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Controlli a distanza
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Controlli a distanza

Con ordinanza 3 giugno 2024, n. 15391, la Corte di Cassazione ha affermato, nel solco di un orientamento consolidato, che i dati acquisiti attraverso il funzionamento del dispositivo telepass installato sull’auto aziendale non possono essere usati ai fini disciplinari nel caso in cui il lavoratore non abbia previamente ricevuto un’apposita informativa circa l’utilizzo del dispositivo ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 300/1970.

Come noto, la testé citata disposizione stabilisce che il datore di lavoro può utilizzare strumenti dai quali derivi la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori a condizione che:
i) sussistano specifiche esigenze organizzative, produttive, di sicurezza sul lavoro o di tutela del patrimonio aziendale,
ii) sia sottoscritto un accordo sindacale o, in carenza, sia chiesta l’autorizzazione all’Ispettorato del lavoro territorialmente competente e
iii) i lavoratori siano adeguatamente informati circa le modalità d’uso degli strumenti di controllo a distanza – nel caso di specie il telepass – e di effettuazione dell’attività di controllo.

Nel caso in esame, il lavoratore ha impugnato giudizialmente il licenziamento irrogatogli per alcune mancate commesse venute a conoscenza del datore di lavoro mediante i riscontri dei pedaggi autostradali forniti dal sistema telepass installato sull’auto aziendale.
La Corte d’Appello aveva accolto la domanda del lavoratore ritenendo che – in assenza di apposita informativa – il datore di lavoro non poteva acquisire i dati tramite il telepass e, dunque, gli stessi non potevano avere alcun rilievo ai fini disciplinari.
In via preliminare, la Corte di Cassazione ha rilevato che ‘l’apparecchio telepass installato per iniziativa datoriale sull’autovettura pure messa a disposizione del lavoratore per lo svolgimento delle sue prestazioni di tecnico trasfertista consente all’atto dei transiti autostradali (in entrata e in uscita) la registrazione dei relativi dati, che, una volta forniti al datore di lavoro da chi gestisce il sistema telepass consentono un controllo a distanza, sebbene postumo, dell’attività del lavoratore’.

Le informazioni così raccolte ‘sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto solo a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti di effettuazione dei controlli in osservanza di quanto disposto dal citato art. 4 della Legge n. 300/1970’.










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