Con ordinanza 29 marzo 2023, n. 8913, la Corte di Cassazione ha affermato che nel caso in cui l’indennità sostitutiva del preavviso non sia stata corrisposta ai lavoratori licenziati in forza di un accordo di conciliazione sottoscritto in sede sindacale, il datore di lavoro è comunque tenuto al versamento della relativa contribuzione obbligatoria.

Il datore di lavoro ha proposto opposizione giudiziale avverso al verbale di accertamento emesso dall’INPS avente ad oggetto l’omissione del versamento dei contributi obbligatori inerenti alle indennità sostitutive del preavviso non corrisposte ai lavoratori in forza di un accordo di conciliazione individuale. In particolare, i lavoratori hanno rinunciato all’indennità sostitutiva del preavviso, ricevendo in cambio una somma a titolo d’incentivo all’esodo.
La Corte d’Appello ha ritenuto che, a fronte della mancata erogazione dell’indennità sostitutiva del preavviso, che costituisce un diritto disponibile, non poteva sorgere il correlato obbligo contributivo.

In contrasto con l’orientamento offerto in sede di merito, la Suprema Corte ha precisato che sono ‘irrilevanti sia gli inadempimenti contrattuali del datore di lavoro verso il lavoratore che implichino l’omesso pagamento della retribuzione che gli accordi tra il lavoratore e il datore di lavoro in base ai quali si stabilisca la non debenza della retribuzione’. La Corte ha altresì affermato che ‘gli accordi transattivi tra il datore di lavoro e il lavoratore sono inopponibili all’INPS, inerendo al rapporto di lavoro e non al distinto rapporto previdenziale’.

Con ordinanza 28 aprile 2023, n. 11248, la Corte di Cassazione ha affermato che deve intendersi limitata la responsabilità del datore di lavoro che risolva il rapporto di lavoro sulla scorta del giudizio d’inidoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione, poi rivelatosi errato, formulato da una struttura sanitaria pubblica.

Nel caso di specie, il lavoratore ha impugnato giudizialmente il licenziamento irrogatogli per giustificato motivo oggettivo stante il giudizio di sopravvenuta inidoneità fisica allo svolgimento della mansione formulato da una struttura sanitaria pubblica (Dipartimento di medicina legale dell’ASL).

La Corte di Cassazione ha rilevato che il datore di lavoro non può ignorare il giudizio di inidoneità fisica allo svolgimento della mansione ‘se lo stesso è pervenuto direttamente dalla struttura sanitaria pubblica certificante. Il datore di lavoro non può non tener conto dell’autorità e della posizione di terzietà della struttura pubblica e non può certamente disattendere le relative valutazioni e adibire il lavoratore alle mansioni cui è risultato inidoneo, se non prestandosi evidentemente al grave rischio della responsabilità per danno alla salute’.

Pertanto, nel caso in cui il giudizio di sopravvenuta inidoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione risulti infondato, la responsabilità del datore di lavoro deve intendersi limitata e, quindi, sarà tenuto alla corresponsione della sola sanzione indennitaria.

La Suprema Corte ha dunque rigettato il ricorso proposto dal lavoratore, ritenendo che lo stesso non abbia diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro.

Con sentenza 8 maggio 2023, n. 12132, la Corte di Cassazione ha precisato che ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di repêchage, il datore deve prendere in considerazione anche le posizioni lavorative che, seppur ancora occupate al tempo della risoluzione del rapporto di lavoro, ‘si renderanno disponibili in un arco temporale del tutto prossimo al recesso’.

La Corte d’Appello ha accolto la domanda del lavoratore che ha impugnato il licenziamento irrogatogli per giustificato motivo oggettivo per la mancata osservanza dell’obbligo di repêchage, in forza del quale il datore di lavoro è tenuto a provare che al momento della risoluzione del rapporto di lavoro non sia disponibile alcuna posizione nella quale il lavoratore possa essere ricollocato, anche per lo svolgimento di mansioni equivalenti.
Nel caso di specie, il datore di lavoro non avrebbe tenuto in considerazione che due lavoratori, che svolgevano mansioni analoghe a quelle del lavoratore licenziato, ‘avevano rassegnato le dimissioni con un termine di preavviso destinato a scadere in un arco temporale brevissimo dall’intimazione del licenziamento, con la necessità di provvedere alla loro sostituzione’.

Poiché l’adempimento dell’obbligo in esame è improntato ai princìpi di buona fede e correttezza, le posizioni alle quali è possibile adibire il lavoratore non sono solo quelle disponibili al momento della risoluzione del rapporto, ma anche le posizioni (equivalenti) occupate da lavoratori che svolgono la prestazione lavorativa a copertura del periodo di preavviso a seguito di dimissioni.

Non accogliendo l’impugnazione del datore di lavoro, la Suprema Corte ha dichiarato l’illegittimità del recesso per mancato assolvimento dell’obbligo di repêchage, ritenendo che la condotta del datore di lavoro si sia posta in contrasto ai princìpi di correttezza e buona fede.

Con ordinanza 27 marzo 2023, n. 8615, la Corte di Cassazione ha ribadito che deve intendersi sottoposta a tassazione la somma riconosciuta al lavoratore a titolo di risarcimento del danno nel caso in cui non siano stati distinti i titoli risarcitori.

Nell’ambito di un contenzioso instaurato per demansionamento, e risolto in sede di conciliazione stragiudiziale, il datore di lavoro ha riconosciuto alla lavoratrice una somma a titolo di ‘risarcimento del danno morale, professionale e biologico’.
Come noto, le somme riconosciute ‘al fine di risarcire un danno determinato dal mancato percepimento di un reddito da lavoro – presente o futuro – ivi compresa l’inabilità temporanea, sono soggette alla tassazione del reddito, mentre rimangono esenti quelle somme corrisposte (oltre che per il danno conseguente a morte od invalidità permanente) a titolo di risarcimento di danni non patrimoniali, o che attengono al patrimonio’ (art. 6, c. 2 del TUIR).

In tema di demansionamento, sono da considerare esenti da tassazione gli importi corrisposti a titolo di risarcimento di un danno non patrimoniale o comunque di un danno che non possa essere assimilato ad un reddito, quali, a titolo esemplificativo:
– l’impoverimento della capacità professionale con connessa perdita di chances;
– il danno biologico medicalmente accertabile;
– il danno esistenziale (ossia ‘l’ingiusta lesione alle attività realizzatrici, alle abitudini di vita e agli assetti relazionali della persona’);
– il danno morale (ossia ‘l’ingiusto turbamento dello stato d’animo del danneggiato’);
– il danno all’immagine professionale e alla dignità personale.
Sono invece soggette a tassazione le somme destinate a risarcire il danno determinato dal mancato percepimento di un reddito da lavoro.

La Suprema Corte ha rilevato che nel caso di specie l’importo doveva essere sottoposto a tassazione in ragione della:
– generica dizione contenuta nell’atto transattivo che non permetteva di distinguere le specifiche voci di danno e
– mancata dimostrazione delle voci di danno da parte della lavoratrice.