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JUS – Il periodico di rassegna giurisprudenziale

In questo numero di JUS di dicembre analizzeremo le consuete 4 sentenze sia di merito che di legittimità,
approfondendone una di particolare interesse relativamente all’ammissibilità del patto di stabilità nel contratto di apprendistato.

Con la sentenza n. 10843 del 27 ottobre 2025, il Tribunale di Roma ha affrontato il tema della legittimità delle clausole contrattuali che prevedono, in capo all’apprendista che receda anticipatamente dal rapporto senza giusta causa, l’obbligo di rimborsare al datore di lavoro i costi sostenuti per la formazione ricevuta.

La questione dell’ammissibilità della clausola di stabilità nel contratto di apprendistato si colloca in un’area di particolare delicatezza sistematica, in quanto incide sul punto di equilibrio tra

la causa formativa del rapporto,

la libertà di recesso del lavoratore e

l’interesse del datore di lavoro a tutelare l’investimento economico sostenuto per la formazione.

La giurisprudenza più recente, in particolare di merito, mostra un orientamento tendenzialmente favorevole alla legittimità di tali pattuizioni, purché esse siano espressione di una chiara autonomia negoziale e rispettino i principi di proporzionalità, temporaneità e meritevolezza dell’interesse perseguito.

Tuttavia, l’ammissibilità del patto di stabilità non può ritenersi né automatica né generalizzata, dovendo essere valutata alla luce della funzione tipica dell’apprendistato e del rischio che clausole eccessivamente onerose finiscano per comprimere in modo indebito la libertà di dimissioni dell’apprendista.

Il giudice conserva, infatti, il potere di ridurre equitativamente l’importo dovuto ai sensi dell’art. 1384 c.c., qualora la penale risulti manifestamente eccessiva rispetto all’interesse tutelato e al sacrificio imposto al lavoratore.

Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale di Roma ha accolto integralmente il ricorso della società datrice di lavoro, condannando gli apprendisti dimissionari al pagamento delle somme richieste a titolo di indennità di preavviso e rimborso dei costi di formazione sostenuti dall’azienda.

L’orientamento giurisprudenziale che ammette il patto di stabilità in apprendistato (soprattutto se costruito come penale) risponde a un’esigenza reale di tutela dell’investimento formativo; tuttavia, presenta un rischio strutturale: “normalizzare” una clausola che, se mal calibrata, finisce per comprimere in modo eccessivo la libertà di dimissioni e per snaturare la causa formativa dell’apprendistato, trasformando un obbligo datoriale in un costo di uscita per l’apprendista. Il bilanciamento, dunque, non può essere affidato a formule predefinite, ma deve essere definito per il tramite del principio di proporzionalità, del corrispettivo e della prova rigorosa della formazione, fermo restando che l’art. 1384 c.c. resta lo strumento di riequilibrio contro derive deterrenti.

– Legittimità della clausola che impone all’apprendista dimissionario il rimborso dei costi di formazione

– Sussiste la condotta antisindacale del datore di lavoro anche in ipotesi di attuazione delle determinazioni dell’associazione di categoria

– Le immagini provenienti da impianti audiovisivi sono utilizzabili a fini disciplinari, salvo diversa previsione del CCNL

– Il dumping contrattuale arginabile anche da una legge regionale

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