Tirocini

  • Quale tipologia di stage è soggetta alla comunicazione unificata presso il Centro per l’Impiego?
  • Allo stato esistono due tipologie di stage formativo

    Tirocini formativi curriculari

    Sono finalizzati ad una esperienza formativa ed orientativa di persone iscritte e frequentanti un percorso di istruzione o formazione di livello secondario, terziario, dottorati, master universitari o realizzati da istituti di alta formazione accreditati da enti riconosciuti in ambito nazionale o internazionale, e in generale percorsi formativi che rilasciano un titolo o una certificazione con valore pubblico.

    Essi sono finalizzati all’acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, previsti nei relativi piani di studio, realizzati nell’ambito della durata complessiva del percorso, anche se svolto al di fuori del periodo del calendario scolastico o accademico.I tirocini curriculari non sono soggetti alle comunicazioni obbligatorie. La convenzione e il piano formativo specifico sottoscritti sono tenuti agli atti dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante.

    Tirocini formativi extracurriculari

    Si distinguono in:
    a) tirocini “formativi e di orientamento”, finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro. I destinatari sono i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi, inoccupati in cerca di occupazione, disoccupati e occupati con contratto di lavoro o collaborazione a tempo ridotto;
    b) tirocini di “inserimento/reinserimento al lavoro”, finalizzati a percorsi di inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro. Sono rivolti ad inoccupati in cerca di occupazione, a disoccupati, a lavoratori sospesi, in mobilità ed a occupati con contratto di lavoro o collaborazione a tempo ridotto;
    c) tirocini formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento in favore di disabili di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99, persone svantaggiate ai sensi della legge 381/91;
    d) tirocini estivi di orientamento, promossi durante le vacanze estive a favore di un adolescente o di un giovane, regolarmente iscritto ad un ciclo di studi presso un’istituzione scolastica o formativa con fini orientativi e di addestramento pratico ma che non sono direttamente riconducibili al piano di studi e non concorrono al completamento degli obiettivi da questi previsti.I tirocini extracurriculari sono soggetti alla comunicazione obbligatoria al Centro per l’Impiego da parte del soggetto ospitante, seppur non costituiscano un rapporto di lavoro.