{"id":14840,"date":"2024-06-26T11:55:35","date_gmt":"2024-06-26T11:55:35","guid":{"rendered":"https:\/\/arlatighislandi.it\/appalto-e-distacco-nuove-ipotesi-di-reato\/"},"modified":"2024-06-26T11:55:35","modified_gmt":"2024-06-26T11:55:35","slug":"appalto-e-distacco-nuove-ipotesi-di-reato","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/arlatighislandi.it\/en\/appalto-e-distacco-nuove-ipotesi-di-reato\/","title":{"rendered":"Appalto e distacco \u2013 Nuove ipotesi di reato"},"content":{"rendered":"<div class=\"descrizione\">\n<p>Con nota 18 giugno 2024, n. 1091 e nota 24 giugno 2024, n. 1133, l\u2019INL ha reso precisazioni con riguardo al regime sanzionatorio vigente in tema di somministrazione illecita di lavoro nonch\u00e9 di appalto e distacco non genuini, sensibilmente inasprito a decorrere dal 2 marzo 2024 per effetto di quanto disposto dall\u2019art. 29, c. 4 del D.L. 19\/2024, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge n. 56\/2024.<\/p>\n<p>Come noto, il contratto di appalto (artt. 1655 e ss. cod. civ.) si distingue dalla somministrazione di lavoro per:<\/p>\n<ul>\n<li>l\u2019organizzazione dei mezzi necessari da parte del datore di lavoro appaltatore, che pu\u00f2 anche risultare, in relazione alle esigenze dell\u2019opera o del servizio dedotti in contratto, dall\u2019esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati per l\u2019esecuzione dell\u2019appalto stesso;<\/li>\n<li>l\u2019assunzione da parte del datore di lavoro-appaltatore del rischio d\u2019impresa (art. 29, c. 1 del D.Lgs. n. 276\/2003).<\/li>\n<\/ul>\n<p>Per quanto concerne il distacco, esso si configura quando un datore di lavoro ponga temporaneamente uno o pi\u00f9 lavoratori a disposizione di altro soggetto per l\u2019esecuzione di una determinata attivit\u00e0 lavorativa al fine di soddisfare un proprio interesse (art. 30, c. 1 del D.Lgs. n. 276\/2003).<\/p>\n<p>Alla luce delle modificazioni pi\u00f9 recentemente apportate all\u2019art. 18, c. 5-bis del D.Lgs. n. 276\/2003 dal gi\u00e0 richiamato art. 29, c. 4 del D.L. n. 19\/2024, \u00e8 stabilito che nei casi di appalto e di distacco privi dei requisiti di cui rispettivamente ai pi\u00f9 sopra citati artt. 29, c. 1 e 30, c. 1 del D.Lgs. n. 276\/2003, sia l\u2019utilizzatore (appaltante o distaccatario) che il datore di lavoro somministratore (appaltatore o distaccante) sono puniti con la pena dell\u2019arresto fino a un mese o, in alternativa, dell\u2019ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.<\/p>\n<p>Quando siano coinvolti lavoratori minori d\u2019et\u00e0, la pena \u00e8 dell\u2019arresto fino a diciotto mesi e l\u2019ammenda \u00e8 aumentata fino al sestuplo.<\/p>\n<p>Fermo restando che la misura dell\u2019ammenda non pu\u00f2 essere inferiore a euro 5.000 n\u00e9 superiore a euro 50.000 (art. 18-<em>quinquies<\/em> del D.Lgs. n. 276\/2003), l\u2019importo della stessa \u00e8 stabilito sia elevato nella misura del 20 per cento alla luce di quanto disposto dall\u2019art. 1, c. 445, lett. d), num. 1 della Legge n. 145\/2018; infatti, tale disposizione prevede che gli importi delle sanzioni di cui all\u2019art. 18 del D.Lgs. n. 276\/2003 siano aumentati del 20 per cento.<\/p>\n<p>Dunque, nell\u2019ipotesi di impiego di lavoratori in violazione delle norme in tema di appalto e distacco \u00e8 irrogata una sanzione pari a euro 72 (60 + 20 per cento) per ciascun lavoratore e per ogni giorno di lavoro.<\/p>\n<p>In ogni caso, l\u2019irrogazione della sanzione \u00e8 preceduta dal provvedimento di prescrizione obbligatoria. Infatti, \u2018allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l\u2019organo di vigilanza (\u2026) impartisce al contravventore un\u2019apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario\u2019 (artt. 20 e ss. del D.Lgs. n. 758\/1994). Mediante tale provvedimento, che \u00e8 obbligatoriamente adottato dall\u2019organo di vigilanza quando sia accertata una violazione che costituisce reato in materia di lavoro e di legislazione sociale che l\u2019ordinamento punisce con l\u2019ammenda o con l\u2019ammenda alternativa all\u2019arresto, sono impartite al contravventore le direttive volte a regolarizzare le violazioni riscontrate entro un termine prescritto. Qualora il contravventore ottemperi alla prescrizione obbligatoria, il procedimento sanzionatorio si conclude con il pagamento di una sanzione amministrativa pari alla quarta parte del massimo dell\u2019ammenda stabilita per la contravvenzione commessa (art. 21, c. 2 del D.Lgs. n. 758\/1994).<\/p>\n<p>L\u2019impiego di lavoratori in violazione delle norme stabilite in materia di appalto e distacco assume rilievo penale quando la condotta sia posta in essere:<\/p>\n<ul>\n<li>successivamente al 1\u00b0 marzo 2024;<\/li>\n<li>antecedentemente al 2 marzo 2024, ma sia stata protratta oltre il 1\u00b0 marzo 2024. In tal caso, l\u2019importo dell\u2019ammenda \u00e8 determinato considerando altres\u00ec il numero di lavoratori coinvolti e di giorni lavorativi d\u2019impiego in violazione delle disposizioni vigenti in materia di appalto e distacco antecedenti al 2 marzo 2024.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La condotta iniziata ed esaurita prima del 2 marzo 2024 resta invece soggetta al previgente regime sanzionatorio di natura amministrativa.<\/p>\n<p>Specifiche considerazioni devono essere sviluppate in relazione all\u2019ipotesi di recidiva.<\/p>\n<p>Infatti, qualora il datore di lavoro utilizzatore (appaltante o distaccatario) e\/o il somministratore (appaltatore o distaccante) siano stati destinatari di sanzioni penali per i medesimi illeciti nel corso del precedente triennio (art. 18-<em>quater<\/em> del D.Lgs. n. 276\/2003) \u00e8 necessario distinguere tra:<\/p>\n<p><strong>a)<\/strong> recidiva semplice, ricorrente quando la violazione delle disposizioni in materia di appalto e distacco sia stata commessa da un datore di lavoro &#8211; utilizzatore o somministratore &#8211; che nel triennio sia gi\u00e0 stato destinatario di una sanzione penale o amministrativa irrogata in via definitiva per aver commesso illeciti di cui all\u2019art. 1, c. 445, lett. d) della Legge n. 145\/2018, purch\u00e9 diversi da quelli sanzionati in forza del citato art. 18 del D.Lgs. n. 276\/2003. Trattasi, ad esempio, della sanzione irrogata nell\u2019ipotesi di ricorso al lavoro irregolare. In tale circostanza, la sanzione \u00e8 maggiorata nella misura del 40 per cento (art, 1, c. 445, lett. d) ed e) della Legge n. 145\/2018).<\/p>\n<p>A titolo esemplificativo, si consideri che laddove il datore di lavoro utilizzatore che sia gi\u00e0 stato condannato con sentenza passata in giudicato per aver ricorso al lavoro irregolare v\u00ecoli le norme in materia di appalto o distacco, la sanzione di euro 60 &#8211; applicata per ciascun lavoratore e per ogni giorno di lavoro prestato &#8211; \u00e8 elevata a euro 84 (euro 60 + 40 per cento);<\/p>\n<p><strong>b) <\/strong>recidiva specifica, che si concreta quando nel corso del triennio che precede il datore di lavoro utilizzatore o somministratore sia stato destinatario di una sentenza passata in giudicato per:<\/p>\n<ul>\n<li>aver ripetuto la violazione delle norme in tema di appalto e distacco (art. 18, c. 5-bis del D.Lgs. n. 276\/2003)<\/li>\n<\/ul>\n<p>ovvero<\/p>\n<ul>\n<li>aver violato le disposizioni vigenti in materia di somministrazione illecita o fraudolenta (art. 18, c. 1 e 5-ter del D.Lgs. n. 276\/2003)<\/li>\n<\/ul>\n<p>realizzando, pertanto, in entrambe le ipotesi condotte sanzionate dal medesimo art. 18 del D.Lgs. n. 276\/2003.<\/p>\n<p>In tal caso, oltre alla maggiorazione contemplata per la recidiva semplice nella misura del 40 per cento, alla sanzione penale \u00e8 applicata l\u2019ulteriore maggiorazione nella misura del 20 per cento stabilita, come accennato, dall\u2019art. 18, c. 5-<em>quater<\/em> del D.Lgs. n. 276\/2003. Dunque, nelle ipotesi rappresentate nella presente lettera b), la sanzione irrogata per ciascun lavoratore e per ciascun giorno \u00e8 pari a euro 100,80 (euro 60 + 20 per cento = euro 72 + 40 per cento = 100,80).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>Si rimane a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore confronto si dovesse ritenere opportuno.<\/em><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con nota 18 giugno 2024, n. 1091 e nota 24 giugno 2024, n. 1133, l\u2019INL ha reso precisazioni con riguardo al regime sanzionatorio vigente in tema di somministrazione illecita di lavoro nonch\u00e9 di appalto e distacco non genuini, sensibilmente inasprito a decorrere dal 2 marzo 2024 per effetto di quanto disposto dall\u2019art. 29, c. 4 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":13353,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_et_pb_use_builder":"","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[105],"tags":[],"class_list":["post-14840","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-public-procurement"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/arlatighislandi.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14840","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/arlatighislandi.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/arlatighislandi.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/arlatighislandi.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/arlatighislandi.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=14840"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/arlatighislandi.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14840\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/arlatighislandi.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/13353"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/arlatighislandi.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=14840"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/arlatighislandi.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=14840"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/arlatighislandi.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=14840"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}