{"id":14870,"date":"2023-12-29T12:20:56","date_gmt":"2023-12-29T12:20:56","guid":{"rendered":"https:\/\/arlatighislandi.it\/impatriati-nuovo-regime-fiscale\/"},"modified":"2023-12-29T12:20:56","modified_gmt":"2023-12-29T12:20:56","slug":"impatriati-nuovo-regime-fiscale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/arlatighislandi.it\/en\/impatriati-nuovo-regime-fiscale\/","title":{"rendered":"Impatriati \u2013 Nuovo regime fiscale"},"content":{"rendered":"<p>In data 29 dicembre 2023 \u00e8 entrato in vigore il D.Lgs. n. 209\/2023, recante norme di attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalit\u00e0 internazionale.<\/p>\n<p>In particolare, l\u2019art. 5 di tale decreto legislativo introduce, con riferimento ai lavoratori che a decorrere dal periodo d\u2019imposta 2024 abbiano trasferito la residenza fiscale in Italia, un nuovo regime fiscale agevolativo il cui meccanismo giuridico risulta significativamente diverso dall\u2019impianto normativo delineato dall\u2019art. 16 del D.Lgs. n. 147\/2015 e vigente sino al periodo d\u2019imposta 2023.<\/p>\n<p>Preliminarmente all\u2019esame del regime fiscale speciale applicabile ai lavoratori impatriati a decorrere dal periodo d\u2019imposta 2024, \u00e8 opportuno precisare che in tema di residenza fiscale delle persone fisiche, l\u2019art. 1 del medesimo decreto legislativo ha sostituito, a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2024, l\u2019art. 2, c. 2 del D.P.R. n. 917\/1986 (TUIR), stabilendo che \u2018ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d\u2019imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini dell\u2019applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altres\u00ec residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente\u2019.<\/p>\n<p>Come anticipato, l\u2019art. 5, c. 1 del D.Lgs. n. 209\/2023 stabilisce che i redditi di lavoro dipendente &#8211; e ad esso assimilati &#8211; cos\u00ec come i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che abbiano trasferito la residenza in Italia ai sensi del pi\u00f9 sopra richiamato art. 2 del TUIR concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 50 per cento del loro ammontare entro il limite complessivo annuo di 600mila euro.<\/p>\n<p>Il lavoratore pu\u00f2 beneficiare del regime fiscale di favore a condizione che risulti essere in possesso dei requisiti soggettivi di seguito elencati:<\/p>\n<p>1) non risulti essere stato fiscalmente residente in Italia nei tre periodi d\u2019imposta che precedono il trasferimento della residenza fiscale. Si considerano residenti all\u2019estero i cittadini italiani iscritti all\u2019AIRE cos\u00ec come coloro che possono essere considerati residenti in altro Stato ai sensi di una convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni.<\/p>\n<p>\u00c8 altres\u00ec previsto che, qualora il lavoratore presti l\u2019attivit\u00e0 di lavoro in Italia in favore i) dello stesso soggetto presso il quale \u00e8 stato impiegato nel periodo trascorso all\u2019estero prima del trasferimento della residenza fiscale ovvero ii) di un soggetto appartenente allo stesso gruppo, il requisito minimo di permanenza all\u2019estero \u00e8 pari a:<\/p>\n<ul>\n<li>6 periodi d\u2019imposta, nel caso in cui il lavoratore non sia stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo,<\/li>\n<li>7 periodi d\u2019imposta, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all\u2019estero, \u00e8 stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Si considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti i) tra i quali intercorre un rapporto di controllo diretto o indiretto o ii) che siano sottoposti al comune controllo, diretto o indiretto, esercitato da altro soggetto (art. 2359, c. 1, num. 1) cod. civ.);<\/p>\n<p>2) s\u2019impegni a mantenere la residenza fiscale in Italia per almeno 4 anni;<\/p>\n<p>3) possa vantare un\u2019elevata qualificazione o specializzazione, essendo in possesso:<\/p>\n<ul>\n<li>di un titolo d\u2019istruzione superiore rilasciato dall\u2019autorit\u00e0 competente nel Paese dove esso \u00e8 stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e della relativa qualifica professionale superiore, come rientrante nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011 e successive modificazioni, attestata dal paese di provenienza e riconosciuta in Italia (art. 1, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 108);<\/li>\n<li>dei requisiti previsti per l\u2019esercizio di professioni regolamentate (D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 206).<\/li>\n<\/ul>\n<p>Fermo restando il limite complessivo annuo di 600mila euro, i redditi prodotti in Italia dal lavoratore impatriato che sia in possesso degli elencati requisiti soggettivi concorrono alla formazione del reddito imponibile nell\u2019ancor pi\u00f9 favorevole misura del 40 per cento del loro ammontare nell\u2019ipotesi in cui:<\/p>\n<ul>\n<li>il lavoratore abbia trasferito la residenza fiscale in Italia con un figlio minore;<\/li>\n<li>al lavoratore sia nato un figlio durante il periodo di applicazione del regime fiscale speciale ovvero, in concomitanza di detto periodo, il lavoratore abbia adottato un figlio minore di et\u00e0.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Detto regime fiscale di ulteriore favore trova applicazione:<\/p>\n<ul>\n<li>dal periodo d\u2019imposta in corso al momento della nascita o dell\u2019adozione e per il solo tempo residuo di fruibilit\u00e0 del regime fiscale speciale;<\/li>\n<li>a condizione che il figlio minore d\u2019et\u00e0 sia residente in Italia.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il regime impositivo di favore trova applicazione nel periodo d\u2019imposta di trasferimento della residenza fiscale e nei quattro periodi d\u2019imposta successivi.<\/p>\n<p>Qualora la residenza fiscale non sia mantenuta per almeno 4 periodi d\u2019imposta il lavoratore decade dal diritto a beneficiare del regime agevolativo e le competenti autorit\u00e0 provvedono al recupero delle minori imposte versate, comprensive dei relativi interessi maturati.<\/p>\n<p>Il regime fiscale speciale trova applicazione per 3 ulteriori periodi d\u2019imposta nel caso in cui il lavoratore che trasferisca la residenza anagrafica nell\u2019anno 2024 sia divenuto proprietario entro il 31 dicembre 2023 &#8211; e, comunque, entro i 12 mesi che precedono il trasferimento &#8211; di un\u2019unit\u00e0 immobiliare di tipo residenziale adibita ad abitazione principale in Italia. Negli ulteriori 3 anni d\u2019applicazione del regime fiscale di favore, i redditi prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare.<\/p>\n<p>L\u2019art. 5, c. 9 del D.Lgs. n. 209\/2023 abroga, a decorrere dal 29 dicembre 2023:<\/p>\n<ul>\n<li>l\u2019art. 16 del D.Lgs. n. 147\/2015;<\/li>\n<li>l\u2019art. 5, c. 2-<em>bis<\/em> del D.L. n. 34\/2019 regolante l\u2019esercizio dell\u2019opzione per l\u2019applicazione del pi\u00f9 favorevole regime fiscale speciale in vigore dal 1\u00b0 maggio 2019 da parte di lavoratori italiani iscritti all\u2019AIRE o cittadini di altro Stato dell\u2019Unione europea che abbiano trasferito la residenza fiscale in Italia prima del 31 dicembre 2019 e che a tale data risultavano gi\u00e0 essere beneficiari del regime impositivo di cui al citato art. 16 del D.Lgs. n. 147\/2015 nell\u2019assetto vigente al 30 aprile 2019.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Tuttavia, il regime fiscale di cui all\u2019art. 16 del D.Lgs. n. 147\/2015 e le test\u00e9 citate disposizioni contenute nel D.L. n. 34\/2019 trovano ancora applicazione nei confronti dei lavoratori che entro il 31 dicembre 2023:<\/p>\n<p>a) abbiano trasferito la residenza anagrafica in Italia;<\/p>\n<p>b) abbiano stipulato un contratto di lavoro sportivo.<\/p>\n<p>Con riguardo al regime fiscale speciale di cui hanno titolo a beneficiare docenti e ricercatori che trasferiscano la residenza fiscale in Italia, \u00e8 confermata la disciplina dettata dall\u2019art. 44 del D.L. n. 78\/2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge n. 122\/2010.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>Si rimane a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore confronto si dovesse ritenere opportuno.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In data 29 dicembre 2023 \u00e8 entrato in vigore il D.Lgs. n. 209\/2023, recante norme di attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalit\u00e0 internazionale. 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