- Appalto non genuino: clausola di gradimento e potere direttivo-organizzativo esercitato dal committente
- (In)Cumulabilità della pensione quota 100 con i redditi da lavoro dipendente
- Il comporto ordinario non si applica al lavoratore disabile
- La residenza fiscale come criterio di riferimento per la tassazione anche per i redditi prodotti all’estero
Il Tribunale di Catanzaro nella sentenza del 10 dicembre 2024 ha confermato che ricorre la fattispecie di interposizione illecita di manodopera quando
– l’appaltatore è privo di sostanziale autonomia organizzativa;
– il committente può chiedere in qualsiasi momento la sostituzione dei lavoratori dell’appaltatore per il tramite della clausola di gradimento
Nel caso di specie il carattere non genuino dell’appalto era da ravvisarsi, da un lato, nell’assoggettamento del personale dell’appaltatore alle precise e puntuali indicazioni contenute in appositi schemi predisposti dalla committente e, dall’altro, nella sottoposizione dei dipendenti dell’appaltatore al gradimento della committente, la quale poteva chiederne in qualsiasi momento, per espressa previsione contrattuale, la sostituzione immediata (e, quindi, nella sostanza, il licenziamento), qualora li avesse ritenuti «inidonei».
Come noto, secondo l’orientamento prevalente, ai fini della configurabilità di un appalto non fraudolento, è necessario verificare che all’appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato, da conseguire attraverso un’effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento dei dipendenti al proprio potere direttivo e di controllo, impiego di propri mezzi e assunzione da parte dello stesso del rischio d’impresa.
Nel caso esaminato, è emersa una «totale e indiscriminata» sottoposizione del personale dell’appaltatore alle direttive della committente, oltre che al suo arbitrario gradimento, elementi, questi, certamente sintomatici della non genuinità dell’appalto. Di qui la declaratoria dell’illegittimità dei contratti di appalto e, per l’effetto, il consolidamento in capo alla committente dei rapporti di lavoro subordinati dei dipendenti dell’appaltatore
Con la sentenza n. 30994/2024, la Cassazione afferma che, in caso di percezione di redditi da lavoro dipendente da parte del pensionato con quota 100, il medesimo perderà il trattamento pensionistico per l’intero anno in cui tali redditi sono maturati.
Un pensionato aveva impugnato giudizialmente il provvedimento con cui l’INPS aveva proceduto al recupero della somma percepita a titolo di pensione quota 100, stante lo svolgimento da parte del medesimo di attività di lavoro subordinato a tempo determinato per un periodo di 5 mesi.
La Corte d’Appello aveva accolto la domanda, ritenendo soltanto di detrarre i redditi da lavoro percepiti dall’importo della pensione.
Tuttavia, la Cassazione è stata di diverso avviso, rilevando che la preclusione assoluta di svolgere lavoro subordinato per il fruitore della pensione quota 100 rinviene la sua giustificazione nell’antinomia rinvenibile tra la richiesta agevolata di uscire anticipatamente dal lavoro con la possibilità della prosecuzione di una (diversa o meno) prestazione di lavoro.
Secondo i Giudici di legittimità, infatti, per i pensionati quota 100 il legislatore ha previsto regole più favorevoli rispetto al sistema ordinario, a fronte – però – di una limitazione imposta agli stessi: ossia l’effettiva uscita dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all’interno di un sistema previdenziale sostenibile.
Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso dell’INPS, affermando la fondatezza dell’impugnato provvedimento del medesimo Istituto.
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 170/2025 ha statuito che l’applicazione dell’ordinario periodo di comporto previsto per il lavoratore non disabile al lavoratore che si trovi in condizione di disabilità costituisce discriminazione indiretta, perché la mancata considerazione dei rischi di maggiore morbilità dei lavoratori disabili, proprio in conseguenza della disabilità, «trasmuta il criterio apparentemente neutro del computo dello stesso periodo di comporto in una prassi discriminatoria nei confronti del particolare gruppo sociale protetto, in quanto in posizione di particolare svantaggio».
In secondo luogo, se il datore è a conoscenza dello stato di disabilità del lavoratore o può conoscerlo con l’ordinaria diligenza, ha onere di acquisire, prima di procedere al licenziamento, informazioni circa l’eventualità che le assenze per malattia del dipendente siano connesse allo stato di disabilità al fine di individuare possibili accorgimenti ragionevoli al fine di evitare il licenziamento, non essendo sufficienti le previsioni della contrattazione collettiva riferite ai portatori delle gravi patologie.
Infine, la Cassazione ha anche invitato la contrattazione collettiva a disciplinare in modo esplicito la questione del comporto per i lavoratori disabili
La sentenza suscita non poche perplessità perché ci si chiede come il datore di lavoro possa acquisire queste informazioni sulla malattia ed effettuare un discrimine tra assenze effettuate in relazione allo stato di disabilità e quelle non direttamente connesse allo stesso, visto che non deve e non può avere dettagli sulle patologie del dipendente e quindi accedere a certificati medici o similari
Con l’ordinanza n. 30800/2024, la Cassazione afferma che i redditi da lavoro prodotti da un cittadino italiano negli Stati Uniti sono imponibili anche in Italia, quale Paese ove il contribuente ha la residenza fiscale, salvo il diritto alla detrazione delle tasse già corrisposte negli USA.
Il contribuente aveva impugnato giudizialmente l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate dichiarava fiscalmente imponibile in Italia una somma prodotta quale reddito di lavoro negli Stati Uniti.
La Commissione Tributaria Regionale aveva rigettato parzialmente la domanda confermando l’atto impositivo, escludendo le imposte federali già versate negli Stati Uniti.
La Cassazione – coerentemente con la normativa vigente e nel confermare la pronuncia di merito – ribadisce che, in materia fiscale, vige il principio secondo cui i redditi ovunque prodotti sono sempre tassati nel Paese nel quale si ha la residenza fiscale.
Su tali presupposti, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto dal contribuente.
Si rimane a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore confronto si dovesse ritenere opportuno.