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Periodo di comporto
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Periodo di comporto

Con sentenza 6 giugno 2024, n. 15845, la Corte di Cassazione ha affermato che la previsione del contratto collettivo nazionale di lavoro che esclude dal periodo massimo di conservazione del posto di lavoro ‘le assenze dovute a ricovero ospedaliero, compreso il day hospital’ deve essere interpretata nel senso di escludere dal periodo di comporto ‘tutto il tempo in cui il lavoratore è ricoverato presso una struttura sanitaria, anche se solo per una giornata o per una parte di essa, per essere sottoposto a indagini, cure e assistenza non eseguibili a domicilio’.

La Corte di Cassazione, in conformità a quanto affermato dalla Corte di merito e alla luce delle previsioni del contratto collettivo di lavoro applicato, ha ritenuto che ‘tra le assenze dovute a ricovero, e non computabili ai fini del comporto, dovessero farsi rientrare anche quelle causate da accessi al pronto soccorso’.
Secondo i Giudici di legittimità, ‘l’espressione adoperata dal contratto collettivo sottende una nozione ampia di ricovero, comprensivo sia del ricovero ospedaliero vero e proprio che si protrae per almeno ventiquattro ore e sia del ricovero di durata giornaliera. Infatti, non è logicamente plausibile che l’esclusione dal computo ai fini del comporto sia prevista solo per i giorni di day hospital e non per altre ipotesi ad esso completamente assimilabili’. Dunque, è evidente che le parti sociali abbiano voluto escludere dal computo del comporto ‘tutto il tempo in cui il lavoratore è occupato in una struttura sanitaria […]’, ivi comprese le giornate di accesso al pronto soccorso.













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