- I comportamenti extralavorativi del lavoratore: la sussistenza della rilevanza sul piano disciplinare deve essere valutata caso per caso
- La revocabilità delle dimissioni durante il periodo di prova
- Lo scarso rendimento giustifica le indagini sul dipendente
- Legittimità del licenziamento: anche nelle aziende inferiori a 15 dipendenti devono essere valutati comportamento delle parti e fatturato
La questione della rilevanza disciplinare dei comportamenti tenuti dal lavoratore al di fuori dell’orario e del luogo di lavoro rappresenta un tema complesso nel diritto del lavoro, che richiede un bilanciamento tra il diritto del datore di lavoro a tutelare i propri interessi e il diritto del lavoratore alla propria vita privata. La giurisprudenza ha elaborato principi (più o meno) consolidati per definire i confini entro cui una condotta extralavorativa può legittimamente incidere sul rapporto di lavoro, fino a giustificare l’irrogazione di sanzioni disciplinari, incluso il licenziamento.
Il fulcro della questione risiede nel concetto di vincolo fiduciario. Una condotta extralavorativa assume rilevanza disciplinare quando è idonea a ledere irrimediabilmente la fiducia che il datore di lavoro ripone nel proprio dipendente. Non è necessario che la condotta sia tenuta durante l’orario di lavoro o nell’esecuzione della prestazione; ciò che conta è la sua capacità di compromettere le aspettative del datore di lavoro circa un futuro e corretto adempimento degli obblighi contrattuali.
La giurisprudenza ha costantemente affermato che: “la condotta illecita extralavorativa è suscettibile di rilievo disciplinare poiché il lavoratore è tenuto non solo a fornire la prestazione richiesta ma anche, quale obbligo accessorio, a non porre in essere, fuori dall’ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o compromettere il rapporto fiduciario con lo stesso”
Questo “riflesso” sul rapporto di lavoro può essere anche solo potenziale, ma deve essere oggettivo e valutabile in concreto.
La nostra riflessione ed approfondimento sui comportamenti extralavorativi del lavoratore e la loro rilevanza disciplinare parte da una recente pronuncia della Corte di Cassazione (ordinanza 24100/2025) che afferma che è legittimo il licenziamento disciplinare dell’operaio tifoso di calcio che ha reiterato frasi gravemente ingiuriose verso il corpo di polizia e istigatrici alla violenza. È irrilevante che le azioni del dipendente/ultrà non siano collegate allo svolgimento del rapporto di lavoro, perché l’incitazione a condotte violente contro le forze dell’ordine in occasione di eventi calcistici costituisce negazione di valori etici che sono asse portante della convivenza civile, pregiudicando la statura morale del lavoratore e facendo, quindi, venir meno i presupposti stessi per la prosecuzione del rapporto di lavoro.
In sede penale era emerso che, per quasi due anni, il lavoratore aveva incitato la propria tifoseria a perpetrare condotte violente contro la Polizia. La Cassazione conferma che, anche se queste azioni non sono connesse allo svolgimento del rapporto di lavoro, si tratta di “gravi fatti di negazione di valori etici e morali”, idonei come tali a compromettere la “statura morale” del lavoratore appartenente alle tifoserie calcistiche, giustificandone il licenziamento disciplinare.
Quanto alla tempestività della contestazione e del provvedimento espulsivo, i giudici di legittimità affermano che non rileva che i fatti oggetto della condanna siano risalenti a diversi anni prima della sentenza passata in giudicato, perché il datore di lavoro che decida di attendere l’esito del processo penale adotta una condotta ponderata anche nell’interesse del dipendente.
La valutazione circa l’idoneità di un comportamento extralavorativo a ledere il vincolo fiduciario non è astratta, ma deve essere condotta dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto.
La rilevanza delle condotte del lavoratore, anche se in contesti differenti e non afferenti l’ambito lavorativo, è stata oggetto di numerose pronunce della giurisprudenza che ha cercato, nel corso del tempo, di fornire dei criteri univoci al fine di rendere più agevole l’esercizio del potere disciplinare da parte del datore di lavoro, ma, come vedremo, molto spesso i giudici peccano di coerenza e logicità.
Infatti, a tal proposito vale la pena di citare una sentenza con posizioni diametralmente opposte nella quale i giudici hanno ritenuto (Cassazione ordinanza 22593/2025), illegittimo il licenziamento disciplinare di un lavoratore il quale, dopo aver fatto ingresso nel parcheggio aziendale a bordo di un veicolo condotto da una terza persona, è sceso da quest’ultimo e ha sputato sopra all’automobile di un collega e sferrato un calcio allo specchietto anteriore sinistro, staccandolo e portandolo con sé.
La Corte d’appello aveva ritenuto che la condotta del dipendente rientrasse tra le gravi infrazioni alla disciplina per le quali il codice disciplinare disponeva l’adozione della sanzione espulsiva, tenuto anche conto che la condotta era contrastante “con regole di portata più ampia ovvero con le comuni, generali e basilari regole di convivenza civile, con la morale e l’etica”.
La Corte di legittimità, tuttavia, ha argomentato che poiché nel caso specifico la condotta si era verificata prima dell’inizio dell’orario lavorativo, tale circostanza avrebbe escluso una connessione diretta con l’espletamento della prestazione.
È evidente che la condotta complessiva del lavoratore, avvenuta in una pertinenza aziendale oltre a essere offensiva e lesiva:
- incide profondamente sul vincolo fiduciario del rapporto di lavoro,
- e palesa anche l’assoluto spregio di regole minime di convivenza civile e incapacità di gestire conflitti e divergenze senza ricorrere a comportamenti aggressivi, offensivi o lesivi.
Ad ogni modo, al di là delle posizioni (opinabili) di alcuni giudici, i principali criteri emersi dalla giurisprudenza ai fini della valutazione della condotta extralavorativa includono:
- la natura del rapporto di lavoro e le mansioni svolte: il grado di affidamento richiesto varia a seconda della posizione del lavoratore. Per mansioni che implicano un elevato grado di fiducia, come quelle dirigenziali o a contatto con il pubblico o con dati sensibili, il vincolo fiduciario assume un’importanza accentuata;
- la natura della condotta: a tal fine deve valutarsi la gravità del fatto in sé, la sua contrarietà alle norme dell’etica e del comune vivere civile, e la sua eventuale rilevanza penale;
- il contesto e le circostanze: si considera se il comportamento, pur avvenendo fuori dall’orario di lavoro, sia collegato all’ambiente lavorativo, ad esempio se commesso ai danni di un collega per motivi legati al lavoro o se coinvolge persone legate alla dirigenza aziendale, pur in un contesto privato;
- la portata soggettiva e oggettiva del fatto: in questo ambito di tiene conto dell’intenzionalità del lavoratore, dei precedenti disciplinari, del danno (anche solo potenziale) causato all’azienda e della notorietà o pubblicità che il fatto ha avuto;
- l’anzianità di servizio e la condotta pregressa: un lungo rapporto di lavoro senza precedenti disciplinari può essere un elemento attenuante nella valutazione di proporzionalità.
Se è vero che l’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori impone che le norme disciplinari siano portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione, tuttavia la giurisprudenza è costante nel ritenere che le elencazioni di infrazioni contenute nei contratti collettivi o nei codici disciplinari aziendali abbiano una valenza meramente esemplificativa e non vincolante per il giudice.
Il giudice può quindi ravvisare una giusta causa o un giustificato motivo soggettivo anche in un comportamento non espressamente previsto dalla contrattazione collettiva, purché lesivo del vincolo fiduciario, anche se la “scala valoriale” del CCNL rimane comunque un parametro di riferimento per il giudice nel giudizio di proporzionalità.
Quindi, per le condotte che violano il cosiddetto “minimo etico” o che sono contrarie a norme penali, la sanzionabilità non è subordinata alla loro specifica previsione nel codice disciplinare. Si presume, infatti, che il lavoratore sia consapevole dell’illiceità di tali comportamenti e della loro potenziale incidenza negativa sul rapporto di lavoro.
Ovviamente la sanzione irrogata deve superare un rigoroso giudizio di proporzionalità. Il giudice deve valutare se la sanzione espulsiva sia adeguata alla gravità del fatto contestato, considerando tutti gli elementi oggettivi e soggettivi del caso. La contrattazione collettiva non può prevedere automatismi sanzionatori che escludano tale valutazione di proporzionalità in concreto, pena la nullità della clausola contrattuale.
L’articolo 26 del Dlgs 151/2015, a norma del quale il dipendente ha la facoltà di revocare le dimissioni entro 7 giorni dalla trasmissione del modello telematico, con conseguente ripristino del rapporto di lavoro, si applica anche al periodo di prova.
È quanto affermato la Cassazione (ordinanza 24911/2025) secondo la quale il periodo di prova non è ricompreso nelle fattispecie tassative alle quali non si applica l’articolo 26 (tra cui il lavoro domestico e le dimissioni o risoluzioni consensuali intervenute in sede protetta) e la circolare ministeriale (12/2016) si spinge “oltre una mera attività interpretativa”.
Anche durante il periodo di prova, quindi, se la revoca delle dimissioni interviene entro il termine di 7 giorni, il rapporto di lavoro riprende la sua piena funzionalità.
Tale decisione mira a contrastare abusi datoriali, quali la sottoscrizione delle c.d. “dimissioni in bianco”, che ben possono essere esercitati anche durante il periodo di prova
ll datore di lavoro può attivare controlli difensivi – anche tramite agenzia investigativa privata – nei confronti di un lavoratore che opera all’esterno dei locali aziendali, quando sia emersa una incongruenza oggettiva nel rendimento (es. rendimento inferiore a quello dei colleghi) che giustifica il fondato sospetto di comportamenti illeciti (fraudolenti o lesivi del patrimonio aziendale), e la contestazione disciplinare successiva è legittima se tempestiva rispetto alla scoperta, la motivazione sufficientemente specifica e il controllo non abbia riguardato l’adempimento della prestazione in via generica.
È quanto affermato dalla Cassazione con ordinanza 24564/2025 per la quale il controllo posto in essere dall’azienda mediante le agenzie investigative può avere ad oggetto il compimento di atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione contrattuale.
L’avvio dell’attività di controllo per mezzo dell’agenzia investigativa non deve essere frutto di un’iniziativa arbitraria ed estemporanea del datore di lavoro, bensì deve essere conseguenza delle incongruenze riscontrate nel rendimento specifico del dipendente.
Secondo i Giudici di legittimità, tali incongruenze possono – come nel caso di specie – essere integrate anche dal minor rendimento del lavoratore rispetto ai colleghi adibiti in analoghe mansioni.
Nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato da una piccola impresa (meno di 15 dipendenti), la nuova disciplina post sentenza 118/2025 della Corte Costituzionale consente una maggiore “personalizzazione” dell’indennità risarcitoria, la quale può superare il precedente limite di 6 mensilità, tenendo conto dell’anzianità, della dimensione aziendale, della situazione economica e delle circostanze concrete del caso.
Il caso riguardava un licenziamento individuale intimato da un’impresa di ridotte dimensioni, che a seguito della chiusura di un punto vendita, aveva proceduto ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Pur riconoscendo la legittimità astratta della causale economica (chiusura del punto vendita), il Tribunale ha ravvisato una carenza nella fase attuativa del licenziamento: in particolare, mancava un criterio di selezione trasparente e oggettivo tra i lavoratori fungibili.
Il Tribunale di La Spezia (sentenza n. 241/2025) ha affermato che tali principi discendono dagli articoli 1175 e 1375 c.c., nonché dall’art. 2 Cost., e impongono una valutazione comparativa fra le posizioni dei lavoratori (“selezione”) anche se non si tratta di un licenziamento collettivo. In particolare, se le mansioni sono fungibili e la sede/logistica è sostanzialmente simile, deve comunque essere svolta una valutazione tra i lavoratori, al fine di evitare discriminazioni o selezioni arbitrarie.
Il giudice ha richiamato la recente sentenza n. 118/2025 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma che stabiliva un tetto massimo inderogabile di sei mensilità per l’indennità risarcitoria nel caso di piccole imprese (art. 9 D.lgs. n. 23/2015).
In base a tale orientamento, l’indennità deve essere personalizzata, tenendo conto dell’anzianità del lavoratore, della dimensione dell’impresa, della natura della violazione datoriale, dell’impatto sull’equilibrio del lavoratore, ecc.
Infatti, nel caso concreto, il Tribunale ha fissato l’indennità in otto mensilità, superando il precedente limite delle sei, proprio in virtù della valutazione concreta delle circostanze.
Anche nelle piccole imprese, quindi, il datore di lavoro che procede ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo deve dotarsi di criteri trasparenti e motivati per la scelta del lavoratore da licenziare: l’assenza di tali criteri può determinare l’illegittimità del recesso.
La valutazione dell’indennità risarcitoria non è più rigida nei limiti statici, ma richiede un’analisi caso per caso, che evidenzi il pregiudizio subito dal lavoratore e la gravità della condotta datoriale. La pronuncia rafforza la tendenza ad una “costituzionalizzazione” del diritto del lavoro di merito: anche in contesti dove prima si riteneva che la flessibilità fosse maggiore (piccole imprese), si richiedono garanzie sostanziali a tutela del lavoratore.
Non si può far a meno di sottolineare che i giudici costituzionali, nel corso del loro intervento “demolitorio” dell’impianto delle c.d. tutele crescenti, non hanno tenuto conto che, ancor di più per le piccole aziende, la flessibilità nello gestire il personale è strettamente correlata alla gestione dell’azienda in generale e che l’ancoraggio a criteri certi dei costi delle risoluzioni dei rapporti di lavoro facilita l’imprenditore non solo in termini di cash flow ma anche di ridefinizione delle logiche di business.
L’intento del legislatore, che era evidentemente quello di oggettivizzare i rischi e costi dei licenziamenti, ad oggi, è stato completamente snaturato dai plurimi interventi della Corte Costituzionale che ha scelto di attribuire ai giudici un potere decisionale avulso da criteri chiaramente individuabili.
Si rimane a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore confronto si dovesse ritenere opportuno.