{"id":14869,"date":"2024-06-25T12:18:51","date_gmt":"2024-06-25T12:18:51","guid":{"rendered":"https:\/\/arlatighislandi.it\/impatriati-estensione-del-regime-fiscale-speciale\/"},"modified":"2024-06-25T12:18:51","modified_gmt":"2024-06-25T12:18:51","slug":"impatriati-estensione-del-regime-fiscale-speciale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/arlatighislandi.it\/en\/impatriati-estensione-del-regime-fiscale-speciale\/","title":{"rendered":"Impatriati \u2013 Estensione del regime fiscale speciale"},"content":{"rendered":"<p>Il nuovo regime fiscale speciale a favore dei lavoratori impatriati disciplinato dall\u2019art. 5 del D.Lgs. n. 209\/2023 non contempla pi\u00f9 la possibilit\u00e0 di beneficiare di un\u2019estensione del periodo agevolato oltre il quinto periodo d\u2019imposta decorrente dal trasferimento della residenza fiscale in Italia ai sensi dell\u2019art. 2 del D.P.R. n. 917\/1986.<\/p>\n<p>\u00c8 contemplata un\u2019eccezione nel solo caso in cui il lavoratore abbia trasferito la residenza anagrafica in Italia nel corso del 2024 (art. 5, c. 10 del D.Lgs. n. 209\/2023).<\/p>\n<p>Diversamente dicasi con riguardo ai lavoratori nei confronti dei quali trovi ancora applicazione il previgente regime fiscale per gli \u2018impatriati\u2019 (art. 16 del D.Lgs. n. 147\/2015). In particolare, si rendono opportune precisazioni con riferimento ai lavoratori \u2018impatriati\u2019 il cui quinto periodo d\u2019imposta di applicazione del regime fiscale speciale sia spirato in data 31 dicembre 2023, operando una chiara distinzione tra coloro che abbiano trasferito la residenza fiscale in Italia entro il 29 aprile 2019 ovvero nel periodo compreso tra il 30 aprile e il 2 luglio 2019.<\/p>\n<p><em><strong>Lavoratore impatriato tra il 30 aprile e il 2 luglio 2019<\/strong> <\/em><\/p>\n<p>Il lavoratore che abbia trasferito la residenza fiscale in Italia ai sensi dell\u2019art. 2 del D.P.R. n. 917\/1986 nel periodo compreso tra il 29 aprile e il 2 luglio 2019 e nei confronti del quale abbia trovato applicazione il regime fiscale speciale per gli impatriati di cui al citato art. 16 del D.Lgs. n. 147\/2015 pu\u00f2 continuare a beneficiare del regime fiscale di favore per ulteriori cinque periodi d\u2019imposta \u2013 e cio\u00e8 sino al 31 dicembre 2028 &#8211; nel caso in cui al 31 dicembre 2023:<\/p>\n<ul>\n<li>abbia almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo;<\/li>\n<li>sia divenuto proprietario di almeno un\u2019unit\u00e0 immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento della residenza fiscale in Italia o nei dodici mesi che hanno preceduto detto stesso trasferimento. Al proposito, si consideri che l\u2019unit\u00e0 immobiliare pu\u00f2 essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in compropriet\u00e0.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Negli ulteriori periodi d\u2019imposta in concomitanza dei quali continua a trovare applicazione il regime fiscale speciale concorre alla formazione del reddito complessivo la sola quota del 50 per cento dei redditi prodotti in Italia; qualora il lavoratore \u2018impatriato\u2019 abbia almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, concorre alla formazione del reddito complessivo il solo 10 per cento dei redditi prodotti in Italia.<\/p>\n<p>Alla scadenza del quinto periodo d\u2019imposta agevolato \u2013 che, per colui il quale sia \u2018impatriato\u2019 tra il 30 aprile e il 2 luglio 2019, coincide con il 31 dicembre 2023 &#8211; il lavoratore \u00e8 tenuto a consegnare al proprio datore di lavoro la documentazione attestante la sussistenza dei pi\u00f9 sopra indicati requisiti soggettivi che consentono di beneficiare per cinque ulteriori periodi d\u2019imposta il regime fiscale di favore.<\/p>\n<p>Il datore di lavoro-sostituto d\u2019imposta operer\u00e0 le ritenute sulla quota di reddito imponibile pari al 50% o al 10% a far tempo dal mese successivo l\u2019acquisizione della richiesta presentata dal lavoratore interessato. A conclusione del periodo d\u2019imposta 2024, il sostituto d\u2019imposta effettuer\u00e0 il conguaglio tra le ritenute operate e l\u2019imposta effettivamente dovuta sull\u2019ammontare complessivo dei redditi prodotti a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2024.<\/p>\n<p><em><strong>Lavoratore \u2018impatriato\u2019 entro il 29 aprile 2019<\/strong> <\/em><\/p>\n<p>Il lavoratore che abbia trasferito la residenza fiscale in Italia ai sensi dell\u2019art. 2 del D.P.R. n. 917\/1986 entro il 29 aprile 2019 e che al 31 dicembre 2019 risulti essere beneficiario del regime fiscale speciale per gli impatriati (art. 16 del D.Lgs. n. 147\/2015) ha titolo ad esercitare l\u2019opzione per il prolungamento del periodo d\u2019applicazione di detto regime fiscale in osservanza di modalit\u00e0 e termini stabiliti dall\u2019agenzia delle Entrate (AdE) con provvedimento direttoriale 3 marzo 2021, n. 60353.<\/p>\n<p>Pi\u00f9 precisamente, l\u2019anzidetta opzione pu\u00f2 essere esercitata:<\/p>\n<ol type=\"a\">\n<li>a) a condizione che il lavoratore impatriato sia stato iscritto all\u2019Anagrafe degli italiani residenti all\u2019estero (AIRE) o sia cittadino di uno Stato comunitario;<\/li>\n<li>b) previo versamento &#8211; in un\u2019unica soluzione &#8211; di un importo pari a:<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>1)<\/strong> il 10% dell\u2019ammontare dei redditi di lavoro dipendente (o assimilati) e di lavoro autonomo prodotti in Italia e sottoposti al regime fiscale di favore percepiti nel periodo d\u2019imposta precedente al periodo nel corso del quale \u00e8 esercitata l\u2019opzione e sempre che all\u2019atto d\u2019esercizio (formale) dell\u2019opzione il lavoratore interessato:<\/p>\n<ul>\n<li>abbia almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo<\/li>\n<\/ul>\n<p>ovvero<\/p>\n<ul>\n<li>sia divenuto proprietario di almeno un\u2019unit\u00e0 immobiliare di tipo residenziale in Italia successivamente al trasferimento della residenza o nel corso dei dodici mesi ad esso precedenti ovvero ne sia divenuto proprietario entro il diciottesimo mese dalla data d\u2019esercizio dell\u2019opzione. Al proposito, si consideri che l\u2019unit\u00e0 immobiliare pu\u00f2 essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente ovvero dai figli, anche in compropriet\u00e0;<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>2)<\/strong> il 5% dei redditi di lavoro dipendente (o assimilati) ovvero di lavoro autonomo prodotti in Italia e soggetti al regime impositivo speciale relativi al periodo d\u2019imposta precedente a quello di esercizio dell\u2019opzione, se al momento dell\u2019esercizio dell\u2019opzione il lavoratore interessato:<\/p>\n<ul>\n<li>abbia almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo<\/li>\n<\/ul>\n<p>e<\/p>\n<ul>\n<li>diventi (o sia gi\u00e0 divenuto proprietario) di almeno un\u2019unit\u00e0 immobiliare secondo le modalit\u00e0 di cui alla precedente lettera b).<\/li>\n<\/ul>\n<p>Stando alle indicazioni offerte dall\u2019AdE con risoluzione 15 aprile 2021, n. 27\/E, il versamento dell\u2019importo di cui ai punti 1) o 2) deve essere stato effettuato mediante il modello \u2018F24\u2019 &#8211; senza la possibilit\u00e0 di avvalersi dell\u2019istituto della compensazione &#8211; entro il 1\u00b0 luglio 2024, esponendo i codici di seguito elencati:<\/p>\n<ul>\n<li>\u20181860\u2019 nel caso in cui sia versato l\u2019importo di cui al pi\u00f9 sopra indicato numero 1) (\u201cImporto dovuto (10 per cento) per l\u2019adesione al regime agevolato di cui all&#8217;articolo 5, co. 2-bis, lett. a), del D.L. n. 34 del 2019&#8243;);<\/li>\n<li>\u20181861\u2019 quando sia versato l\u2019importo di cui al precedente numero 2) (\u201cImporto dovuto (5 per cento) per l\u2019adesione al regime agevolato di cui all&#8217;art. 5, co. 2-bis, lett. b), del D.L. n. 34 del 2019\u201d).<\/li>\n<\/ul>\n<p>Alla luce di quanto sopra, il lavoratore avente titolo \u00e8 tenuto a presentare al datore di lavoro una formale richiesta volta a consentire l\u2019effettivo prolungamento del periodo fiscale speciale per i periodi d\u2019imposta 2024-2028.<\/p>\n<p>Tale richiesta stabilito contenga i seguenti elementi essenziali:<\/p>\n<ul>\n<li>nome, cognome, data di nascita e codice fiscale del lavoratore istante;<\/li>\n<li>l\u2019espressa indicazione che la residenza fiscale &#8211; qualificata ai sensi dell\u2019art. 2 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 &#8211; \u00e8 stata trasferita in Italia antecedentemente al 30 aprile 2019 e che al momento della presentazione della richiesta il lavoratore \u00e8 fiscalmente residente in Italia;<\/li>\n<li>gli estremi del versamento dell\u2019importo di cui ai precedenti punti 1) o 2), unitamente a copia del modello F24 mediante il quale detto versamento \u00e8 stato effettuato;<\/li>\n<li>il numero e la data di nascita dei figli minori d\u2019et\u00e0 (anche in affido preadottivo), alla data di effettuazione del versamento ovvero i dati identificativi dell\u2019immobile di tipo residenziale con la relativa data d\u2019acquisto del titolo di propriet\u00e0;<\/li>\n<li>l\u2019indicazione del primo periodo d\u2019imposta di fruizione del regime fiscale speciale per lavoratori impatriati;<\/li>\n<li>l\u2019ammontare dei redditi di lavoro dipendente e autonomo relativi al periodo d\u2019imposta precedente e assoggettati al regime di tassazione speciale;<\/li>\n<li>l\u2019impegno a comunicare senza ritardo al datore di lavoro qualsivoglia variazione della residenza o del domicilio che possa rilevare ai fini dell\u2019applicazione del beneficio addizionale.<\/li>\n<\/ul>\n<p>A decorrere dal mese successivo l\u2019acquisizione della richiesta contenente gli elementi test\u00e9 elencati, il datore di lavoro-sostituto d\u2019imposta operer\u00e0 le ritenute considerando quale reddito imponibile la sola misura del 50% o del 10% dei redditi effettivamente prodotti in Italia.<\/p>\n<p>Al termine del periodo d\u2019imposta 2024, il sostituto d\u2019imposta effettuer\u00e0 il conguaglio tra le ritenute operate e l\u2019imposta effettivamente dovuta sull\u2019ammontare complessivo dei redditi prodotti a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2024.<\/p>\n<p>L\u2019applicazione del regime fiscale speciale sar\u00e0 preclusa nell\u2019ipotesi in cui il lavoratore comunichi di aver trasferito fuori dall\u2019Italia la residenza fiscale o il domicilio.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>Si rimane a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore precisazione dovesse ritenersi opportuna<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il nuovo regime fiscale speciale a favore dei lavoratori impatriati disciplinato dall\u2019art. 5 del D.Lgs. n. 209\/2023 non contempla pi\u00f9 la possibilit\u00e0 di beneficiare di un\u2019estensione del periodo agevolato oltre il quinto periodo d\u2019imposta decorrente dal trasferimento della residenza fiscale in Italia ai sensi dell\u2019art. 2 del D.P.R. n. 917\/1986. \u00c8 contemplata un\u2019eccezione nel solo [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":13363,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_et_pb_use_builder":"","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[108],"tags":[],"class_list":["post-14869","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-inpatriates"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/arlatighislandi.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14869","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/arlatighislandi.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/arlatighislandi.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/arlatighislandi.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/arlatighislandi.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=14869"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/arlatighislandi.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14869\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/arlatighislandi.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/13363"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/arlatighislandi.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=14869"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/arlatighislandi.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=14869"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/arlatighislandi.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=14869"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}