L’INL con nota n. 1881 del 25 febbraio 2019 ha specificato che gli intervenuti processi di modifica degli assetti proprietari (fusioni, cessioni, incorporazioni, affitto d’azienda o di ramo d’azienda), dai quali derivi un cambio di titolarità dell’impresa che ha installato “impianti audiovisivi” o “altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori” non integra di per sé profili di illegittimità qualora gli impianti/strumenti stessi siano stati installati dal precedente titolare osservando le procedure (accordo collettivo o autorizzazione) previste dall’art. 4 della L. n. 300/1970 e non siano intervenuti mutamenti:
- dei presupposti legittimanti (esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale);
- delle modalità di funzionamento.
Il titolare subentrante è tenuto comunque:
- a comunicare gli estremi del provvedimento di autorizzazione alla installazione degli impianti all'Ufficio che l'ha rilasciato;
- a rendere una dichiarazione con la quale attesti che, con il cambio di titolarità, non sono mutati né i presupposti legittimanti il suo rilascio, né le modalità di uso dell’impianto audiovisivo o dello strumento autorizzato.
Laddove invece i presupposti legittimati l’utilizzo degli impianti/strumenti siano mutati, sarà necessario avviare nuovamente le procedure ex art. 4 L. n. 300/1970, fermo restando che sono in ogni caso assolutamente vietate eventuali modalità di uso diverse da quelle già autorizzate.
L’art. 23 del D. Lgs. 151/2015 ha riscritto l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, intervenendo sulla disciplina degli strumenti di controllo a distanza dei lavoratori.
In particolare, la norma stabilisce che:
- gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro, e per la tutela del patrimonio aziendale, e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalle RSU/RSA o con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale in caso di imprese ubicate in più province o regioni, ovvero previa autorizzazione dell'Ispettoraro Nazionale del Lavoro (es. per l’installazione delle telecamere);
- in riferimento agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze (tra i quali rientrano ad esempio e-mail, cellulari, tablet, gps, badge, ecc..) non viene richiesto alcun accordo/autorizzazione.
Altro aspetto fondamentale è la possibilità di utilizzare le informazioni raccolte tramite gli strumenti di controllo a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, a condizione che al lavoratore sia data adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli, nonchè nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sulla privacy.
In relazione al contingentamento della recente emergenza epidemiologica, i protocolli anti-contagio e le indicazioni del Garante hanno confermato la necessità ( e non la possibilità) di rilevare la temperatura corporea dei lavoratori nel momento in cui accedono ai locali aziendali.
Più in generale e ai sensi dell’art. 2087 del codice civile, l'imprenditore é tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
Ne deriva che il datore di lavoro può far ricorso a tutte le misure che ritiene necessario adottare rispetto al contesto specifico per garantire la predetta tutela. Ne consegue che il datore di lavoro potrà decidere di allontanare un lavoratore in presenza di una temperatura inferiore ai 37,5 ° e superiore ai 37,00° per la tutela della salute e sicurezza degli altri lavoratori.
A tutela del lavoratore non ammesso al lavoro intervengono gli strumenti previsti dalla legge e dal CCNL, primo fra tutti la malattia.
Il lavoratore non è tenuto a giustificare le ragioni dell’alterazione della temperatura al proprio datore di lavoro, ma può essere sottoposto a visita con il medico competente, che, pur non essendo autorizzato a rivelare le condizioni patologiche che hanno ingenerato l’alterazione della temperatura, potrà coadiuvare il datore di lavoro nella gestione di eventuali situazioni che sono potenzialmente in grado di ingenerare un rischio per la salute dei lavoratori