- Come è determinato il c.d. contributo di licenziamento?
il c.d. contributo di licenziamento o "Ticket di Licenziamento" è dovuto dal datore di lavoro in tutti i casi in cui l'interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato genera in capo al lavoratore il diritto teorico alla NASPI, a prescindere dall'effettiva percezione della stessa (anche ove si tratti di recesso per giusta causa).
In particolare in caso di recesso da parte del datore di lavoro, lo stesso è tenuto a versare una somma pari a € 500,71 per ogni 12 mesi di anzianità aziendale fino ad un massimo di 3 anni. Pertanto, l'importo massimo del Ticket di Licenziamento sarà pari a € 1.502,13 (in caso di licenziamento collettivo dal 1° gennaio 2018 l'importo del Ticket è raddoppiato, con possibilità che venga ulteriormente moltiplicato per 3 nel caso in cui il recesso unilaterale dal rapporto di lavoro sia avvenuto senza il raggiungimento di un accordo sindacale).
Restano escluse dall'obbligo di versamento del contributo le seguenti cessazioni del rapporto di lavoro:- dimissioni volontarie (ad eccezione di quelle intervenute da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del figlio);
- risoluzioni consensuali (ad eccezioni di quelle intervenute durante la conciliazione obbligatoria per licenziamento per giustificato motivo oggettivo);
- decesso del lavoratore;
- licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazione prevista dai Ccnl;
- interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.
- Durante la cassa integrazione quale trattamento economico prevale in caso di evento morbile?
La disciplina in esame si applica indistintamente sia nel caso in cui sia intervenuta la cassa integrazione straordinaria che quella ordinaria: nello specifico l’art. 3, co. 7 D. Lgs. 148/2015 prescrive che il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l’indennità giornaliera di malattia, nonché l’eventuale integrazione prevista dal CCNL di riferimento.
Come chiarito infatti dalla Circ. INPS n. 197/2015, se durante la sospensione dal lavoro (per tale intendendosi cassa integrazione a 0 ore) insorge lo stato di malattia, il lavoratore continuerà a percepire le integrazioni salariali in quanto essendo l’attività lavorativa totalmente sospesa non sussiste obbligo di prestazione da parte del lavoratore che non sarà nemmeno obbligato a comunicare il proprio stato di malattia al datore di lavoro.
Qualora invece lo stato di malattia si manifesti precedentemente l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa è necessario distinguere due ipotesi:
- se la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIG alla data di inizio della stessa;
- qualora al contrario non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell’indennità di malattia, se prevista dalla legislazione vigente.
Infine, se l’intervento CIG è relativo ad una contrazione di orario (dipendenti lavoranti ad orario ridotto), prevale l’indennità economica di malattia.
- Come si calcola il contributo addizionale a carico delle imprese che richiedono l’integrazione salariale?
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 148/2015, le imprese che richiedono i trattamenti di CIGO e CIGS sono tenute al versamento di un contributo addizionale commisurato all’effettivo utilizzo del trattamento di integrazione salariale, e non più, come avveniva in passato, all’organico dell’impresa.
Il nuovo contributo addizionale viene quantificato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, in misura pari al:
- 9% per i periodi di CIGO o CIGS fruiti all’interno di uno o più interventi concessi nel limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
- 12% oltre le 52 e fino al le 104 settimane in un quinquennio mobile;
- 15% oltre le 104 settimane in un quinquennio mobile.
- Quali sono le causali di intervento della CIGS?
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 148/2015, il trattamento di cassa integrazione straordinaria può essere richiesto qualora la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa sia determinata da:
- Riorganizzazione aziendale, per cui si deve presentare un piano di interventi volto a far fronte alle inefficienze della struttura gestionale o produttiva, recante indicazioni sugli investimenti e sull’eventuale attività di formazione dei lavoratori, e finalizzato ad un consistente recupero occupazionale del personale interessato.
- Crisi aziendale (con esclusione, dal 1° gennaio 2016, dei casi di cessazione dell’attività produttiva aziendale o di un ramo di essa), unitamente alla trasmissione di un piano di risanamento volto a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria, gestionale o derivanti da condizionamenti esterni. Il piano deve indicare gli interventi correttivi da attuare e gli obiettivi concretamente raggiungibili finalizzati alla continuazione dell’attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale.
- Contratto di solidarietà, che diventa con il decreto in commento una causale della CIGS. Tale strumento trae origine dalla contrattazione aziendale, per cui viene stabilita una riduzione dell’orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale.
- Sono cumulabili gli interventi di integrazione salariale straordinaria ed ordinaria?
Alla luce dell'art. 9 DM n. 94033/2016, è espressamente previsto che nella medesima unità produttiva il cumulo degli interventi di integrazione salariale ordinaria e straordinaria sia consentito alle seguenti condizioni:
- gli interventi di integrazione salariale straordinaria siano esclusivamente quelli approvati ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettere a), b) e c) del D. Lgs. n. 148/2015 (vale a dire riorganizzazione, crisi aziendale e contratto di solidarietà);
- i lavoratori interessati ai due distinti benefici siano diversi ed individuati tramite specifici elenchi nominativi, tale diversità deve sussistere sin dall'inizio e per l'intero periodo in cui coesistono le due distinte forme di intervento.
- Un lavoratore ha diritto alla percezione della NASPI a seguito di licenziamento anche se percepisce altri redditi di capitale, ad esempio dividendi e royalties?
La Circ. INPS n. 174/2017 analizza la questione precisando che ove ci si trovi in presenza di soli redditi da capitale non riconducibili ad attività di lavoro dipendente o ad attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale, il beneficiario della NASpI titolare di redditi da capitale potrà percepire la prestazione assistenziale per intero, senza alcuna riduzione.