La procedura da utilizzare ed i termini da rispettare in ipotesi di errori su modello 770 variano a seconda del caso in cui tali errori generino dei crediti (o dei minor debiti) o dei debiti.
Nella prima ipotesi è possibile presentare una nuova dichiarazione entro il termine per la presentazione della dichiarazione dell’anno successivo e l’eventuale credito o maggior debito sono assoggettati alle previsioni dell’art.2 c. 8 bis dpr 322/98. Tale norma prevede che:
“ L’eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni può essere utilizzato in compensazione (ai sensi dell’articolo 17 d.lgs. 241/97).
Per i casi di correzione di errori contabili di competenza, nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, il credito può essere utilizzato in compensazione, ai sensi del citato articolo 17 del d.lgs. 241/97, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa; in tal caso, nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.”
In mancanza di un nuovo risultato a credito, invece, una dichiarazione integrativa può essere presentata entro il termine ultimo per l’accertamento, ai sensi del comma 8, articolo 2 del DPR 322/98. La norma prevede, infatti:
“Salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando l’applicazione dell’articolo 13 del decreto legislativo 19 dicembre 1997 n. 472, le dichiarazioni dei redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d’imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d’imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all’articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall’articolo 43 del DPR 600/73.”
In ipotesi di operazioni societarie avvenute in corso d’anno che danno luogo al passaggio di dipendenti da un datore di lavoro ad un altro senza soluzione di continuità, il nuovo datore di lavoro è obbligato ad effettuare tutte le operazioni di conguaglio relative all’assistenza fiscale per tutti i dipendenti che sono stati trasferiti. Ciò sia nel caso in cui il nuovo datore di lavoro rimanga in vita che nel caso (tipico della fusione per incorporazione) in cui sia estinto.
Nell’ipotesi diversa in cui, invece, di passaggio di dipendenti da un datore di lavoro ad un altro avvenga con cessazione dei rapporti e riassunzione presso il nuovo datore di lavoro, quest’ultimo non può proseguire nell’assistenza fiscale iniziata dal precedente sostituto d’imposta.
Ciò premesso, in ipotesi di fusione per incorporazione i modelli 730-4 devono riportare il codice del sostituto d’imposta incorporante.
Qualora il documento riporti, invece, il codice della Società estinta, dopo la chiusura dei canali per il 730 ordinario, dovranno presentare il modello 730 integrativo di tipo 2.
L’agenzia delle Entrate elaborerà, quindi, un nuovo 730-4 e l’eventuale conguaglio verrà effettuato nella prima mensilità utile.