{"id":14878,"date":"2024-10-02T12:07:27","date_gmt":"2024-10-02T12:07:27","guid":{"rendered":"https:\/\/arlatighislandi.it\/welfare-aziendale-e-voucher-cumulativo-limiti-di-utilizzo-e-condizioni-di-legittimita\/"},"modified":"2024-10-02T12:07:27","modified_gmt":"2024-10-02T12:07:27","slug":"welfare-aziendale-e-voucher-cumulativo-limiti-di-utilizzo-e-condizioni-di-legittimita","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/arlatighislandi.it\/en\/welfare-aziendale-e-voucher-cumulativo-limiti-di-utilizzo-e-condizioni-di-legittimita\/","title":{"rendered":"Welfare aziendale e Voucher cumulativo \u2013 Limiti di utilizzo e condizioni di legittimit\u00e0"},"content":{"rendered":"<p><strong>Contesto generale<\/strong><\/p>\n<p>La societ\u00e0 Alpha S.r.l. opera nel settore terziario, offrendo ai propri clienti servizi di consulenza fiscale, finanziaria e gestionale oltre che soluzioni tecnologiche e IT al servizio delle diverse attivit\u00e0 aziendali.<\/p>\n<p>In principio dell\u2019anno 2022 Alpha ha implementato un sistema di welfare aziendale prevedendo il riconoscimento \u2013 su base annua &#8211; alla totalit\u00e0 del personale in forza al 1\u00b0 gennaio dell\u2019anno di riferimento con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la possibilit\u00e0 di beneficiare di determinati beni e servizi messi a disposizione direttamente dall\u2019azienda o per il tramite di partner convenzionati, sino ad un importo massimo differenziato per livello di inquadramento contrattuale.<\/p>\n<p>Al fine di compiutamente regolamentare il funzionamento del descritto sistema di welfare, la societ\u00e0 ha redatto un regolamento volto a definire con precisione i beneficiari del medesimo, gli importi massimi di spesa su base annua differenziati in base al livello di inquadramento contrattuale, i beni e servizi fruibili dai lavoratori, le modalit\u00e0 e le tempistiche nel rispetto delle quali i lavoratori sono tenuti a optare tra i diversi beni messi a disposizione dal datore di lavoro.<\/p>\n<p>Tra i diversi beni e servizi contemplati dal piano di welfare aziendale, i lavoratori possono optare per l\u2019erogazione in loro favore di voucher cumulativi, intendendosi per tali i voucher (documento di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportante un dato valore nominale) che danno diritto ad una pluralit\u00e0 di beni debitamente elencati all\u2019interno del regolamento, per un valore complessivo non eccedente a 258,23 euro, questo al fine di beneficiare dell\u2019esenzione dall\u2019imponibile fiscale e contributivo di cui all&#8217;art. 51, comma 3 del TUIR (conseguentemente, detto valore massimo fruibile dal dipendente \u2013 come specificatamente previsto nel regolamento aziendale \u2013 \u00e8 riducibile in ipotesi al dipendente siano stati riconosciuti nel medesimo periodo di imposta ulteriori beni e servizi da includere nella base di calcolo utile ai fini dell\u2019applicazione dell\u2019esenzione in esame),<\/p>\n<p>Mario Rossi, consulente fiscale alle dipendenze della societ\u00e0, ha manifestato la propria perplessit\u00e0 in merito all\u2019applicabilit\u00e0 dell\u2019esenzione contributiva con riferimento ai sopra citati voucher cumulativi, sostenendone l\u2019inapplicabilit\u00e0 nell\u2019ambito di un piano di welfare istituito per il tramite di un mero regolamento aziendale. A fronte del dubbio manifestato dal dipendente, la societ\u00e0 si trova quindi nella necessit\u00e0 di essere edotta in merito alla corretta impostazione del proprio piano di welfare aziendale.<\/p>\n<p><strong>Attori primari\u00a0\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>Alpha S.r.l., societ\u00e0 che applica al personale subordinato il CCNL per i dipendenti di aziende del terziario, distribuzione e servizi.<\/p>\n<p>Mario Rossi, dipendente di Alpha, assunto a tempo indeterminato con mansioni di consulente fiscale.<\/p>\n<p><strong>Quesito\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>In base alle disposizioni di legge vigenti, in ipotesi Mario rossi, nell\u2019ambito del piano di welfare istituito con proprio regolamento dalla Societ\u00e0, optasse per l\u2019erogazione in suo fare di un voucher cumulativo (nell\u2019importo massimo riconoscibile) che gli consente l\u2019acquisto nell\u2019ambito di una nota piattaforma di e-commerce di una pluralit\u00e0 di beni anche riconducibili a categorie merceologiche differenti (prodotti tecnologici, alimentari, abbigliamento etc), potrebbe beneficiare correlatamente a tale riconoscimento dell\u2019esenzione fiscale e contributiva di cui all\u2019art. 51, comma 3, del TUIR?<\/p>\n<p><strong>Fonti normative, prassi e giurisprudenza<\/strong><\/p>\n<p>Art. 51 D.P.R. n.917 del 1986<\/p>\n<p>Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 marzo 2016<\/p>\n<p>Circolare agenzia entrate n. 28\/E del 2016<\/p>\n<p><strong>Principi generali<\/strong><\/p>\n<p>Come noto, l\u2019art. 51, comma 3, terzo periodo, del D.P.R. n. 917\/1986 prevede espressamente che \u201c<em>Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d&#8217;imposta a lire 500.000; se il predetto valore \u00e8 superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito<\/em>.\u201d<\/p>\n<p>Il successivo comma 3-bis del medesimo articolo, poi, prevede che \u201c<em>ai fini dell\u2019applicazione dei commi 2 e 3, l\u2019erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro pu\u00f2 avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale<\/em>\u201d, specifica resasi necessaria al fine di chiarire come i beni e servizi di cui \u2013 per quanto qui rileva \u2013 al comma 3 potessero essere riconosciuti mediante \u201ctitoli\u201d (i cosiddetti \u201cvoucher\u201d) rappresentativi dei beni e servizi medesimi che, pur se connotati da un valore nominale, non configurano in alcun modo denaro.<\/p>\n<p>Dette previsioni, a far data ormai dall\u2019anno 2016, hanno costituito uno dei principali capisaldi su cui le aziende hanno fondato i propri sistemi di welfare aziendale, consentendo il riconoscimento ai lavoratori di beni e servizi di immediata utilit\u00e0 (come, ad esempio, il buono benzina od il buono spesa), al netto di qualsivoglia assoggettamento contributivo od imposizione fiscale ed a costi decisamente contenuti per i datori di lavoro<\/p>\n<p>Non volendo \u2013 e non potendo \u2013 il presente elaborato essere un esaustivo documento riepilogativo delle numerose disposizioni di legge (oltre che delle previsioni di prassi e giurisprudenza) accumulatesi nel corso degli ultimi anni in materia di welfare aziendale \u00e8 bene qui ricordare come l\u2019articolo 1, commi 182-190 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 abbia introdotto misure fiscali agevolative per premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttivit\u00e0, redditivit\u00e0, qualit\u00e0, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, prevedendo altres\u00ec la possibilit\u00e0 di convertire l\u2019erogazione di dette somme di denaro in erogazione di beni e servizi, ivi inclusi quelli di cui all\u2019art. 51, comma 3 del TUIR.<\/p>\n<p>Successivamente, il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, 25 marzo 2016 ha compiutamente regolamentato le modalit\u00e0 attuative della citata disposizione agevolativa del premio di risultato.<\/p>\n<p>L\u2019art. 6 del citato decreto interministeriale introduce, per quanto oggetto del quesito di cui al presente elaborato, due principi fondamentali; ed infatti,<\/p>\n<ul>\n<li>il comma 1 dell\u2019art. 6 prevede che i voucher \u201c\u2026 <em>non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare, non possono essere monetizzati o ceduti a terzi e devono dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l&#8217;intero valore nominale senza integrazioni a carico del titolare<\/em>\u201d<\/li>\n<\/ul>\n<p>e<\/p>\n<ul>\n<li>il successivo comma 2 prevede che \u201c<em>in deroga a quanto disposto dal comma 1, i beni e servizi di cui all&#8217;<\/em><em>articolo 51<\/em><em>, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 possono essere cumulativamente indicati in un unico documento di legittimazione purch\u00e9 il valore complessivo degli stessi non ecceda il limite di importo di cui alla medesima disposizione<\/em>.\u201d<\/li>\n<\/ul>\n<p>Dalla disamina delle suesposte disposizioni, emerge chiaramente come &#8211; in generale &#8211; il voucher debba riferirsi ad un unico bene o servizio; tuttavia in deroga alle previsioni di cui all\u2019art. 51, comma 3, pu\u00f2 essere prevista altres\u00ec l\u2019erogazione di un voucher cumulativo rappresentativo di una pluralit\u00e0 di beni determinabili anche attraverso il rinvio a un&#8217;elencazione contenuta su una piattaforma elettronica di welfare aziendale.<\/p>\n<p>Non ci si deve scordare, tuttavia, come l\u2019articolo del decreto che ammette la possibilit\u00e0 di erogare un voucher cumulativo sia prevista al fine di dare attuazione alla disposizione agevolativa del premio di risultato, pi\u00f9 sopra riportata e, pertanto, ad avviso di chi scrive, \u00e8 applicabile alla sola ipotesi di conversione del premio di risultato in beni e servizi e non anche all\u2019ipotesi di beni e servizi previsti nell\u2019ambito di un piano di welfare che non abbia la sua fonte (come nel caso al nostro esame) in un accordo sindacale istitutivo di un premio di risultato.<\/p>\n<p><strong>Conclusioni<\/strong><\/p>\n<p>Poich\u00e9 il piano di welfare vigente presso Alpha trova la sua origine in un regolamento aziendale e sia fondato su disponibilit\u00e0 economiche volontariamente messe a disposizione dal datore di lavoro, allo stesso non pu\u00f2 trovare applicazione una disposizione contenuta in un decreto interministeriale adottato al dine di dare compiuta attuazione alle disposizioni adottate in materia di premio di risultato.<\/p>\n<p>Conseguentemente, i voucher cumulativi che lo stesso prevede possano essere erogati in favore dei dipendenti beneficiari ad avviso dello scrivente non possono beneficiare dell\u2019esenzione contributiva e fiscale di cui all\u2019art. 51, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 1986.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Contesto generale La societ\u00e0 Alpha S.r.l. opera nel settore terziario, offrendo ai propri clienti servizi di consulenza fiscale, finanziaria e gestionale oltre che soluzioni tecnologiche e IT al servizio delle diverse attivit\u00e0 aziendali. 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