Introduzione
Con il presente elaborato, tramite le analisi di diverse fattispecie, s’intende analizzare i poteri nonché le prerogative dei rappresentanti sindacali delle OO.SS. esterne all’azienda, nell’ambito del diritto alla partecipazione all’assemblea sindacale indetta dai lavoratori, sia essa interna ovvero esterna all’azienda e ponendo altresì in contrapposizione i due diritti costituzionalmente garantiti di cui all’art. 39 Cost. ovvero la libertà sindacale e all’art. 41 Cost. ossia la libertà d’iniziativa economica privata intesa in senso più ampio come libertà decisionale da parte dell’imprenditore.
Le modalità dell’esercizio del diritto alla riunione sindacale
“I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Migliori condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva”, così recita il primo comma dell’art. 20 dello Statuto dei Lavoratori delineando alcuni principi fondamentali che intendono regolare l’istituto dell’assemblea sindacale e rimettendosi in ultima battuta alla volontà delle condizioni migliorative disposte dal CCNL. In primo luogo, viene fissato dal legislatore il diritto alla riunione da parte dei lavoratori, da intendersi in linea generale come diritto potestativo del singolo lavoratore per quanto concerne la partecipazione (anche in forza dell’art. 39 della Costituzione); tuttavia, tale diritto risulta riservato per quanto riguarda la convocazione dell’assemblea stessa, in quanto quest’ultima prerogativa è riservata ai membri delle Rappresentanze Sindacali Aziendali e/o Unitarie (RSA–RSU), intese come un organismo (collettivo) rappresentativo di gruppi di lavoratori facenti parte di una determinata realtà aziendale. Di fatti le riunioni sindacali sono indette, singolarmente o congiuntamente dalle rappresentanze sindacali nell’unità produttiva di appartenenza, con ordine del giorno su materie d’interesse sindacale e del lavoro, secondo l’ordine di precedenza delle convocazioni comunicate al datore di lavoro.
Tuttavia, fermo restando la natura collettiva del diritto di convocazione dell’assemblea sindacale, il diritto di indire assemblee rientra tra le prerogative attribuite non solo alla RSU considerata collegialmente, ma anche a ciascun suo componente, purché questi sia stato eletto nelle liste di un sindacato che nell’azienda di riferimento, sia, di fatto, dotato di rappresentatività ai sensi dell’art. 19 dello Statuto dei Lavoratori, rimettendo quindi ad un singolo individuo la volontà della pluralità dei lavoratori, in forza della rappresentatività che ricopre nei confronti degli stessi (Cass. n. 33240/2022 e Cass. n. 3067/2020).
Per quanto concerne la durata e posto che il contratto collettivo non disponga diversamente e in senso più favorevole, lo svolgimento delle riunioni è consentito in orario di lavoro, mantenendo il diritto alla normale retribuzione, nel limite di 10 ore annue. Tale limite temporale, previsto dall’art. 20, deve intendersi riferito alla generalità dei lavoratori dell’unita produttiva e non ai singoli lavoratori ed ancora, nel caso in cui nella suddivisione del monte ore tra organizzazioni e rappresentanze sindacali trova applicazione il criterio della prevenzione nelle convocazioni, dovendo escludersi che l’accordo interconfederale del 20 dicembre 1993 – che ha riservato sette ore annuali di assemblea retribuita alle RSU e le ulteriori tre ore ai sindacati stipulanti il CCNL applicato nell’unità produttiva – abbia attribuito il monte ore complessivo a ciascuna organizzazione sindacale (Cass. n. 2548/2015); diversamente, nel caso in cui il monte ore annuale a disposizione dei lavoratori venisse oltrepassato, suddette ore non verrebbero retribuite.
La partecipazione alle assemblee sindacali dei rappresentanti esterni
Nel definire la disciplina dell’istituto dell’assemblea sindacale, la cui ratio della norma rispecchia totalmente la garanzia della libertà sindacale tutelata dall’art. 39 della Costituzione, il legislatore del 1970 ha voluto altresì introdurre una prerogativa nei confronti del datore di lavoro tentando di tutelare anche la posizione giuridica di quest’ultimo, obbligando i membri delle rappresentanze sindacali aziendali a notificare – con congruo preavviso – la presenza di eventuali dirigenti sindacali esterni alla realtà aziendale che intendono partecipare all’indetta assemblea (Art. 20, c.3, L. n. 300/1970).
In merito al presunto diritto di partecipazione erga omnes alle assemblee sindacali, il dettato dell’art. 20 c. 3 dello Statuto dispone quindi chiaramente che oltre ai lavoratori interessati, alle riunioni sono legittimati a partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, i dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale e che siano al contempo facenti parte delle organizzazioni sindacali firmatarie dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicabili in azienda (Cass. n. 6821/2003).
Assemblee sindacali svolte all’interno dei locali aziendali
A conferma di quanto finora sostenuto vi è infatti un forte e consolidato orientamento giurisprudenziale in merito alla mancata configurazione di un’ipotetica condotta antisindacale ex art. 28 L. n. 300/1970, nel caso in cui il datore di lavoro vieti lo svolgimento della riunione e, di conseguenza, non metta a disposizione dei lavoratori i locali aziendali finalizzati allo svolgimento dell’assemblea sindacale stessa; di fatti nel caso in cui quest’ultimo venisse a conoscenza della partecipazione a detta assemblea – e dunque all’ingresso nei locali aziendali – di soggetti esterni all’attività lavorativa e sindacale, che niente hanno a che vedere con le RSA ovvero con le sigle firmatarie del CCNL, ma che ricoprono a titolo esemplificativo il ruolo di consulenti esterni quali psicologi, professori o professionisti della materia all’ordine del giorno, il datore di lavoro non è tenuto né a consentirne l’ingresso all’interno della struttura aziendale, né tantomeno a mettere a disposizione agli stessi i locali aziendali per l’esecuzione dell’assemblea sindacale (Trib. di Venezia, Sent. n. 21 novembre 2022).
Il venir meno della condotta antisindacale e quindi la legittimazione del comportamento “restrittivo” del datore di lavoro avviene in forza del fatto che non vi è alcuna disposizione normativa ovvero nessun atto avente forza di legge che imponga alla parte datoriale di far accedere ai propri locali del personale estraneo all’organizzazione aziendale che non rivesta una funzione di pubblico ufficiale (ad es. funzionari ispettivi INL-INPS-INAIL, forze dell’ordine etc.) e che, nell’ambito dell’assemblea sindacale, non ricopra la posizione di dirigente esterno del sindacato, unico profilo legittimato a partecipare all’assemblea sindacale previo preavviso.
La ratio di quanto precede è infatti facilmente desumibile se posta a confronto con le diverse esigenze proprie di qualsiasi panorama aziendale – per lo più caratteristico delle realtà aziendali aventi come oggetto la produzione di beni e/o materiali – quali la tutela del patrimonio aziendale/industriale, degli impianti e della sicurezza sui luoghi di lavoro, il cui mancato rispetto dà luogo a sanzioni anche penali (Art. 55, D.lgs. n. 81/2008), le quali mal si sposano con l’ammissione all’interno dei locali aziendali di soggetti non legittimati in quanto i) dal punto di vista sindacale, privi del titolo di dirigente sindacale e pertanto privi di qualsiasi tipo di rappresentatività nei confronti dei lavoratori e ii) dal punto di vista giuridico, completamente privi di qualsiasi legittimazione all’accesso in azienda in quanto non ricoprenti il ruolo di funzionari di vigilanza ovvero di pubblici ufficiali ai quali spetta in forza di legge il cd. “potere d’accesso” (cfr. D.P.R. n. 520/1955; L. n. 628/1961).
Infine, a conclusione di quanto finora sostenuto, si ritiene che la libertà dell’imprenditore a sindacare sulla possibilità o meno di accesso di personale esterno nei locali aziendali trovi una legittimazione costituzionalmente garantita nell’ art. 41 Cost. Ed infatti, il primo comma della citata disposizione costituzionale recita “l’iniziativa economica privata è libera” ed ancora al secondo comma “Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute… alla sicurezza …..”; da ciò discende che l’imprenditore è libero nel fare impresa, ma non contrastando altresì i diritti fondamentali della persona quale la salute e la sicurezza, fattispecie che, calata nell’ambito dell’argomento in trattazione, legittima a pieno il datore di lavoro a determinare le casistiche nei quali sia possibile o meno far accedere un soggetto esterno ai locali aziendali, all’interno dei quali vi sono dei regolamenti aziendali in essere e delle policy riguardanti le norme di comportamento da tenere all’interno dei locali stessi, atti a salvaguardare la tutela sia della persona che dei beni materiali ed immateriali dell’azienda stessa e di cui qualsiasi “soggetto terzo” non può avere contezza.
Quanto precede rileva ancorché si tratti di un rappresentante sindacale, il quale di fatto non riveste alcun ruolo legittimante all’accesso, come erroneamente si potrebbe pensare di primo acchito e, tale libertà d’accesso non può di certo trovare un fondamento giuridico legittimo nel più ampio principio previsto dall’art 39 della Costituzione della libertà sindacale, da sempre interpretato dalla dottrina come libertà costituzionalmente garantita di sola riunione ed associazione sindacale.
Assemblee sindacali svolte al di fuori dei locali aziendali
Secondo il tenore letterale dell’art. 20 dello Statuto, l’assemblea sindacale si deve svolgere di norma nella stessa unità produttiva in cui i lavoratori prestano la loro opera; tuttavia, è ormai un orientamento consolidato della giurisprudenza nonché della prassi stessa che il datore di lavoro può mettere a disposizione locali esterni al luogo di lavoro a condizione che i) siano situati in luoghi facilmente accessibili ii) risultino oggettivamente idonei allo svolgimento dell’assemblea iii) i rappresentanti sindacali che hanno indetto l’assemblea li abbiano accettati (Trib. Milano 28 dicembre 2006).
Per quanto concerne tale fattispecie, si ritiene che il principio generale del comma 3 dell’art. 20 – relativo alla previa comunicazione della partecipazione all’assemblea di dirigenti esterni del sindacato che ha costituito le rappresentanze aziendali – trovi altresì applicazione anche nel caso in cui l’assemblea non venga svolta all’interno dei locali aziendali, in quanto la ratio della disposizione normativa risulta collegata alla fattispecie dell’assemblea e non al luogo in cui essa viene svolta.
Tuttavia, considerato il più ampio principio che al datore di lavoro non competono, né le modalità organizzative e di svolgimento delle assemblee sindacali né la verifica della loro puntuale applicazione, l’esecuzione della stessa al di fuori dei locali aziendali potrebbe dar luogo a partecipazioni di rappresentanti sindacali esterni, piuttosto che consulenti ovvero qualsiasi “soggetto terzo” che per i motivi di cui sopra sia invitato a partecipare alla riunione, sempre che la partecipazione di tali soggetti sia funzionale allo svolgimento dell’assemblea in questione, valutazione tuttavia che non potrà essere effettuata dal datore di lavoro.
Ed infatti, nel caso in cui l’assemblea venga svolta al di fuori dei locali aziendali viene meno la fattispecie giuridicamente tutelata della sicurezza e della tutela della salute delle persone nonché del patrimonio aziendale nei luoghi di lavoro in cui viene svolta la riunione, non legittimando quindi il datore di lavoro ad interdire la partecipazione di rappresentanti sindacali esterni che non siano dirigenti della RSA, piuttosto che consulenti esterni, venendo meno il presupposto utile all’inibizione dello svolgimento dell’assemblea sindacale.
Se quanto finora anticipato è vero, è anche vero che un equo bilanciamento tra diritto di assemblea e prerogative datoriali, dovrà tenere necessariamente conto dell’evoluzione digitale che ha cambiato e sta repentinamente innovando le tradizionali dinamiche delle relazioni sindacali.
Di fatti, complice la diffusione della pandemia da Covid-19, sempre più organizzazioni sindacali hanno iniziato e stanno continuando ancora oggi a svolgere assemblee sindacali da remoto, senza usufruire “materialmente” dei locali aziendali, configurandosi quindi anche in tale fattispecie la complessa applicabilità del principio della limitazione degli accessi a “soggetti terzi” ai locali aziendali per esigenza di tutela del patrimonio aziendale e della sicurezza, in quanto tale principio difficilmente potrà ritenersi parimenti applicabile in caso di svolgimento di assemblee in modalità telematica (Trib. Venezia 21 novembre 2022).
Dunque, per le fattispecie in oggetto, onde evitare la possibilità che si integri in capo al datore di lavoro una condotta antisindacale ex art. 28, L. n. 300/1970, qualsiasi decisione dovrà essere ponderata e circostanziata rispetto ad ogni specifico evento, almeno finché il legislatore ovvero la giurisprudenza non prenda una chiara posizione in merito.
Si rimane a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore confronto si dovesse ritenere opportuno.