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Licenziamento per svolgimento di altra attività durante la malattia - legittimità
Licenziamento per svolgimento di altra attività durante la malattia - illegittimità
Responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio – esclusione
Licenziamento e periodo di comporto - illegittimità






Licenziamento per svolgimento di altra attività durante la malattia - legittimità

Abbiamo scelto di riportare due provvedimenti della Corte di Cassazione che, nell’analizzare due fattispecie di contenuto analogo relative alla compatibilità dello svolgimento di un’attività durante il periodo di malattia, è giunta (peraltro nella medesima giornata) a due decisioni opposte e contraddittorie, portando a ritenere che una eventuale incompatibilità vada valutata in relazione alla natura ed alle caratteristiche della infermità denunciata, alle mansioni svolte oltre che al tipo di attività svolta durante la malattia.

Con ordinanza 23852 del 5 settembre 2024, la Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento di un lavoratore che durante la malattia ha partecipato ad un torneo di calcio.

In generale per la Cassazione lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente durante lo stato di malattia può configurare la violazione degli specifici obblighi contrattuali, di diligenza e fedeltà, nonché dei doveri generali di correttezza e buonafede, oltre che nell’ipotesi in cui tale attività esterna sia di per sé sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia, sia anche nel caso in cui la medesima attività, valutata con giudizio ex ante in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio.

Nel nostro ordinamento, la nozione di malattia rilevante a fini di sospensione della prestazione lavorativa ricomprende le situazioni nelle quali l’infermità abbia determinato, per intrinseca gravità o per incidenza sulle mansioni normalmente svolte dal dipendente, una concreta e attuale, sebbene transitoria, incapacità al lavoro del medesimo, per cui, anche ove la malattia comprometta la possibilità di svolgere quella determinata attività oggetto del rapporto di lavoro, può comunque accadere che le residue capacità psicofisiche possano consentire al lavoratore altre e diverse attività.

La sentenza in commento ha ritenuto la condotta addebitata di tipo artificioso, in violazione degli obblighi di lealtà e correttezza, perché diretta tramite la simulazione di uno stato fisico incompatibile con lo svolgimento dell’attività lavorativa, non solo all’assenza dal lavoro, ma anche al vantaggio indebito della partecipazione in orario di lavoro a partita di calcio implicante uno sforzo fisico gravoso. Ne ha conseguito la conferma del licenziamento.













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