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JUS – Il periodico di rassegna giurisprudenziale
In questo primo numero di JUS del 2026 ci soffermeremo:
i. su una sentenza del Tribunale di Roma relativa all’utilizzo dell’IA nell’ambito dell’organizzazione lavorativa e degli effetti che il suddetto utilizzo può avere sul rapporto di lavoro fino a giustificarne la cessazione;
ii. sulla necessità di applicazione del principio del repêchage quando nei fatti è presente in azienda una posizione vacante;
iii. sulla rilevanza dei comportamenti extralavorativi sul cui tema la giurisprudenza ha statuito in maniera decisamente variegata;
iv. sull’utilizzo delle agenzie investigative per appurare la messa in atto di condotte illecite.
Con la sentenza n. 9135 del 19 novembre 2025, il Tribunale di Roma affronta un caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, in cui l’utilizzo dell’intelligenza artificiale emerge come uno degli elementi fattuali del contesto aziendale, pur non costituendo il fondamento giuridico diretto della decisione del giudice.
Il caso riguarda una lavoratrice, impiegata come graphic designer, licenziata a seguito di una riorganizzazione aziendale motivata da una grave crisi economico-finanziaria. La società datrice di lavoro ha sostenuto la necessità di sopprimere la posizione lavorativa della ricorrente per contenere i costi e salvaguardare il proprio core business (sviluppo software e cyber intelligence), sacrificando settori ritenuti non essenziali, come il design.
L’intelligenza artificiale viene menzionata nella testimonianza del Marketing Manager della società, il quale spiega come, nel contesto della crisi e della conseguente riorganizzazione, le mansioni precedentemente svolte dalla lavoratrice licenziata siano state in parte assorbite da lui stesso e da altri colleghi, anche attraverso l’impiego di nuovi strumenti tecnologici.
La testimonianza è particolarmente rilevante in quanto fotografa un’applicazione pratica dell’IA nel processo di efficientamento aziendale.
Il Tribunale ha ritenuto legittimo il licenziamento, avendo la società assolto all’onere di provare l’effettività della crisi economica, la conseguente riorganizzazione e il nesso di causalità tra questa e la soppressione del posto di lavoro della ricorrente.
Si precisa che la decisione non si fonda sulla legittimità della sostituzione di un lavoratore con un software di IA, considerando in realtà l’adozione di tali strumenti come parte di una più ampia e comprovata strategia di riorganizzazione e contenimento dei costi, ma è sicuramente degna di nota perché evidenzia come anche i giudici stiano iniziando a “prendere confidenza” con questo strumento di lavoro che inevitabilmente impatterà sull’organizzazione lavorativa, mettendo in discussione l’utilità e l’opportunità di mantenere in azienda alcuni ruoli e professionalità.
La sentenza accoglie – di fatto – l’uso dell’IA come un fatto che corrobora la tesi della società circa l’avvenuta riorganizzazione e la redistribuzione delle mansioni, rendendo superflua la figura professionale della ricorrente in quello specifico contesto aziendale.
– La soppressione della posizione lavorativa è legittima se sostituita dall’Intelligenza Artificiale
– Licenziamento del lavoratore ed elusione dell’obbligo di repêchage: sussiste nell’ipotesi di affidamento delle medesime mansioni ad un lavoratore autonomo
– Rilevanza della condotta extralavorative ai fini della legittimità del licenziamento disciplinare
– Ricorso alle agenzie investigative da parte del datore di lavoro: legittimo se finalizzato alla verifica della commissione di illeciti
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