Introduzione
La tecnologia digitale e la realizzazione di assetti organizzativi ‘flessibili’ e adattivi hanno favorito i processi di mobilità internazionale dei lavoratori e la sperimentazione di modalità innovative di svolgimento dell’attività di lavoro. In tale contesto di trasformazione del tessuto socio-economico oltre che giuridico, è emblematica la figura del ‘nomade digitale’, soluzione organizzativa che meglio può conciliare le necessità dell’impresa e del lavoratore.
Il presente approfondimento mira a definire il composito quadro normativo che disciplina detta particolare figura di lavoratore, prendendo in esame:
- il tema della qualificazione giuridica del rapporto di lavoro instaurato con un ‘nomade digitale’;
- le modalità d’ingresso in Italia del lavoratore straniero, disciplinate dal D.M. 29 febbraio 2024;
- i regimi contributivo e fiscale applicabili al rapporto di lavoro.
Resta sin d’ora inteso che il ‘nomade digitale’ può fare ingresso in Italia per svolgervi attività di lavoro autonomo anche quando il committente non sia residente nel territorio dello Stato.
Qualificazione di ‘nomade digitale’ – Requisiti soggettivi
È definito ‘nomade digitale’ il lavoratore cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea che svolga un’attività lavorativa di natura autonoma altamente qualificata attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che consentano di svolgere l’attività di lavoro da remoto (art. 27, c. 1, lett. q-bis) e c. 1-sexies del D.Lgs. n. 286/1998).
L’attività di lavoro affidata al lavoratore straniero è giudicata altamente qualificata quando questi risulti essere in possesso alternativamente:
- di un titolo di studio universitario rilasciato dall’autorità competente dello Stato nel quale è stato conseguito e attestante, in alternativa: i) il completamento di un percorso d’istruzione superiore di durata almeno triennale o ii) il riconoscimento di una qualificazione professionale di livello post-secondario a completamento di un corso d’istruzione e qualificazione di durata almeno triennale o corrispondente almeno al livello di qualifica ‘EQF6’ (raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 maggio 2017). A tale livello di qualifica è riconducibile il lavoratore in possesso di conoscenze e abilità tali da consentirgli di gestire attività o progetti tecnico/professionali complessi, assumendosi i) la responsabilità di decisioni in contesti di lavoro o di studio imprevedibili nonché ii) la responsabilità di gestire lo sviluppo professionale di persone e gruppi;
- dei requisiti soggettivi previsti dalla legislazione italiana per l’esercizio di professioni regolamentate (D.Lgs. n. 206/2007);
- di una qualifica professionale superiore, attestata da almeno cinque anni di esperienza professionale e di livello paragonabile ad un titolo d’istruzione universitario, sempre che detta qualifica risulti pertinente alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o nell’offerta vincolante;
- di una qualifica professionale superiore attestata da almeno 3 anni di esperienza professionale acquisita nei 7 anni precedenti la presentazione della domanda di rilascio della Carta blu UE, per quanto riguarda dirigenti e specialisti nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Modalità d’ingresso e condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno
L’ingresso e il soggiorno in Italia di un nomade digitale è consentito a condizione che il lavoratore:
- disponga di un reddito minimo annuo non inferiore al triplo del livello minimo previsto per l’esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria nazionale. Attualmente, il diritto all’esenzione è riconosciuto al soggetto che abbia un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro nel caso sia in presenza di un coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (D.M. 11 dicembre 2009);
- disponga di un’assicurazione sanitaria e d’idonea documentazione relativa alla propria soluzione alloggiativa;
- dimostri un’esperienza pregressa di almeno 6 mesi nell’ambito dell’attività lavorativa da svolgere come nomade digitale;
- sia in possesso di un contratto di lavoro di natura autonoma, così come di un’offerta vincolante, purché trattasi di un’attività lavorativa altamente qualificata.
Nel caso in cui il lavoratore intenda svolgere la propria attività in Italia per un periodo:
– superiore a 90 giorni, l’ingresso e il soggiorno sono consentiti al di fuori delle quote d’ingresso individuate con cadenza annuale ai sensi dell’art. 3, c. 4 del D.Lgs. n. 286/1998;
– inferiore o pari a 90 giorni, è comunque necessario il rilascio del visto d’ingresso e del permesso di soggiorno.
Allo straniero che munito del visto abbia fatto ingresso in Italia è rilasciato il permesso di soggiorno secondo le modalità ordinarie (art. 5 del D.Lgs. n. 286/1998). In particolare, il permesso di soggiorno deve essere richiesto direttamente alla questura della provincia in cui lo straniero si trova entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso nel territorio dello Stato.
Il permesso di soggiorno reca la dicitura ‘Nomade digitale – Lavoratore da remoto’ ed è rilasciato per un periodo non superiore a un anno. Laddove sussistano le condizioni e i requisiti per il rilascio, il permesso di soggiorno è rinnovabile annualmente.
La questura comunica per via telematica il rilascio del permesso di soggiorno al ‘nomade digitale’:
- all’Ispettorato del lavoro territorialmente competente, trasmettendo altresì copia del contratto di lavoro;
- alle competenti sedi territoriali dell’INPS e dell’INAIL per le verifiche di competenza. Come meglio precisato in seguito con riguardo al regime di sicurezza sociale applicabile, si precisa che, laddove in vigore, al ‘nomade digitale’ si applicano le disposizioni dettate in materia dalla convenzione bilaterale stipulata tra l’Italia e lo Stato di cittadinanza del lavoratore. In carenza di tale convenzione, è applicata la disciplina previdenziale e assicurativa prevista dalla legislazione italiana;
- all’Agenzia delle Entrate. Il codice fiscale attribuito al ‘nomade digitale’ è generato e comunicato dalla questura in sede di rilascio del permesso di soggiorno. Il ‘nomade digitale’ è altresì tenuto a richiedere all’AdE l’attribuzione di un numero di partita IVA, che rimarrà invariato fino al momento della cessazione dell’attività in Italia (art. 35 del D.P.R. n. 633/1972).
Il visto d’ingresso è rifiutato o, se già rilasciato, è revocato, nel caso in cui il committente residente nel territorio italiano risulti condannato negli ultimi 5 anni, anche con sentenza non definitiva, ivi compresa quella di patteggiamento (art. 444 del cod. proc. pen.), per il reato (art. 22, c. 5-bis del D.Lgs. n. 286/1998):
- di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
- d’intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell’art. 603-bis del cod. pen.;
- di occupazione di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero di permesso di soggiorno scaduto (art. 22, c. 12 del D.Lgs. n. 286/1998).
A tal fine, il ‘nomade digitale’ richiedente è tenuto a presentare all’ufficio diplomatico-consolare competente, unitamente alla domanda di rilascio del visto d’ingresso, una dichiarazione sottoscritta dal committente, corredata da copia del suo documento di riconoscimento in corso di validità, che attesti l’assenza di condanne a suo carico negli ultimi 5 anni per i reati di cui alle precedenti numeri 1), 2) e 3).
Il permesso di soggiorno non è rilasciato o, se già rilasciato, è revocato quando:
- vengano meno i requisiti o le condizioni di cui al presente decreto;
- manchino o vengano a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno dello straniero nel territorio dello Stato.
Il permesso di soggiorno già rilasciato è altresì revocato quando non siano osservate le disposizioni di carattere fiscale e contributivo vigenti nell’ordinamento nazionale.
Il permesso di soggiorno non è rilasciato e il visto d’ingresso è revocato se, all’esito delle verifiche svolte dalla questura competente, il datore di lavoro risulti essere stato condannato negli ultimi 5 anni per i reati anzidetti.
Regime contributivo
Per quanto riguarda il regime contributivo del ‘nomade digitale’, data la qualificazione di lavoratore autonomo, non risulta applicabile l’Accordo Quadro multilaterale in materia di telelavoro transfrontaliero abituale, come previsto dallo stesso Accordo all’art. 2, par. 3, ma occorre fare riferimento alla legislazione di sicurezza sociale dello Stato di residenza del lavoratore. In particolare, come già anticipato (art. 5, D.M. 29 febbraio 2024 del Ministero dell’Interno):
- nel caso in cui il suddetto Stato ha stipulato una convenzione bilaterale con l’Italia, si applicano le disposizioni in materia di sicurezza sociale dalla stessa dettate;
- nel caso in cui il suddetto Stato non abbia stipulato con l’Italia una convenzione in materia di sicurezza sociale, si applica la disciplina previdenziale e assicurativa prevista dalla legislazione italiana.
Nel caso in cui il ‘nomade digitale’ sia cittadino del Regno Unito, a partire dal 1° gennaio 2021 e per 15 anni, salvo proroghe, sono applicabili le disposizioni previste dal Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale (Protocol on social security coordination), stipulato dall’Unione europea e dal Regno Unito nell’ambito dell’Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (Trade and Cooperation Agreement).
Residenza fiscale
Il ‘nomade digitale’ può risultare residente fiscalmente in Italia, e quindi essere soggetto alla tassazione italiana, (art. 2, c. 2 del TUIR, per come modificato dall’art. 1 del D.Lgs. n. 209/2023), qualora per la maggior parte del periodo d’imposta, corrispondente a 183 giorni, anche non consecutivi, in un anno (ovvero 184 giorni quando trattasi di anno bisestile):
- abbia la residenza nel territorio dello Stato ai sensi del codice civile. Al riguardo, si consideri che la nozione civilistica di residenza si compone di un i) elemento oggettivo, consistente nella permanenza in un luogo per un periodo prolungato apprezzabile, anche se non prevalente sul piano quantitativo, e di un ii) elemento soggettivo, riscontrabile quando la persona manifesti l’intenzione di abitare stabilmente in un luogo ed essa sia evincibile dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali, familiari e affettive (Corte di Cassazione, sentenza 15 febbraio 2021, n. 3841);
- abbia il domicilio nel territorio dello Stato. Dal 1° gennaio 2024 per ‘domicilio’ deve intendersi ‘il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona’. A tal proposito, l’AdE, con la circolare n. 20/2024, ha precisato che nel novero di relazioni familiari e personali sono comprese: i) le relazioni disciplinate da disposizioni di legge, come, ad esempio, il rapporto di coniugio o l’unione civile, nonché ii) le relazioni personali ‘stabili’ – quali la ‘convivenza’ -, da cui si evinca un radicamento con il territorio;
- risulti essere presente nel territorio dello Stato, comprendendo nel computo, come detto, anche le frazioni di giorno. Tale criterio, introdotto dal 1° gennaio 2024 dall’art. 1 del D.Lgs. n. 209/2023 è autonomo (cioè, di per sé sufficiente a determinare la residenza fiscale in Italia) e oggettivo (meramente fattuale), verificato sulla sola base della presenza fisica in Italia, anche per periodi non continuativi e prescindendo dalle ragioni che l’hanno determinata.
Applicazione del regime impatriati
Nel caso in cui il ‘nomade digitale’ mantenga la residenza fiscale in Italia per almeno 4 anni, potrebbe trovare applicazione il regime fiscale speciale per i lavoratori stranieri impatriati quando il lavoratore risulti essere in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dall’art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023 e di seguito riportati:
1) non risulti essere stato fiscalmente residente in Italia nei 3 periodi d’imposta precedenti il trasferimento della residenza fiscale. Nel caso in cui il lavoratore presti l’attività di lavoro in Italia in favore i) dello stesso soggetto presso il quale è stato impiegato nel periodo trascorso all’estero prima del trasferimento della residenza fiscale ovvero ii) di un soggetto appartenente allo stesso gruppo, il requisito minimo di permanenza all’estero è pari a:
- 6 periodi d’imposta, nel caso in cui il lavoratore non sia stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
- 7 periodi d’imposta, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all’estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti i) tra i quali intercorre un rapporto di controllo diretto o indiretto o ii) che siano sottoposti al comune controllo, diretto o indiretto, esercitato da altro soggetto (art. 2359, c. 1, n. 1) cod. civ.);
2) mantenga la residenza fiscale in Italia per almeno 4 anni,
3) vanti un’elevata qualificazione o specializzazione, essendo in possesso:
- di un titolo d’istruzione superiore rilasciato dall’autorità competente nel Paese dove esso è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e della relativa qualifica professionale superiore, come rientrante nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011 e successive modificazioni, attestata dal paese di provenienza e riconosciuta in Italia (art. 1, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 108/2012);
- dei requisiti previsti per l’esercizio di professioni regolamentate (D.Lgs. n. 206/2007).
Nell’ipotesi in cui il regime fiscale speciale trovi applicazione, il reddito prodotto dal lavoratore concorre per non più di 5 periodi d’imposta alla formazione del reddito fiscalmente imponibile nella misura del 50% del suo ammontare e nel limite massimo di 600.000 euro.
Fermo restando il limite complessivo annuo di 600.000 €, i redditi prodotti in Italia dal lavoratore ‘impatriato’ concorrono alla formazione del reddito imponibile nella più favorevole misura del 40% del loro ammontare nell’ipotesi in cui:
- abbia trasferito la residenza fiscale in Italia con un figlio minore;
- sia nato un figlio durante il periodo di applicazione del regime fiscale speciale ovvero, in concomitanza di detto periodo, il lavoratore abbia adottato un figlio minore di età.
Per il ‘nomade digitale’ che abbia la residenza fiscale in Italia e quivi svolga l’attività di docente o ricercatore, potrebbe trovare applicazione il regime fiscale di favore che prevede l’esclusione dal reddito di lavoro autonomo del 90% degli emolumenti percepiti (art. 44 del D.L. n. 78/2010).
Per poter accedere al predetto beneficio devono ricorrere le seguenti condizioni (AdE, circolare n. 17/2017):
- il possesso di titolo di studio universitario o equiparato;
- lo svolgimento di documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno 2 anni continuativi. Sul punto, si considerano organismi di ricerca le entità pubbliche o private – ad esempio, università e istituti di ricerca – la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca, nonché le entità che svolgono anche attività economiche, purché queste siano contabilmente distinte da quelle di ricerca.
Come da ultimo precisato dall’Agenzia delle Entrate con risposta ad interpello n. 16/2025, il suddetto regime fiscale in favore di docenti e ricercatori è compatibile con quello previsto per i lavoratori impatriati. Infatti, in assenza di un’espressa previsione normativa che precluda la possibilità, per i lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, di applicare contemporaneamente più regimi agevolativi, un contribuente che al rientro in Italia svolga un’attività di ricerca ed eserciti anche un’attività di lavoro autonomo ha facoltà di applicare:
- l’agevolazione fiscale in favore dei ricercatori, di cui all’art. 44 del D.L. 78/2010 in relazione ai redditi legati all’attività di ricerca;
- l’agevolazione fiscale in favore dei lavoratori impatriati, di cui all’art. 5 del D.L. n. 209/2023 con riferimento al reddito di lavoro autonomo.
Si rimane a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore confronto si dovesse ritenere opportuno.