Stato di emergenza, per i lavoratori fragili l'inidoneità alla mansione non legittima il recesso

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Il punto su: regime di tutela, sorveglianza sanitaria e certificato di esenzione dall'obbligo di esibire la certificazione verde

Il 2 ottobre 2021 è entrato in vigore l'art. 2-ter del Dl 6 agosto 2021, n. 111 che proroga:

1)dal 31 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 il termine di vigenza del diritto riconosciuto ai lavoratori ‘fragili' di svolgere di norma la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile anche:
a)adibendo il lavoratore interessato a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area d'inquadramento ovvero
b)programmando lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto (art. 26, c. 2-bis del Dl 17 marzo 2020, n. 18);


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