Con sentenza 22 novembre 2023, n. 32418, la Corte di Cassazione ha affermato che il periodo di reperibilità notturna deve essere retribuito con un’apposita indennità e non riconoscendo le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario, dal momento che, durante il periodo in cui è prestata la reperibilità, il lavoratore non svolge alcuna effettiva attività di lavoro.
Alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza comunitaria, i periodi di reperibilità devono essere qualificati come orario di lavoro solo quando ‘i vincoli imposti al lavoratore in regime di reperibilità comprimano significativamente la facoltà dello stesso di gestire liberamente il proprio tempo libero’.
Nel caso di specie, i Giudici di legittimità hanno ritenuto che rimanere a disposizione del datore di lavoro durante le ore notturne impedisca al lavoratore di dedicarsi ai propri interessi personali e sociali, si che il turno di reperibilità non potrà essere trattato alla stregua dell’attività di lavoro straordinario, in quanto il lavoratore non svolge alcuna prestazione lavorativa.
La Suprema Corte ha dunque rigettato il ricorso presentato dal lavoratore, confermando la non debenza delle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario e ritenendo legittima la sola corresponsione dell’indennità ‘di pernottamento’.
Con ordinanza 14 novembre 2023, n. 31593, la Corte di Cassazione ha affermato che un gruppo di imprese costituisce un unico centro d’imputazione giuridica del rapporto di lavoro quando si siano accertati:
– l’unicità della struttura organizzativa e produttiva;
– l’integrazione fra le attività delle imprese del gruppo e il correlativo interesse comune;
– il coordinamento tecnico, amministrativo ed economico tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le attività delle diverse società verso uno scopo comune;
– l’utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società.
Nel caso di specie, il lavoratore – addetto cassa – era stato licenziato per giustificato motivo oggettivo dalla Società datrice di lavoro, la quale risultava però avere dei collegamenti con altre due società tali da configurare un unico centro d’imputazione.
Nel caso di specie, ai fini dell’accertamento dell’esistenza di un collegamento economico-funzionale fra le tre società, sono stati ritenuti dirimenti i seguenti elementi probatori:
a) le fotografie prodotte dal lavoratore che dimostravano che le tre società svolgevano le proprie attività in un unico ambiente lavorativo;
b) le prove testimoniali che concordavano nel fatto che:
– il lavoratore svolgeva la prestazione indistintamente per le tre società,
– vi era un’unica bacheca per avvisi e per il codice disciplinare, un unico magazzino, un’unica cassa, un unico addetto per il settore commerciale e un unico direttore.
Per le ragioni di cui sopra, la Corte di Cassazione ha ritenuto illegittimo il licenziamento del lavoratore disponendo la reintegrazione dello stesso e condannando le tre società al pagamento in solido dell’indennità risarcitoria, anche alla luce dell’omessa dimostrazione:
– di un effettivo calo dei volumi di lavoro;
– della soppressione del posto di lavoro;
– dell’adempimento all’obbligo di repêchage.
Con ordinanza del 22 novembre 2023, n. 32450, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo il quale un appalto endoaziendale deve ritenersi illegittimo ogniqualvolta l’appaltatore non eserciti un reale potere eterodirettivo sui lavoratori occupati nell’esecuzione del contratto.
L’appalto endoaziendale si configura quando le attività che formano oggetto del contratto di appalto sono ‘strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo della società committente’.
La Suprema Corte ha evidenziato come l’ipotesi in cui i lavoratori dell’appaltatore siano gestiti direttamente dalla società committente deve essere distinta dal caso in cui il committente eserciti dei meri poteri di controllo sull’esecuzione dell’opera o del servizio appaltato. Nel secondo caso, non si configura l’illegittimità del contratto d’appalto stante il diritto del committente a supervisionare e verificare l’esecuzione del servizio, secondo le modalità opportunamente predeterminate dalle parti.
Invece, il contratto di appalto deve ritenersi illegittimo ogniqualvolta l’appaltatore ‘metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo al datore di lavoro appaltatore i meri compiti di gestione amministrativa del rapporto di lavoro, quali ad esempio la corresponsione della retribuzione, la pianificazione delle ferie e l’assicurazione della continuità della prestazione, senza che il datore di lavoro eserciti un effettivo potere etero direttivo, finalizzato al raggiungimento di un risultato produttivo autonomo, né assuma il rischio economico dell’operazione’.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto legittimo il contratto di appalto, in quanto è stato accertato l’esercizio del diritto di supervisione dell’esecuzione del contratto di appalto da parte del committente e non il diverso esercizio del potere eterodirettivo nei confronti dei lavoratori dell’appaltatore.
Con sentenza del 22 novembre 2023, n. 46855, la Corte di Cassazione ha affermato che il preposto che abbia omesso di sospendere l’attività lavorativa nonostante i segnalati rischi per la sicurezza deve essere considerato penalmente responsabile dell’infortunio mortale occorso ad un lavoratore.
Nel caso di specie, il capocantiere è stato ritenuto, in quanto preposto, penalmente responsabile dell’infortunio mortale occorso ad un lavoratore per non aver sospeso i lavori nonostante il giorno precedente all’evento fatale, l’RLS lo avesse informato della necessità di sospendere l’attività in ragione della mancata adozione di qualsivoglia presidio di sicurezza contro la caduta dall’alto.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso presentato dal lavoratore, il quale sosteneva di non essere mai stato formalmente investito dell’incarico di preposto, portando in evidenza come lo stesso:
– fosse in possesso di tutti i documenti relativi ai lavori, ivi compreso il piano operativo di sicurezza nel quale era espressamente nominato come preposto;
– avesse ammesso di essere stato nominato responsabile del cantiere;
– disponesse di un’adeguata competenza tecnica e di aver ricevuto una formazione specifica;
– fosse inquadrato nell’organigramma aziendale all’interno di un ufficio tecnico;
– fosse il referente diretto degli operai, al quale riferivano il lavoro svolto e prendevano direttive con riguardo alle attività da svolgere;
– avesse fornito ai lavoratori la documentazione relativa al cantiere ed al piano di lavoro;
– fosse costantemente aggiornato sullo stato di avanzamento dei lavori, anche direttamente relazionandosi con il committente.
Alla luce di quanto sopra, la Corte di Cassazione ha accertato che, al momento dei fatti, era innegabile che il lavoratore ricoprisse di fatto l’incarico di preposto e che, per tale motivo, doveva essere confermata la sua colpevolezza, avendo questi violato le prescrizioni poste a tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, gli artt. 18, c. 1, lett. f), 19, 111, 115 e 148 del D.Lgs. n. 81/2008.