01/10/2018
Art. 44 DL 28 settembre 2018 n. 109: Trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi
A decorrere dalla data di entrata in vigore del DL n. 109/2018, pertanto dal 29
settembre 2018, e per gli anni 2019 e 2020 il trattamento di integrazione salariale straordinaria per crisi
aziendale può essere riconosciuto – alla presenza di determinate condizioni - sino a dodici mesi
limitatamente a ciascun anno 2018, 2019 e 2020 in favore di quelle imprese, anche in procedura
concorsuale, che abbiano cessato la propria attività produttiva e non si siano ancora concluse le
procedure per il licenziamento di tutti i lavoratori, o la stiano cessando.
La norma precisa che il trattamento di integrazione salariale straordinaria può essere concesso in deroga
agli articoli 4 e 22 del D. Lgs. n. 148/2015 che disciplinano rispettivamente la durata massima complessiva
di 24 mesi (30 per le imprese dell’edilizia e affini) in un quinquennio mobile per ciascuna unità produttiva,
prevista, in generale, per i trattamenti di integrazione salariale, e le singole durate massime contemplate,
nello specifico, per ciascuna delle causali di intervento straordinario di integrazione salariale.