La figura del dirigente ha una definizione giuridica molto sfumata e sommaria: l’art. 2095 c.c., nel limitarsi a suddividere i lavoratori subordinati in “dirigenti, quadri, impiegati e operai“, non fornisce una precisa delimitazione della figura dirigenziale.

Una descrizione più compiuta è riportata nei vari CCNL che regolamentano il rapporto di lavoro dirigenziale: ai sensi del CCNL per i dirigenti di aziende del Terziario – Manageritalia, sono dirigenti quei lavoratori i quali, “rispondendo direttamente all’imprenditore o ad altro dirigente a ciò espressamente delegato, svolgono funzioni aziendali di elevato grado di professionalità, con ampia autonomia e discrezionalità e iniziativa e col potere di imprimere direttive a tutta l’impresa o ad una sua parte autonoma“; in senso del tutto analogo, ai sensi del CCNL per i dirigenti di aziende industriali – Federmanager, sono dirigenti i lavoratori “per i quali sussistano le condizioni di subordinazione di cui all’art. 2094 del cod.civ. e che ricoprono nell’azienda un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale ed esplicano le loro funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell’impresa“.

Caratteristica fondante del rapporto di lavoro dirigenziale, oltre all’elevata professionalità ed al ruolo di primissimo piano nel raggiungimento degli obiettivi dell’impresa, è dunque la subordinazione.

L’amministratore di società invece, ai sensi dell’art. 2298 c.c., è colui che esercita “la rappresentanza della società” ed il potere di “compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale, salve le limitazioni che risultano dall’atto costitutivo o dalla procura“. Non esiste alcuna definizione giuridica diretta della natura lavorativa della prestazione dell’amministratore; se ne può desumere una sostanziale equiparazione alla collaborazione coordinata e continuativa, sia pur sui generis, in considerazione dell’inclusione dei compensi percepiti dagli amministratori tra i redditi equiparati a quelli da lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50, c. 1 lett. c-bis del TUIR, ed il versamento dei relativi contributi alla gestione separata Inps, ex art. 2, c. 26, L. n. 335/1995.

Allo stesso modo, la stessa Corte di Cassazione si guarda bene dal definire il rapporto tra società ed amministratore in termini propriamente lavoristici; Il rapporto che lega l’amministratore all’impresa è, nei termini della S.C., un rapporto di immedesimazione organica, che non può essere qualificato in termini contrattuali – ovvero né come semplice mandato, né come rapporto di lavoro subordinato, né come collaborazione coordinata e continuativa – ma con l’accettazione della carica, per mezzo del quale l’amministratore si immedesima organicamente nella società acquisendo tutti i poteri e i doveri che per legge e per statuto sono attribuiti all’Organo (Cass. S.U. 20 gennaio 2017, n. 1545).

Coesistenza

Chiarite le specificità delle due distinte funzioni, possiamo osservare che un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale riconosce come lecita, in linea di principio, la contemporanea configurazione di un incarico di amministratore e di un rapporto di lavoro subordinato di natura dirigenziale, a condizione che le funzioni riconducibili alla posizione di amministratore e quelli connessi all’incarico dirigenziale siano opportunamente distinti (cfr. Cass. 9 gennaio 2004, n. 11978).

Oltre alla necessaria distinzione tra le cariche attinenti alle due posizioni, è altrettanto fondamentale che il dirigente non si trovi ad essere, per così dire, “capo di sé stesso” – ovvero, per dirla in termini meno crudi, che il dirigente non ricopra la posizione di amministratore unico, né quella di amministratore delegato svincolato dal potere di direzione e controllo del Consiglio di amministrazione (cfr. Cass. 11 gennaio 2001, n. 299; Cass. 8 febbraio 1999, n. 291).

A completamento e riepilogo di quanto sopra osservato, l’Inps, con messaggio n. 3359 del 17 settembre 2019, ha fornito una compiuta descrizione delle condizioni alle quali la carica di amministratore è compatibile con un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della medesima società:

  • il potere deliberativo deve essere affidato all’organo collegiale di amministrazione della società nel suo complesso, o ad altro organo sociale che espressione della volontà imprenditoriale;
  • deve sussistere la prova di un vincolo di subordinazione, ossia l’assoggettamento del lavoratore al potere di supremazia gerarchica di un altro soggetto, nonostante la carica sociale ricoperta dal lavoratore/amministratore;
  • il soggetto deve svolgere concretamente mansioni estranee al rapporto organico con la società.

Ferma restando l’assoluta incompatibilità tra la carica di socio unico/amministratore unico ed un rapporto di lavoro subordinato, l’Inps si sofferma sulla carica di amministratore delegato, osservando che la compatibilità tra tale carica e lo status di lavoratore subordinato dipende da quanto previsto nella delega conferita dal Consiglio di amministrazione. In particolare:

  • la presenza di una delega generale (con facoltà di agire senza consenso del Consiglio di amministrazione) è assolutamente incompatibile con un rapporto di lavoro subordinato;
  • in presenza di deleghe specifiche e limitate, o atti di conferimento del mero potere di rappresentanza, l’amministratore può intrattenere con la medesima società un rapporto di lavoro subordinato. Al fine della valutazione della compatibilità in esame, l’Istituto precisa che rilevano:
  1. i rapporti tra organo delegato e Consiglio di amministrazione;
  2. il numero degli Amministratori delegati;
  3. la facoltà di azione congiunta e/o disgiunta dei delegati;
  4. la presenza di elementi comprovanti il vincolo di subordinazione.

Inquadramento contributivo

Se da un lato non suscita alcun dubbio o perplessità l’obbligo di versare al dirigente la relativa contribuzione al fondo pensioni lavoratori dipendenti, oltre che ai fondi di previdenza complementare previsti dalla contrattazione collettiva applicabile, non altrettanto evidente è la necessità, o meno, di versare alla gestione separata Inps la contribuzione relativa all’incarico di amministratore.

L’obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps è previsto, ai sensi dell’art. 1, c. 203 della L. n. 662/1996, per i soggetti che:

  1. siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
  2. abbiano la piena responsabilità dell’impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché’ per i soci di società a responsabilità limitata;
  3. partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
  4. siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.

Presupposto per l’iscrizione del socio amministratore alla gestione commercianti è, pertanto, la partecipazione attiva dell’amministrazione al ciclo produttivo della società, in maniera abituale e prevalente; solo nel caso l’attribuzione della carica non implichi una partecipazione all’attività materiale ed esecutiva dell’azienda – o laddove la partecipazione all’azienda si svolga interamente sotto la veste (formale e sostanziale) del rapporto di lavoro dirigenziale, senza un compenso per l’attività di amministratore – non sarà prevista l’iscrizione alla gestione separata (cfr. Cass., ordinanza n. 1759 del 27 gennaio 2021).

 

Si rimane a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore confronto si dovesse ritenere opportuno.