1. Introduzione

A decorrere dal 1° gennaio 2026, il meccanismo di finanziamento del ‘Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile’ (‘Fondo di Tesoreria’) disciplinato dall’art. 1, c. 756 della Legge n. 296/2006 è stato oggetto di incisive modificazioni, apportate dall’art. 1, c. 203 della Legge n. 199/2025.  

L’introduzione dei periodi sesto e settimo del citato art. 1, c. 756 della Legge n. 296/2006 ha infatti comportato un sensibile ampliamento dell’ambito soggettivo d’applicazione dell’obbligo di contribuzione a detto Fondo. 

Se sino al 31 dicembre 2025 l’obbligo di contribuzione in esame ha trovato applicazione nei confronti dei datori di lavoro che con riferimento all’anno 2006 ovvero all’anno d’inizio dell’attività abbiano raggiunto la soglia dimensionale di 50 addetti – prescindendo dalla circostanza che tale soglia sia stata raggiunta o addirittura superata successivamente -, il dispositivo introdotto dall’art. 1, c. 203 della Legge n. 199/2025 prevede invece che tale obbligo possa insorgere anche quando la soglia dimensionale media annua sia (stata) raggiunta in un tempo successivo all’anno 2006 o all’anno di inizio dell’attività. 

Integrando le indicazioni già rese dall’INPS con la circolare n. 70/2007 in relazione alle disposizioni vigenti sino al 31 dicembre 2025 (art. 1, c. 756 della Legge n. 296/2006), il presente mira a svolgere una disamina delle disposizioni introdotte dal 1° gennaio 2026 unitamente alle precisazioni dettate più di recente dall’Istituto stesso con circolare n. 12/2026 relativamente a:  

  • l’ambito soggettivo d’applicazione dell’obbligo contributivo in esame; 
  • i criteri di determinazione del limite dimensionale al raggiungimento del quale insorge l’obbligo di contribuzione al Fondo; 
  • la decorrenza dell’obbligo contributivo, precisando che, in fase di prima applicazione, il datore di lavoro che in ragione delle modificazioni introdotte dal citato art. 1, c. 203 della Legge n. 199/2025 sia tenuto al versamento della contribuzione a decorrere dal 1° gennaio 2026 potrà assolvere detto obbligo entro il 16 maggio 2026 con riferimento al TFR – maturato e maturando – tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2026. 

 

  1. Ambito soggettivo d’applicazione dell’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria

L’obbligo di contribuzione al Fondo di Tesoreria insorge quando il datore di lavoro del settore privato raggiunga o superi i requisiti dimensionali stabiliti dall’art. 1, c. 756, terzo periodo della Legge n. 296/2006, verificati avendo in considerazione i lavoratori in forza con contratto di lavoro subordinato a prescindere dalla tipologia di rapporto e dall’orario di lavoro. 

L’obbligo contributivo in esame vincola altresì: 

  • gli organismi pubblici interessati da processi di privatizzazione; 
  • gli enti ai quali sia stata conferita la natura giuridica di ‘ente pubblico economico’; 
  • il datore di lavoro che occupi un proprio lavoratore all’estero, sempre che detto lavoratore abbia diritto al TFR, anche in virtù di clausole contrattuali di miglior favore e a prescindere dalla vigenza di convenzioni di sicurezza sociale e dal regime previdenziale applicato. 

Inoltre, in presenza di operazioni societarie o di cessione di contratto, l’ambito d’applicazione dell’obbligo è così determinato: 

  • qualora il lavoratore transiti alle dipendenze di un datore di lavoro già obbligato al versamento, quest’ultimo è tenuto al versamento del contributo al ‘Fondo di Tesoreria’ anche per detto lavoratore a decorrere dal periodo di paga in corso alla data d’instaurazione del rapporto; 
  • quando il lavoratore, già in forza presso un datore di lavoro tenuto ad adempiere all’obbligo contributivo in parola, transiti alle dipendenze di un datore di lavoro non obbligato al versamento, quest’ultimo è comunque tenuto ad adempiere all’obbligo di contribuzione al Fondo in relazione a detto solo lavoratore laddove sia stata manifestata la volontà di mantenere il TFR presso il datore di lavoro stesso in ossequio a quanto disposto dall’art. 2120 del codice civile. 

Sono esclusi dall’ambito d’applicazione dell’obbligo contributivo in esame i lavoratori: 

  • subordinati alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2, del D.Lgs. n. 165/2001. Tuttavia, se il rapporto di lavoro dovesse essere costituito secondo la disciplina di diritto comune, comportante l’applicazione di quanto disposto dall’art. 2120 del codice civile, il contributo al Fondo di Tesoreria è comunque dovuto; 
  • che abbiano instaurato un rapporto di lavoro domestico. 

 

2.1 Insorgenza dell’obbligo di versamento nell’anno d’inizio dell’attività  

Ai fini della corretta individuazione dell’ambito soggettivo d’applicazione dell’obbligo di contribuzione al Fondo, è opportuno evidenziare il rilievo assunto dall’inciso contenuto nell’art. 1, c. 756, sesto periodo della Legge n. 296/2006 e per effetto del quale le modificazioni apportate dall’art. 1, c. 203 della Legge n. 199/2025 trovano applicazione ‘negli anni successivi a quello d’inizio dell’attività’.  

Da tale inciso si evince che, limitatamente all’anno d’inizio dell’attività, l’accertamento del limite dimensionale al raggiungimento del quale insorge per il datore di lavoro l’obbligo di contribuzione al Fondo è condotto in osservanza dell’art. 1, c. 756, terzo periodo della Legge n. 296/2006, secondo il quale ‘non sono tenuti al versamento del predetto contributo i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti’. 

Dunque, il datore di lavoro che, ad esempio, abbia iniziato la propria attività nel corso dell’anno 2026 sarà tenuto ad adempiere all’obbligo di contribuzione in esame nella sola ipotesi in cui abbia raggiunto il limite dimensionale medio annuo di 50 addetti, dal momento che la soglia di 60 addetti di cui al richiamato art. 1, c. 756, sesto periodo della Legge n. 296/2006 trova applicazione per il periodo 1°gennaio 2026-31 dicembre 2027 quando il datore di lavoro abbia iniziato la propria attività nel corso del 2024 o in un anno antecedente. 

In tal senso, è orientata l’interpretazione offerta dall’Istituto con circolare n. 12/2026, secondo il quale ‘per le aziende di nuova costituzione, continua ad applicarsi il criterio vigente prima della novella di cui all’articolo 1, comma 203, della legge di Bilancio 2026, il quale richiede il raggiungimento della media di 50 dipendenti nell’anno di inizio dell’attività ai fini dell’obbligo di conferimento delle quote al Fondo di Tesoreria’. 

Nella diversa ipotesi in cui l’attività del datore di lavoro abbia avuto inizio nel corso dell’anno 2025, il limite dimensionale medio annuo al raggiungimento del quale insorge l’obbligo di contribuzione al Fondo è, come detto, pari a 50 addetti. Quando si ipotizzi che il datore di lavoro che abbia iniziato l’attività nel 2025 non raggiunga in tale anno la soglia dimensionale media annua di 50 addetti, non insorge alcun obbligo di versamento della contribuzione al Fondo né con riferimento all’anno 2025 né in relazione all’anno 2026. Nel caso rappresentato, le norme introdotte dal citato art. 1, c. 203 della Legge n. 199/2025 trovano invece applicazione con riferimento ai periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2027 allorquando il datore di lavoro sarà tenuto ad assolvere all’obbligo di contribuzione in parola laddove avrà accertato il raggiungimento – o superamento – di una media annua di lavoratori subordinati occupati pari a 60 addetti che, come meglio precisato in seguito, sarà ridotta a i) 50 addetti per il periodo 1° gennaio 2028-31 dicembre 2031 e a ii) 40 addetti dal 1° gennaio 2032. 

Ed ancora, si consideri il caso in cui il datore di lavoro abbia iniziato l’attività nel corso dell’anno 2025, registrando una media annua di lavoratori subordinati occupati pari a 49 addetti e rimasta invariata sino al 31 dicembre 2031.  

In tal caso, l’obbligo di versamento al Fondo insorgerà solo con riferimento ai periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2032 in ragione di quanto disposto dall’art. 1, c. 756 ultimo periodo della Legge n. 296/2006 che, come accennato, individua in 40 addetti il limite dimensionale al raggiungimento del quale insorge per il datore di lavoro l’obbligo di contribuzione al Fondo.  

Quando nell’anno d’inizio dell’attività sia raggiunta la soglia dimensionale di 50 addetti, il datore di lavoro è tenuto al versamento di un contributo pari alle quote di TFR maturate nei mesi pregressi (INPS, circolare n. 70/2007), cioè sin dalla data d’instaurazione del rapporto di lavoro e in relazione, ovviamente, ai soli lavoratori che abbiano optato per il mantenimento del TFR presso il datore di lavoro ai sensi dell’art. 8, c. 7 del D.Lgs. n. 252/2005.  

Giusto quanto sopra, si consideri infine il caso di un’impresa costituita nel mese di aprile 2031 e che al 31 dicembre del medesimo anno registri una media annua di lavoratori in forza pari a 45 addetti. In tal caso, il datore di lavoro non sarebbe tenuto al versamento di alcuna contribuzione al Fondo di Tesoreria in relazione all’anno 2031, poiché non risulterebbe raggiunta la soglia dimensionale di 50 addetti. Laddove la media di lavoratori registrata nell’anno di inizio dell’attività non dovesse subire alcuna variazione, l’obbligo insorgerebbe però a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2032, dal momento che, come precisato, l’art. 1, c. 756, settimo periodo della Legge n. 296/2006 individua nel raggiungimento della soglia di 40 addetti la definitiva insorgenza dell’obbligo contributivo in parola.   

 

2.2 Insorgenza dell’obbligo in un anno successivo a quello d’inizio dell’attività 

Fermo restando quanto già precisato con riguardo all’insorgenza per il datore di lavoro del settore privato dell’obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria con riferimento all’anno d’inizio dell’attività, a decorrere dal 1° gennaio 2026 il meccanismo giuridico che regola l’obbligo contributivo del datore di lavoro che risulti costituito al 31 dicembre 2024 è caratterizzato da significativi elementi di novità rispetto alla disciplina vigente al 31 dicembre 2025.  

Infatti, a decorrere dal 1° gennaio 2026, l’obbligo contributivo insorge quando, successivamente all’anno d’inizio dell’attività, il datore di lavoro raggiunga un’individuata soglia dimensionale, calcolata come media annuale di lavoratori in forza nell’anno (1° gennaio-31 dicembre) che precede l’anno del periodo di paga considerato ai fini del versamento della contribuzione pari alla quota di TFR maturando. 

In particolare, come accennato, la soglia dimensionale è stabilita in: 

  • 60 addetti per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2027; 
  • 50 addetti per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2028 e il 31 dicembre 2031; 
  • 40 addetti dal 1° gennaio 2032. 

Se limitatamente al periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2027 la soglia dimensionale è stabilita in 60 addetti, e determinata come media annuale, l’accertamento dell’eventuale insorgenza dell’obbligo contributivo al Fondo con riferimento ai periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2026 è condotto appurando che la media di lavoratori occupati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025 abbia appunto raggiunto – o superato – il limite dimensionale di 60 addetti. 

Laddove attraverso le operazioni di computo della media di lavoratori in forza nel corso dell’anno 2025 si verifichi che detto limite di 60 addetti non è stato raggiunto, il datore di lavoro non è tenuto ad adempiere ad alcun contributivo al Fondo di Tesoreria in relazione ai periodi di paga compresi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026. 

L’obbligo potrebbe però insorgere successivamente, quando il limite dimensionale sia raggiunto con riferimento alla media dei lavoratori occupati nel corso dell’anno 2026; in tal caso, il datore di lavoro sarà tenuto al versamento di un contributo pari alla quota del TFR maturando dal 1° gennaio 2027 dai lavoratori che abbiano espresso la volontà di mantenere il TFR presso il proprio datore di lavoro in osservanza dell’art. 2120 del codice civile, a nulla rilevando che negli anni seguenti sia eventualmente accertata una riduzione della media di lavoratori occupati che comporti l’accertamento di un limite dimensionale inferiore alle soglie stabilite i) per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2028 e il 31 dicembre 2031 (50 addetti) e ii) dal 1° gennaio 2032 (40 addetti). 

Infatti, in via generale, una sopravvenuta riduzione del limite dimensionale al di sotto delle soglie vigenti tempo per tempo non determina il venire meno dell’obbligo di versamento.    

Fermo restando quanto precede, si consideri: 

a) il caso di un datore di lavoro che abbia iniziato la propria attività nel mese di marzo 2006, registrando al 31 dicembre 2006 una media annua di lavoratori occupati pari a 43 addetti. Non avendo raggiunto la soglia dimensionale di 50 addetti stabilita dall’art. 1, c. 756, terzo periodo della Legge n. 296/2006, detto datore di lavoro non è stato soggetto all’obbligo di contribuzione al Fondo di Tesoreria sino al 31 dicembre 2025, a prescindere dal fatto che successivamente al 31 dicembre 2005 abbia raggiunto o superato l’anzidetta soglia di 50 addetti. 

Alla luce delle modifiche introdotte dall’art. 1, c. 203 della Legge n. 199/2025, tale datore di lavoro è tenuto a verificare che la media dei lavoratori occupati nel corso dell’anno 2025 non abbia raggiunto o superato la soglia di 60 addetti. Infatti, il raggiungimento o il superamento di tale soglia comporterebbe la definitiva insorgenza dell’obbligo di contribuzione al Fondo di Tesoreria con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2026.  Qualora il computo dei lavoratori occupati in media nel corso dell’anno 2025 risulti essere stato inferiore a 60 addetti, non insorge alcun obbligo di contribuzione al Fondo, che dovrà comunque essere nuovamente accertato al 31 dicembre 2026 con riferimento all’anno 2026 ed eventualmente al 31 dicembre di ogni anno successivo.

Così, nel caso in cui la media annua di lavoratori in forza determinata in relazione all’anno 2026 dovesse essere pari a 53 lavoratori, neppure per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2027 insorgerebbe l’obbligo di contribuzione in esame. 

Nell’ipotesi in cui tale limite dimensionale dovesse restare invariato anche con riferimento all’anno 2027, l’obbligo di contribuzione insorgerebbe solo con effetto dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2028, dal momento che, come già precisato, in relazione al periodo compreso tra il 1° gennaio 2028 e il 31 dicembre 2031 detto obbligo insorge definitivamente quando la media annua di lavoratori occupati raggiunga o superi la soglia di 50 lavoratori; 

b) che è tenuto a procedere alla verifica del raggiungimento della soglia dimensionale di 60, 50 o 40 addetti tempo per tempo vigente anche il datore di lavoro a cui il codice di autorizzazione ‘1R’ sia già stato rilasciato dall’Istituto solo a motivo dell’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con un lavoratore in relazione al quale il precedente datore di lavoro è risultato tenuto al versamento della contribuzione in parola. Infatti, l’effettuazione del computo della media annua di lavoratori in forza potrebbe evidenziare il raggiungimento della soglia dimensionale vigente, comportando l’estensione dell’obbligo di versamento di un contributo determinato in misura pari al TFR maturando da ciascun lavoratore in forza che abbia optato per il suo mantenimento presso il datore di lavoro. 

Ad esempio, si consideri il caso di un datore di lavoro che abbia iniziato l’attività nel corso del 2020 e che in detto anno non abbia raggiunto il limite dimensionale di 50 addetti. Qualora detto datore di lavoro abbia assunto nel corso del 2023 un lavoratore in relazione al quale il precedente datore di lavoro è stato tenuto all’obbligo di versamento al Fondo, l’obbligo di contribuzione è stato adempiuto con esclusivo riferimento a tale lavoratore quando questi abbia espresso la volontà di disciplinare il TFR maturando secondo le disposizioni di cui all’art. 2120 del codice civile.  

In ragione delle modifiche apportate dall’art. 1, c. 203 della Legge n. 199/2025, il datore di lavoro del caso testé rappresentato è comunque tenuto a verificare che la media annua di lavoratori in forza nel corso del 2025 non abbia raggiunto la soglia di 60 addetti, poiché in tale ipotesi sarebbe tenuto ad adempiere all’obbligo contributivo al Fondo a decorrere dai periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2026 per ciascuno dei lavoratori in forza che abbiano espresso la volontà di mantenere il TFR presso il datore di lavoro stesso.  

 

  1. Criteri di computo dei lavoratori ai fini della determinazione della soglia dimensionale

Ai fini della determinazione della soglia dimensionale al raggiungimento della quale insorge l’obbligo di contribuzione al Fondo di Tesoreria, sono compresi nel computo i lavoratori titolari di un rapporto di lavoro subordinato, includendo: 

  • i lavoratori titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale, considerando che in tal caso il lavoratore è computato in proporzione all’orario di lavoro svolto rapportato al tempo pieno (art. 9 del D.Lgs. n. 81/2015); 
  • i lavoratori in distacco; 
  • i lavoratori assenti, a prescindere dalla causa determinante l’assenza. Qualora il datore di lavoro abbia instaurato un rapporto di lavoro subordinato con un sostituto del lavoratore assente, nel computo è incluso il solo sostituto.  

Il lavoratore somministrato è computato dal solo soggetto somministrante.  

Devono intendersi esclusi dal computo i lavoratori: 

  • titolari di un rapporto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 3 mesi. Laddove tale rapporto sia eventualmente oggetto di proroga, l’obbligo del versamento al Fondo insorge a decorrere dal periodo della proroga; 
  • stagionali del settore agro-alimentare per i quali il termine non sia prestabilito, ma sia correlato al verificarsi di un evento; 
  • a domicilio; 
  • appartenenti alle categorie di ‘impiegati’, ‘quadri’ e ‘dirigenti’ del settore agricolo; 
  • in relazione ai quali il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato preveda, anche mediante rinvio alla contrattazione di secondo livello, l’accantonamento delle quote maturate di TFR presso soggetti terzi. 

Con riguardo ai criteri di computo, sono espressamente mutuate dall’Istituto le indicazioni (risalenti) rese con circolare 3 aprile 2007, n. 70.   

Dunque, di ciascun lavoratore in forza sono considerati il numero di mesi o le frazioni di mese d’attività; convenzionalmente, sono 26 i giorni di lavoro di un mese, proporzionalmente ridotti nell’ipotesi in cui il rapporto di lavoro abbia avuto durata inferiore al mese. 

La sommatoria delle giornate di lavoro svolte da ciascun lavoratore è divisa per 312 (26×12) o, altrimenti, per un numero proporzionalmente ridotto nel caso d’inizio dell’attività nel corso dell’anno. 

In base alle predette modalità di calcolo, il numero di giornate al raggiungimento del quale insorge l’obbligo di versamento della contribuzione al Fondo di Tesoreria è individuato nella misura indicata nella tabella che segue. 

Periodo di riferimento 

Soglia dimensionale 

Numero di giornate complessive 

1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2027 

60 

18.720 

1° gennaio 2028 – 31 dicembre 2031 

50 

15.600 

Dal 1° gennaio 2032  40 

12.480 

 

Il datore di lavoro che accerti di aver raggiunto o superato la soglia dimensionale tempo per tempo vigente è tenuto a trasmettere all’Istituto apposita dichiarazione, anche per via telematica, utilizzando il modello ‘SC34’, reperibile sul sito istituzionale dell’Istituto stesso.  

Come meglio precisato in seguito, tale dichiarazione è necessaria ai fini del rilascio del codice di autorizzazione ‘1R’.  

 

  1. Determinazione della contribuzione dovuta 

Come noto, ai fini della determinazione della misura della contribuzione dovuta mensilmente al Fondo, occorre considerare la retribuzione del lavoratore relativa al periodo di paga di competenza e posta a base di calcolo del TFR in ossequio a quanto disposto dall’art. 2120, c. 2 del codice civile, secondo cui, salvo diversa previsione del contratto collettivo di lavoro applicato, la retribuzione annua considerata ai fini della determinazione del TFR comprende tutte le somme – ivi compreso l’equivalente delle prestazioni in  natura – corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale, escludendo quanto eventualmente corrisposto a titolo di rimborso spese.  

Dunque, ancorché per effetto di quanto stabilito dall’art. 1, c. 756, quinto periodo della Legge n. 296/2006 a tale forma di contribuzione ‘si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva’, ai fini della sua determinazione ‘non trovano applicazione le ordinarie previsioni in materia di individuazione della retribuzione imponibile ai fini previdenziali’, bensì il citato disposto di cui all’art. 2120, c. 2 del codice civile. 

Come detto, la corretta determinazione del contributo dovuto al Fondo comporta l’osservanza di eventuali disposizioni dettate dal contratto collettivo di lavoro applicato dal datore di lavoro.  

Le disposizioni contrattuali individuano espressamente gli elementi della retribuzione utili ai fini del calcolo del TFR, prendendo in considerazione elementi di volta in volta differenti e di maggior dettaglio rispetto al richiamato art. 2120, c. 1 del codice civile.  

La corretta determinazione della contribuzione dovuta al Fondo è peraltro strettamente correlata all’esatta individuazione dei lavoratori che, in stretta osservanza di quanto disposto dall’art. 8 del D.Lgs. n. 252/2005, abbiano espresso la scelta di mantenere il TFR presso il datore di lavoro secondo quanto disposto dall’art. 2120 del codice civile.

Ferme restando la rilevanza che a tal fine assumono i moduli ‘TFR1’ e ‘TFR2’, l’individuazione del lavoratore avente effettivamente titolo ad esprimere la scelta di mantenere il TFR in regime di art. 2120 del codice civile è pertanto cruciale e il datore di lavoro dovrebbe poterne dimostrare il vaglio. 

La contribuzione dovuta è determinata applicando alla retribuzione determinata secondo i più sopra esposti criteri applicando l’aliquota del 7,41% (1/13,5) e detraendo l’ammontare corrispondente all’importo della contribuzione aggiuntiva dovuta nella misura dello 0,50% ai sensi dell’art. 3, ultimo comma della Legge 29 maggio 1982, n. 297. 

 

  1. Misure compensative

A beneficio del datore di lavoro tenuto al versamento della contribuzione al Fondo – nonché del TFR maturando a forme di previdenza complementare -, l’art. 10 del D.Lgs. n. 252/2005 disciplina specifiche misure compensative: 

  • la deduzione dal reddito d’impresa di un importo pari al 4% dell’ammontare del TFR annualmente destinato al Fondo di Tesoreria; 
  • l’esonero dal versamento del contributo al ‘Fondo di Garanzia’, determinato in misura proporzionale rispetto alla percentuale di TFR maturando conferito alla previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria. Tale contributo, stabilito in misura pari allo 0,20% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, è pertanto dovuto interamente nel caso in cui il datore di lavoro non sia soggetto all’obbligo di contribuzione al Fondo e il lavoratore opti per lasciare il proprio TFR maturando presso il datore di lavoro stesso; 
  • l’esonero dal versamento della contribuzione dovuta per le ‘prestazioni sociali’ alla ‘Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti’ in misura pari allo 0,28% del TFR maturando conferito alla previdenza complementare e al Fondo di Tesoreria. 

 

  1. Istruzioni operative per il versamento 

Il datore di lavoro in possesso dei requisiti dimensionali accertati alla luce delle istruzioni più sopra indicate è tenuto a: 

  • richiedere il rilascio del codice di autorizzazione ‘1R’, avente il significato di ‘Azienda in cui sono occupati lavoratori per i quali è dovuto il contributo di finanziamento del Fondo di Tesoreria’; 
  • adempiere mensilmente all’obbligo di versamento della contribuzione in commento entro il giorno 16 del mese successivo a quello del periodo di paga a cui si riferisce la quota di TFR maturata dal lavoratore, considerando che, come anticipato, con riguardo a detta contribuzione sono applicate le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori. 

L’Istituto ha reso noto che, in fase di prima applicazione dell’art. 1, c. 203 della Legge n. 199/2025, il datore di lavoro tenuto assolvere all’obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria potrà provvedervi, ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto del 26 marzo 1993, n. 5, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare n. 12/2026 (16 maggio 2026). 

Al fine di effettuare il versamento della contribuzione relativa ai mesi pregressi, l’Istituto ha istituito all’interno dell’elemento ‘TipoImpPregCMT’ di GestioneTFR/MeseTFR/MeseTesoreria/Contribuzione/ImportoPregresso del flusso UniEmens il nuovo codice causale ‘CF05’, avente il significato di ‘Versamento arretrati quote TFR Legge n. 199/2025’. 

 

 

Si rimane a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore confronto si dovesse ritenere opportuno.