Introduzione

Con D.M. 29 febbraio 2024, vigente dal 5 aprile 2024, il Ministero dell’Interno ha individuato i requisiti soggettivi e rese note le modalità per l’ingresso e il soggiorno di lavoratori stranieri cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea che svolgano un’attività lavorativa altamente qualificata attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che consentano di svolgere l’attività da remoto in via:

– autonoma, trattandosi di ‘nomadi digitali’ ai sensi dell’art. 27, c. 1, lett. q-bis) e c. 1-sexies del D.Lgs. n. 286/1998

o

– subordinata per un datore di lavoro, anche laddove questa abbia la sede legale al di fuori del territorio italiano; in tal caso, i lavoratori sono denominati ‘lavoratori da remoto’. Nel novero di ‘lavoratori da remoto’ sono altresì ricompresi i collaboratori che abbiano costituito un rapporto di collaborazione che si concreti in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente (art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015).

Quando svolgano l’attività in Italia, a tali lavoratori è consentito l’ingresso senza che sia necessario richiedere il rilascio del nulla osta al lavoro.

 

Definizione di lavoratore altamente qualificato

Per lavoratore altamente qualificato s’intende il lavoratore straniero che risulti essere in possesso alternativamente:

a)    di un titolo d’istruzione superiore di livello terziario (ossia di un titolo di studio universitario) rilasciato dall’autorità competente dello Stato nel quale è stato conseguito e attestante:

  • il completamento di un percorso d’istruzione superiore di durata almeno triennale o
  • il riconoscimento di una qualificazione professionale di livello post secondario a completamento di un corso d’istruzione e qualificazione di durata almeno triennale o corrispondente almeno al livello di qualifica ‘EQF6’, al quale è riconducibile il lavoratore in possesso di conoscenze e abilità tali da consentirgli di ‘gestire attività o progetti tecnico/professionali complessi, assumendosi la responsabilità di decisioni in contesti di lavoro o di studio imprevedibili. Assumersi la responsabilità di gestire lo sviluppo professionale di persone e gruppi’;

b)    dei requisiti previsti per l’esercizio di professioni regolamentate (D.Lgs. n. 206/2007);

c)     di una qualifica professionale superiore, attestata da almeno cinque anni di esperienza professionale e di livello paragonabile ai titoli d’istruzione universitario, sempre che questa risulti pertinente alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o nell’offerta vincolante;

d)    di una qualifica professionale superiore attestata da almeno tre anni di esperienza professionale pertinente acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della domanda di rilascio della Carta blu UE, per quanto riguarda dirigenti e specialisti nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ISCO-08, n. 133 e n. 25).

 

Requisiti per il rilascio del visto d’ingresso e del permesso di soggiorno

È consentito l’ingresso e il soggiorno dei ‘nomadi digitali’ e dei ‘lavoratori da remoto’ a condizione che:

  • dispongano di un reddito minimo annuo non inferiore al triplo del livello minimo previsto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. Il diritto all’esenzione è riconosciuto al soggetto che abbia un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro nel caso di coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (Esenzioni per reddito (salute.gov.it));
  • dispongano di un’assicurazione sanitaria;
  • dispongano di idonea documentazione relativa all’alloggio;
  • dimostrino un’esperienza pregressa di almeno sei mesi nell’ambito dell’attività lavorativa da svolgere come nomade digitale o lavoratore da remoto;
  • siano in possesso di un contratto di lavoro o di collaborazione ovvero la relativa offerta vincolante, per lo svolgimento di un’attività lavorativa altamente qualificata.

Nel caso in cui detti lavoratori intendano svolgere la propria attività in Italia per un periodo:

–      superiore a 90 giorni, l’ingresso e il soggiorno sono consentiti al di fuori delle quote d’ingresso individuate con cadenza annuale (art. 3, c. 4 del D.Lgs. n. 286/1998);

–      inferiore o pari a 90 giorni, è comunque necessario il rilascio del visto di ingresso e del permesso di soggiorno.

Il richiedente è tenuto a presentare all’ufficio diplomatico-consolare competente, unitamente alla domanda di rilascio del visto d’ingresso, una dichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro, corredata da copia del documento di riconoscimento in corso di validità, attestante l’assenza di condanne a suo carico negli ultimi cinque anni per i reati di cui alle precedenti lettere a), b) e c) (art. 22, c. 5-bis del D.Lgs. n. 286/1998).

 

Modalità per il rilascio del permesso di soggiorno

Allo straniero in possesso del visto d’ingresso è rilasciato il permesso di soggiorno secondo le modalità ordinarie previste dal D.Lgs. n. 286/1998. In particolare, il permesso di soggiorno deve essere richiesto direttamente alla questura della provincia in cui lo straniero si trova entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso nel territorio dello Stato e:

  • reca la dicitura ‘nomade digitale – lavoratore da remoto’;
  • è rilasciato per un periodo non superiore a un anno. Lo stesso è comunque      rinnovabile annualmente laddove permangano le condizioni e i requisiti per il rilascio.

La questura comunica per via telematica il rilascio del permesso di soggiorno:

–      all’Ispettorato del lavoro territorialmente competente, trasmettendo altresì copia del contratto di lavoro o di collaborazione;

–      alle competenti sedi territoriali dell’INPS e dell’INAIL per le verifiche di competenza. Con riguardo al regime di sicurezza sociale applicabile si precisa che, laddove sottoscritta, al lavoratore da remoto o al nomade digitale si applicano le disposizioni dettate in materia dalla convenzione bilaterale stipulata tra l’Italia e lo Stato di cittadinanza del lavoratore. In carenza di tale convenzione, si applica la disciplina previdenziale e assicurativa prevista dalla legislazione italiana;

–      all’Agenzia delle Entrate. Il codice fiscale attribuito al nomade digitale e al lavoratore da remoto è generato e comunicato dalla questura in sede di rilascio del permesso di soggiorno. Il nomade digitale richiede altresì l’attribuzione di un numero di partita IVA ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 633/1972.

 

Ipotesi di revoca del visto di soggiorno e del permesso di soggiorno

Il visto d’ingresso è rifiutato o, se già rilasciato, è revocato, nel caso in cui il datore di lavoro o il committente residente nel territorio italiano risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, ivi compresa quella di patteggiamento (art. 444 del cod. proc. pen.), per i reati di:

a)    favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;

b)    intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell’art. 603-bis del cod. pen.;

c)     reato che si integra nel caso in cui il datore di lavoro occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero di permesso di soggiorno scaduto (art. 22, c. 12 del D.Lgs. n. 286/1998).

 

Il permesso di soggiorno non è rilasciato o, se già rilasciato, è revocato quando:

  • vengano meno i requisiti o le condizioni di cui al presente decreto;
  • manchino o vengano a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno dello straniero nel territorio dello Stato.

Il permesso di soggiorno già rilasciato è altresì revocato quando non sono osservate le disposizioni di carattere fiscale e contributivo vigenti nell’ordinamento nazionale.

Il permesso di soggiorno non è rilasciato e il visto d’ingresso è revocato se, all’esito delle verifiche svolte dalla questura competente, il datore di lavoro risulti essere stato condannato negli ultimi cinque anni per reati elencati al paragrafo denominato ‘Requisiti di ingresso e soggiorno’.

 

Coordinamento con l’accordo quadro in materia di sicurezza sociale sul telelavoro transfrontaliero e il regime fiscale speciale per lavoratori impatriati

La disciplina dettata dal decreto ministeriale in esame deve essere opportunamente coordinata con l’Accordo Quadro multilaterale sull’applicazione dell’art. 16, par. 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 nel caso di telelavoro transfrontaliero abituale, sottoscritto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 28 dicembre 2023 e vigente a far data dal 1° gennaio 2024. L’accordo, che si applica anche a taluni Stati non facenti parte dell’Unione europea (Svizzera, Finlandia, Norvegia e Liechtenstein), stabilisce che nel caso in cui il lavoratore svolga abitualmente attività di telelavoro transfrontaliero nello Stato di residenza in misura inferiore al 50% del tempo di lavoro complessivo può comunque essere assoggettato alla legislazione di sicurezza sociale dello Stato in cui il datore di lavoro ha la sede legale o il domicilio.

Per ‘telelavoro transfrontaliero’ si intende un’attività che può essere svolta da qualsiasi luogo e può essere eseguita presso i locali o la sede del datore di lavoro, e che presenta le seguenti caratteristiche:

a)    è svolta in uno o più Stati membri diversi da quello in cui sono situati i locali o la sede del datore di lavoro;

b)    si basa su tecnologie che permettono al lavoratore di rimanere connesso con l’infrastruttura aziendale, con le parti interessate o con i clienti nel caso di lavoratore autonomo (art. 1, lett. c)).

L’Accordo si applica ai lavoratori che svolgono abitualmente attività di telelavoro transfrontaliero a condizione che la loro residenza sia in uno Stato firmatario e che la sede legale o il domicilio dell’impresa siano situati in un altro Stato firmatario (art. 2, par. 1).

A titolo esemplificativo, nel caso in cui un soggetto svolga attività di telelavoro per il 40% del tempo lavorativo nello Stato di residenza (Stato A) e per il 60% nello Stato dove il datore di lavoro ha la sede legale (Stato B). Laddove entrambi gli Stati (A e B) siano firmatari è possibile applicare la legislazione dello Stato in cui ha sede il datore di lavoro (Stato B) laddove il lavoratore ne faccia espressa richiesta e a condizione che il datore di lavoro sia d’accordo (art. 3).

La domanda deve essere presentata dal datore di lavoro all’istituzione competente dello Stato membro dove questi ha la sede legale o il domicilio e, ove accolta, consnete di applicare il regime contributivo del lugoo in cui il datore di lavoro ha sede legale o domicilio per un periodo massimo di 3 anni alla volta, con possibilità di proroga previa presentazione di nuova richiesta (INPS, mess. n. 1072/2024).

Qualora le parti non si avvalgano della possibilità di invocare l’applicazione dell’Accordo, si applica la legislazione di sicurezza sociale dello Stato di residenza del lavoratore (art. 13, par. 1, lett. a) del regolamento (CE) n. 883/2004 e art. 14, par. 8 e 10 del regolamento (CE) n. 987/2009).

È opportuno precisare che l’Accordo quadro non si applica ai lavoratori autonomi e cioè, per quanto qui d’interesse, ai ‘nomadi digitali’.

Inoltre, nel caso in cui il lavoratore straniero s’impegni a mantenere la residenza fiscale in Italia per almeno quattro anni, potrebbe trovare applicazione il regime fiscale speciale per i lavoratori impatriati, per effetto del quale il reddito prodotto da un lavoratore subordinato o autonomo concorre alla formazione del reddito fiscalmente imponibile nella sola misura del 50 per cento del suo ammontare e nel limite massimo di 600mila euro (art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023).

Più precisamente, il lavoratore straniero può beneficiare del regime fiscale di favore a condizione che:

1)    non risulti essere stato fiscalmente residente in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il trasferimento della residenza fiscale. Nel caso in cui il lavoratore presti l’attività di lavoro in Italia in favore i) dello stesso soggetto presso il quale è stato impiegato nel periodo trascorso all’estero prima del trasferimento della residenza fiscale ovvero ii) di un soggetto appartenente allo stesso gruppo, il requisito minimo di permanenza all’estero è pari a:

  • 6 periodi d’imposta, nel caso in cui il lavoratore non sia stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo,
  • 7 periodi d’imposta, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all’estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo.

Si considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti i) tra i quali intercorre un rapporto di controllo diretto o indiretto o ii) che siano sottoposti al comune controllo, diretto o indiretto, esercitato da altro soggetto (art. 2359, c. 1, num. 1) cod. civ.);

2)    mantenga la residenza fiscale in Italia per almeno 4 anni.

3)    vanti un’elevata qualificazione o specializzazione, essendo in possesso:

  • di un titolo d’istruzione superiore rilasciato dall’autorità competente nel Paese dove esso è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e della relativa qualifica professionale superiore, come rientrante nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011 e successive modificazioni, attestata dal paese di provenienza e riconosciuta in Italia (art. 1, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 108/2012),
  • dei requisiti previsti per l’esercizio di professioni regolamentate (D.Lgs. n. 206/2007).

Fermo restando il limite complessivo annuo di 600mila euro, i redditi prodotti in Italia dal lavoratore impatriato che sia in possesso dei requisiti soggettivi di cui sopra concorrono alla formazione del reddito imponibile nella più favorevole misura del 40 per cento del loro ammontare nell’ipotesi in cui:

  • il lavoratore trasferisca la residenza fiscale in Italia con un figlio minore;
  • al lavoratore sia nato un figlio durante il periodo di applicazione del regime fiscale speciale ovvero, in concomitanza di detto periodo, il lavoratore abbia adottato un figlio minore di età.

 

 

Si rimane a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore confronto si dovesse ritenere opportuno.