- Per un datore di lavoro che accede alla cassa integrazione con causale covid 19 per la durata di n. 4 settimane, è possibile prorogare o rinnovare un contratto a tempo determinato con inizio il 1° marzo 2020 e scadenza il 28 febbraio 2021?
Il Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, all’articolo 93, come modificato dalla legge di bilancio per l’anno 2021 (art. 1, comma 279, L. 30.12.2020, n. 178), con decorrenza dal 01.01.2021, ha previsto, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 marzo 2021, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, che è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni delle causali di legge (art. 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81).
Sarà quindi possibile, nel caso sottoposto, prorogare il contratto per una durata pari a n. 4 settimane, pertanto la scadenza sarà prorogata al 28.3.2021.
- Con l’entrata in vigore del decreto dignità è previsto un diritto di precedenza nelle assunzioni dei lavoratori somministrati?
Il decreto dignità non prevede alcun diritto di precedenza per i lavoratori somministrati. Tale diritto è una caratteristica del solo contratto a tempo determinato.
- Un contratto a tempo determinato di 12 mesi stipulato il 20 Agosto 2017 è in scadenza il 19 Agosto 2018. È ancora possibile effettuare una proroga di ulteriori 24 mesi per una durata complessiva di 36 mesi? Oppure si applicano i limiti massimi inferiori previsti dal decreto dignità?
La disciplina della proroga dei contratti a tempo determinato è stata oggetto di una prima recente revisione da parte del decreto dignità (DL 12 Luglio 2018 n. 87) vigente dal 14 Luglio 2018 e di una seconda contenuta nella relativa legge di conversione 9 Agosto 2018 n. 96 in vigore dall’11 Agosto 2018.
Le nuove norme, tuttavia, secondo il disposto del comma 2 art. 1 DL 87/2018 modificato dalla legge di conversione si applicano alle proroghe contrattuali successive al 31 ottobre 2018.
Ne consegue che, una proroga effettuata dopo l’11 Agosto 2018 (purché entro il 31/10/2018), sarà ancora assoggettabile ai limiti massimi di durata previsti dalla previgente normativa, ovverosia 36 mesi.
- Alla luce del “Decreto Dignità”, deve essere dedotta la "condizione" all’interno del contratto in caso di superamento del limite complessivo di 12 mesi per successione di rapporti di somministrazione a tempo determinato e contratti a tempo determinato?
La Circolare del Ministero del Lavoro n. 17 del 31 ottobre 2018 ha analizzato l’obbligo di dedurre nel contratto la condizione legittimante la validità del rapporto a termine superiore a 12 mesi in relazione all’avvicendarsi di rapporti di somministrazione a tempo determinato e contratti a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, configurando le seguenti ipotesi:
- A seguito di un periodo di somministrazione a termine fino a 12 mesi, è possibile per l’utilizzatore assumere il medesimo lavoratore direttamente con contratto di lavoro a tempo determinato per una durata massima di 12 mesi, ma dovrà necessariamente essere indicata una delle condizioni di cui al novellato art. 19, comma 1 D. Lgs. 81/2015;
- A seguito di un contratto a tempo determinato di durata pari a 12 mesi, è possibile instaurare per il restante periodo (fino al raggiungimento dei 24 mesi) un rapporto di somministrazione a termine a condizione che venga esplicitata una delle esigenze giustificatrici di cui al predetto art. 19, comma 1 D. Lgs. 81/2015;
Giova infine sottolineare che il Ministero del Lavoro considera un rapporto di somministrazione a termine successivo ad un contratto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 12 mesi come assimilabile ad un rinnovo, per cui anche in questo caso la condizione deve sempre essere indicata.