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Licenziamento per svolgimento di
altra attività durante la malattia - legittimità
Abbiamo
scelto di riportare due provvedimenti della Corte di Cassazione che,
nell’analizzare due fattispecie di contenuto analogo relative
alla compatibilità dello svolgimento di
un’attività durante il periodo di malattia,
è giunta (peraltro nella medesima giornata) a due decisioni
opposte e contraddittorie, portando a ritenere che una eventuale
incompatibilità vada valutata in relazione alla natura ed
alle caratteristiche della infermità denunciata, alle
mansioni svolte oltre che al tipo di attività svolta durante
la malattia.
Con ordinanza 23852 del 5 settembre 2024, la Cassazione ha
ritenuto legittimo il licenziamento di un lavoratore che durante la
malattia ha partecipato ad un torneo di calcio.
In generale per la Cassazione lo svolgimento di altra
attività lavorativa da parte del dipendente durante lo stato
di malattia può configurare la violazione degli specifici
obblighi contrattuali, di diligenza e fedeltà,
nonché dei doveri generali di correttezza e buonafede, oltre
che nell’ipotesi in cui tale attività esterna sia
di per sé sufficiente a far presumere
l’inesistenza della malattia, sia anche nel caso in cui la
medesima attività, valutata con giudizio ex ante in
relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa
pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio.
Nel
nostro ordinamento, la nozione di malattia rilevante a fini di
sospensione della prestazione lavorativa ricomprende le situazioni
nelle quali l’infermità abbia determinato, per
intrinseca gravità o per incidenza sulle mansioni
normalmente svolte dal dipendente, una concreta e attuale, sebbene
transitoria, incapacità al lavoro del medesimo, per cui,
anche ove la malattia comprometta la possibilità di svolgere
quella determinata attività oggetto del rapporto di lavoro,
può comunque accadere che le residue capacità
psicofisiche possano consentire al lavoratore altre e diverse
attività.
La sentenza in commento ha ritenuto la condotta addebitata di tipo
artificioso, in violazione degli obblighi di lealtà e
correttezza, perché diretta tramite la simulazione di uno
stato fisico incompatibile con lo svolgimento
dell’attività lavorativa, non solo
all’assenza dal lavoro, ma anche al vantaggio indebito della
partecipazione in orario di lavoro a partita di calcio implicante uno
sforzo fisico gravoso. Ne ha conseguito la conferma del licenziamento.
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