal datore di
lavoro (sul quale incombe il relativo onere) la giusta causa di
recesso, valutando le accertate attività della lavoratrice in
malattia al di fuori del domicilio in fatto (per la loro
marginalità) inidonee a provare la simulazione di malattia.
Nel caso in esame la Cassazione ha ritenuto che non vi sia
incompatibilità tra la malattia dichiarata e
l’attività ludica e non dimostrato che la lavoratrice si
fosse assentata dal lavoro in malafede, simulando la malattia
certificata. In questo caso, ne ha conseguito l’esclusione del
licenziamento.
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