Con ordinanza 4 ottobre 2023, la Corte di Cassazione ha affermato che il datore di lavoro ha diritto al risarcimento del danno causato dal lavoratore anche nel caso in cui la condotta negligente dello stesso non sia stata censurata sul piano disciplinare.

Nel caso di specie, la banca datrice di lavoro aveva chiesto al lavoratore il pagamento della somma di denaro di € 117.228,50 a titolo di risarcimento del danno, per avere quest’ultimo – in qualità di direttore di filiale e inquadrato nella categoria di dirigente – omesso di custodire i documenti contrattuali relativi al prestito accordato ad una società cliente, che in seguito non era stata in grado di adempiere alla propria obbligazione.

La Suprema Corte ha rilevato che l’azione disciplinare e di risarcimento del danno si pongono su due piani distinti ed indipendenti. La violazione degli obblighi di fedeltà e diligenza del lavoratore determina, oltre all’applicabilità delle sanzioni disciplinari, l’insorgere del diritto al risarcimento del danno, specie nel caso in cui il lavoratore sia inquadrato nella categoria legale di dirigente, collocandosi dunque, ‘al vertice dell’organizzazione aziendale’.

L’accertamento della condotta negligente del lavoratore, anche se non censurata sul piano disciplinare, può comunque determinare il diritto al risarcimento del danno causato, poiché l’interesse perseguito dal datore di lavoro consiste nel ripristino della situazione patrimoniale lesa.

Con ordinanza 26 settembre 2023, n. 27331, la Corte di Cassazione ha affermato che nel caso di dimissioni del lavoratore, le stesse devono intendersi efficaci solo a condizione che siano state comunicate mediante le prestabilite modalità telematiche.

Come noto, a decorrere dal 24 settembre 2015, le dimissioni devono intervenire, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche, mediante l’ausilio di appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015).

La soprarichiamata disposizione normativa lascia intatta la natura dell’atto di dimissioni, qualificato come negozio i) unilaterale e ii) recettizio, ma richiede, ai fini dell’efficacia dell’atto, il rispetto di determinate prescrizioni, introdotte nel vigente ordinamento con il duplice obiettivo di:

a) conferire data certa alle dimissioni, al fine di rendere impossibile il fenomeno delle ‘dimissioni in bianco’;
b) fornire la garanzia che la volontà del lavoratore di risolvere il contratto di lavoro si sia formata e sia stata espressa liberamente e genuinamente.

Con ordinanza 19 ottobre 2023, n. 29101, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo il quale ‘lo straining rappresenta una forma attenuata di mobbing’, configurandosi anche quando non sia rilevato l’elemento della continuità delle azioni vessatorie. Nel caso di accertamento della fattispecie dello straining, che, come detto, può configurarsi anche con un’unica azione, purché questa determini un danno all’integrità psico-fisica del lavoratore, è sempre giustificata la richiesta risarcitoria da parte del lavoratore (art. 2087 del codice civile).

Nel caso di specie, il lavoratore era ricorso giudizialmente per chiedere il risarcimento del danno – contrattuale ed extracontrattuale – per mobbing. La Corte d’Appello aveva rigettato la domanda, non ritenendo integrati gli estremi della fattispecie del mobbing per mancata prova della reiterazione della condotta illecita.

La Suprema Corte ha invece ritenuto che, a prescindere dalla qualificazione giuridica del fatto, sia meritevole di risarcimento qualunque fatto illecito da cui sia derivato un danno alla dignità e all’integrità psico-fisica del lavoratore. La reiterazione e l’intensità del dolo sono elementi che possono incidere sul quantum del risarcimento, fermo restando che nessuna offesa alla dignità del lavoratore può restare senza tutela risarcitoria.

Dunque, al lavoratore deve essere riconosciuto un risarcimento del danno anche quando lo stesso subisca una singola ed isolata condotta vessatoria, poiché integrante la diversa fattispecie dello straining.

Con sentenza 25 settembre 2023, n. 38914, la Corte di Cassazione ha affermato che, in caso d’infortunio sul lavoro, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) deve intendersi penalmente responsabile laddove ometta di attivarsi affinché i lavoratori ricevano un’adeguata formazione in materia di sicurezza.

A seguito di un infortunio mortale, il lavoratore al quale erano state attribuite le funzioni di RLS è stato imputato per aver violato le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.
La Corte d’Appello aveva dichiarato il RLS colpevole per aver concorso a cagionare il decesso del lavoratore, avendo lo stesso omesso di:
– promuovere l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori (art. 50, c. 1, lett. h) del D.Lgs. n. 81/2008);
– sollecitare il datore di lavoro ad effettuare la formazione dei lavoratori per l’uso dei mezzi di lavoro (art. 50, c. 1, lett. d) e m) del D.Lgs. n. 81/2008);
– avvertire i responsabili dell’azienda dei rischi connessi all’attività lavorativa (art. 50, c. 1, lett. n) del D.Lgs. n. 81/2008).

La Cassazione ha rilevato che l’art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008 attribuisce al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza un ruolo di primaria importanza, ‘quale soggetto fondamentale che partecipa al processo di gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro’.
Il RLS, infatti, costituisce una ‘figura intermedia di raccordo tra datore di lavoro e lavoratori, con la funzione di facilitare il flusso informativo aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro’.

Laddove il RLS non ottemperi ai compiti che gli sono stati attribuiti dalla legge, lo stesso deve essere imputato – in caso d’infortunio mortale – del reato di omicidio colposo per omissione delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.