{"id":14203,"date":"2025-02-21T10:55:02","date_gmt":"2025-02-21T08:55:02","guid":{"rendered":"https:\/\/arlatighislandi.it\/ag_nova\/nomadi-digitali-ingresso-in-italia-e-aspetti-contributivi-e-fiscali\/"},"modified":"2026-02-23T12:17:47","modified_gmt":"2026-02-23T10:17:47","slug":"nomadi-digitali-ingresso-in-italia-e-aspetti-contributivi-e-fiscali","status":"publish","type":"ag_nova","link":"https:\/\/arlatighislandi.it\/en\/ag_nova\/nomadi-digitali-ingresso-in-italia-e-aspetti-contributivi-e-fiscali\/","title":{"rendered":"Nomadi digitali \u2013 ingresso in Italia e aspetti contributivi e fiscali"},"content":{"rendered":"<p style=\"font-weight: 400;\"><em>Introduzione<\/em><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">La tecnologia digitale e la realizzazione di assetti organizzativi \u2018flessibili\u2019 e adattivi hanno favorito i processi di mobilit\u00e0 internazionale dei lavoratori e la sperimentazione di modalit\u00e0 innovative di svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 di lavoro. In tale contesto di trasformazione del tessuto socio-economico oltre che giuridico, \u00e8 emblematica la figura del \u2018nomade digitale\u2019, soluzione organizzativa che meglio pu\u00f2 conciliare le necessit\u00e0 dell\u2019impresa e del lavoratore.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Il presente approfondimento mira a definire il composito quadro normativo che disciplina detta particolare figura di lavoratore, prendendo in esame:<\/p>\n<ul>\n<li>il tema della qualificazione giuridica del rapporto di lavoro instaurato con un \u2018nomade digitale\u2019;<\/li>\n<li>le modalit\u00e0 d\u2019ingresso in Italia del lavoratore straniero, disciplinate dal D.M. 29 febbraio 2024;<\/li>\n<li>i regimi contributivo e fiscale applicabili al rapporto di lavoro.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Resta sin d\u2019ora inteso che il \u2018nomade digitale\u2019 pu\u00f2 fare ingresso in Italia per svolgervi attivit\u00e0 di lavoro autonomo anche quando il committente non sia residente nel territorio dello Stato.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><em>Qualificazione di \u2018nomade digitale\u2019 \u2013 Requisiti soggettivi<\/em><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><em>\u00a0<\/em>\u00c8 definito \u2018nomade digitale\u2019 il lavoratore cittadino di uno Stato non appartenente all\u2019Unione Europea che svolga un\u2019attivit\u00e0 lavorativa di natura autonoma altamente qualificata attraverso l\u2019utilizzo di strumenti tecnologici che consentano di svolgere l\u2019attivit\u00e0 di lavoro da remoto (art. 27, c. 1, lett. q-<em>bis<\/em>) e c. 1-<em>sexies<\/em> del D.Lgs. n. 286\/1998).<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">L\u2019attivit\u00e0 di lavoro affidata al lavoratore straniero \u00e8 giudicata altamente qualificata quando questi risulti essere in possesso alternativamente:<\/p>\n<ol>\n<li>di un titolo di studio universitario rilasciato dall\u2019autorit\u00e0 competente dello Stato nel quale \u00e8 stato conseguito e attestante, in alternativa: i) il completamento di un percorso d\u2019istruzione superiore di durata almeno triennale o ii) il riconoscimento di una qualificazione professionale di livello post-secondario a completamento di un corso d\u2019istruzione e qualificazione di durata almeno triennale o corrispondente almeno al livello di qualifica \u2018EQF6\u2019 (raccomandazione del Consiglio dell\u2019Unione Europea del 22 maggio 2017). A tale livello di qualifica \u00e8 riconducibile il lavoratore in possesso di conoscenze e abilit\u00e0 tali da consentirgli di gestire attivit\u00e0 o progetti tecnico\/professionali complessi, assumendosi i) la responsabilit\u00e0 di decisioni in contesti di lavoro o di studio imprevedibili nonch\u00e9 ii) la responsabilit\u00e0 di gestire lo sviluppo professionale di persone e gruppi;<\/li>\n<li>dei requisiti soggettivi previsti dalla legislazione italiana per l\u2019esercizio di professioni regolamentate (D.Lgs. n. 206\/2007);<\/li>\n<li>di una qualifica professionale superiore, attestata da almeno cinque anni di esperienza professionale e di livello paragonabile ad un titolo d\u2019istruzione universitario, sempre che detta qualifica risulti pertinente alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o nell\u2019offerta vincolante;<\/li>\n<li>di una qualifica professionale superiore attestata da almeno 3 anni di esperienza professionale acquisita nei 7 anni precedenti la presentazione della domanda di rilascio della Carta blu UE, per quanto riguarda dirigenti e specialisti nel settore delle tecnologie dell\u2019informazione e della comunicazione.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><em>Modalit\u00e0 d\u2019ingresso e condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno<\/em><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><em>\u00a0<\/em>L\u2019ingresso e il soggiorno in Italia di un nomade digitale \u00e8 consentito a condizione che il lavoratore:<\/p>\n<ul>\n<li>disponga di un reddito minimo annuo non inferiore al triplo del livello minimo previsto per l\u2019esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria nazionale. Attualmente, il diritto all\u2019esenzione \u00e8 riconosciuto al soggetto che abbia un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro nel caso sia in presenza di un coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (D.M. 11 dicembre 2009);<\/li>\n<li>disponga di un\u2019assicurazione sanitaria e d\u2019idonea documentazione relativa alla propria soluzione alloggiativa;<\/li>\n<li>dimostri un\u2019esperienza pregressa di almeno 6 mesi nell\u2019ambito dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa da svolgere come nomade digitale;<\/li>\n<li>sia in possesso di un contratto di lavoro di natura autonoma, cos\u00ec come di un\u2019offerta vincolante, purch\u00e9 trattasi di un\u2019attivit\u00e0 lavorativa altamente qualificata.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Nel caso in cui il lavoratore intenda svolgere la propria attivit\u00e0 in Italia per un periodo:<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">\u2013\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0superiore a 90 giorni, l\u2019ingresso e il soggiorno sono consentiti al di fuori delle quote d\u2019ingresso individuate con cadenza annuale ai sensi dell\u2019art. 3, c. 4 del D.Lgs. n. 286\/1998;<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">\u2013\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0inferiore o pari a 90 giorni, \u00e8 comunque necessario il rilascio del visto d\u2019ingresso e del permesso di soggiorno.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Allo straniero che munito del visto abbia fatto ingresso in Italia \u00e8 rilasciato il permesso di soggiorno secondo le modalit\u00e0 ordinarie (art. 5 del D.Lgs. n. 286\/1998). In particolare, il permesso di soggiorno deve essere richiesto direttamente alla questura della provincia in cui lo straniero si trova entro 8 giorni lavorativi dall\u2019ingresso nel territorio dello Stato.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Il permesso di soggiorno reca la dicitura \u2018Nomade digitale \u2013 Lavoratore da remoto\u2019 ed \u00e8 rilasciato per un periodo non superiore a un anno. Laddove sussistano le condizioni e i requisiti per il rilascio, il permesso di soggiorno \u00e8 rinnovabile annualmente.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">La questura comunica per via telematica il rilascio del permesso di soggiorno al \u2018nomade digitale\u2019:<\/p>\n<ul>\n<li>all\u2019Ispettorato del lavoro territorialmente competente, trasmettendo altres\u00ec copia del contratto di lavoro;<\/li>\n<li>alle competenti sedi territoriali dell\u2019INPS e dell\u2019INAIL per le verifiche di competenza. Come meglio precisato in seguito con riguardo al regime di sicurezza sociale applicabile, si precisa che, laddove in vigore, al \u2018nomade digitale\u2019 si applicano le disposizioni dettate in materia dalla convenzione bilaterale stipulata tra l\u2019Italia e lo Stato di cittadinanza del lavoratore. In carenza di tale convenzione, \u00e8 applicata la disciplina previdenziale e assicurativa prevista dalla legislazione italiana;<\/li>\n<li>all\u2019Agenzia delle Entrate. Il codice fiscale attribuito al \u2018nomade digitale\u2019 \u00e8 generato e comunicato dalla questura in sede di rilascio del permesso di soggiorno. Il \u2018nomade digitale\u2019 \u00e8 altres\u00ec tenuto a richiedere all\u2019AdE l\u2019attribuzione di un numero di partita IVA, che rimarr\u00e0 invariato fino al momento della cessazione dell\u2019attivit\u00e0 in Italia (art. 35 del D.P.R. n. 633\/1972).<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Il visto d\u2019ingresso \u00e8 rifiutato o, se gi\u00e0 rilasciato, \u00e8 revocato, nel caso in cui il committente residente nel territorio italiano risulti condannato negli ultimi 5 anni, anche con sentenza non definitiva, ivi compresa quella di patteggiamento (art. 444 del cod. proc. pen.), per il reato (art. 22, c. 5-bis del D.Lgs. n. 286\/1998):<\/p>\n<ol>\n<li>di favoreggiamento dell\u2019immigrazione clandestina verso l\u2019Italia e dell\u2019emigrazione clandestina dall\u2019Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivit\u00e0 illecite;<\/li>\n<li>d\u2019intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell\u2019art. 603-bis del cod. pen.;<\/li>\n<li>di occupazione di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero di permesso di soggiorno scaduto (art. 22, c. 12 del D.Lgs. n. 286\/1998).<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"font-weight: 400;\">A tal fine, il \u2018nomade digitale\u2019 richiedente \u00e8 tenuto a presentare all\u2019ufficio diplomatico-consolare competente, unitamente alla domanda di rilascio del visto d\u2019ingresso, una dichiarazione sottoscritta dal committente, corredata da copia del suo documento di riconoscimento in corso di validit\u00e0, che attesti l\u2019assenza di condanne a suo carico negli ultimi 5 anni per i reati di cui alle precedenti numeri 1), 2) e 3).<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Il permesso di soggiorno non \u00e8 rilasciato o, se gi\u00e0 rilasciato, \u00e8 revocato quando:<\/p>\n<ul>\n<li>vengano meno i requisiti o le condizioni di cui al presente decreto;<\/li>\n<li>manchino o vengano a mancare i requisiti richiesti per l\u2019ingresso e il soggiorno dello straniero nel territorio dello Stato.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Il permesso di soggiorno gi\u00e0 rilasciato \u00e8 altres\u00ec revocato quando non siano osservate le disposizioni di carattere fiscale e contributivo vigenti nell\u2019ordinamento nazionale.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Il permesso di soggiorno non \u00e8 rilasciato e il visto d\u2019ingresso \u00e8 revocato se, all\u2019esito delle verifiche svolte dalla questura competente, il datore di lavoro risulti essere stato condannato negli ultimi 5 anni per i reati anzidetti.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><em>Regime contributivo<\/em><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Per quanto riguarda il regime contributivo del \u2018nomade digitale\u2019, data la qualificazione di lavoratore autonomo, non risulta applicabile l\u2019Accordo Quadro multilaterale in materia di telelavoro transfrontaliero abituale, come previsto dallo stesso Accordo all\u2019art. 2, par. 3, ma occorre fare riferimento alla legislazione di sicurezza sociale dello Stato di residenza del lavoratore. In particolare, come gi\u00e0 anticipato (art. 5, D.M. 29 febbraio 2024 del Ministero dell\u2019Interno):<\/p>\n<ul>\n<li>nel caso in cui il suddetto Stato ha stipulato una convenzione bilaterale con l\u2019Italia, si applicano le disposizioni in materia di sicurezza sociale dalla stessa dettate;<\/li>\n<li>nel caso in cui il suddetto Stato non abbia stipulato con l\u2019Italia una convenzione in materia di sicurezza sociale, si applica la disciplina previdenziale e assicurativa prevista dalla legislazione italiana.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Nel caso in cui il \u2018nomade digitale\u2019 sia cittadino del Regno Unito, a partire dal 1\u00b0 gennaio 2021 e per 15 anni, salvo proroghe, sono applicabili le disposizioni previste dal Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale (<em>Protocol on social security coordination<\/em>), stipulato dall\u2019Unione europea e dal Regno Unito nell\u2019ambito dell\u2019Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (<em>Trade and Cooperation Agreement<\/em>).<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><em>Residenza fiscale<\/em><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Il \u2018nomade digitale\u2019 pu\u00f2 risultare residente fiscalmente in Italia, e quindi essere soggetto alla tassazione italiana, (art. 2, c. 2 del TUIR, per come modificato dall\u2019art. 1 del D.Lgs. n. 209\/2023), qualora per la maggior parte del periodo d\u2019imposta, corrispondente a 183 giorni, anche non consecutivi, in un anno (ovvero 184 giorni quando trattasi di anno bisestile):<\/p>\n<ol>\n<li>abbia la residenza nel territorio dello Stato ai sensi del codice civile. Al riguardo, si consideri che la nozione civilistica di residenza si compone di un i) elemento oggettivo, consistente nella permanenza in un luogo per un periodo prolungato apprezzabile, anche se non prevalente sul piano quantitativo, e di un ii) elemento soggettivo, riscontrabile quando la persona manifesti l\u2019intenzione di abitare stabilmente in un luogo ed essa sia evincibile dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali, familiari e affettive (Corte di Cassazione, sentenza 15 febbraio 2021, n. 3841);<\/li>\n<li>abbia il domicilio nel territorio dello Stato. Dal 1\u00b0 gennaio 2024 per \u2018domicilio\u2019 deve intendersi \u2018il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona\u2019. A tal proposito, l\u2019AdE, con la circolare n. 20\/2024, ha precisato che nel novero di relazioni familiari e personali sono comprese: i) le relazioni disciplinate da disposizioni di legge, come, ad esempio, il rapporto di coniugio o l\u2019unione civile, \u00a0nonch\u00e9 ii) le relazioni personali \u2018stabili\u2019 &#8211; quali la \u2018convivenza\u2019 -, da cui si evinca un radicamento con il territorio;<\/li>\n<li>risulti essere presente nel territorio dello Stato, comprendendo nel computo, come detto, anche le frazioni di giorno. Tale criterio, introdotto dal 1\u00b0 gennaio 2024 dall\u2019art. 1 del D.Lgs. n. 209\/2023 \u00e8 autonomo (cio\u00e8, di per s\u00e9 sufficiente a determinare la residenza fiscale in Italia) e oggettivo (meramente fattuale), verificato sulla sola base della presenza fisica in Italia, anche per periodi non continuativi e prescindendo dalle ragioni che l\u2019hanno determinata.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><em>Applicazione del regime impatriati<\/em><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Nel caso in cui il \u2018nomade digitale\u2019 mantenga la residenza fiscale in Italia per almeno 4 anni, potrebbe trovare applicazione il regime fiscale speciale per i lavoratori stranieri impatriati quando il lavoratore risulti essere in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dall\u2019art. 5 del D.Lgs. n. 209\/2023 e di seguito riportati:<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">1) non risulti essere stato fiscalmente residente in Italia nei 3 periodi d\u2019imposta precedenti il trasferimento della residenza fiscale. Nel caso in cui il lavoratore presti l\u2019attivit\u00e0 di lavoro in Italia in favore i) dello stesso soggetto presso il quale \u00e8 stato impiegato nel periodo trascorso all\u2019estero prima del trasferimento della residenza fiscale ovvero ii) di un soggetto appartenente allo stesso gruppo, il requisito minimo di permanenza all\u2019estero \u00e8 pari a:<\/p>\n<ul>\n<li>6 periodi d\u2019imposta, nel caso in cui il lavoratore non sia stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;<\/li>\n<li>7 periodi d\u2019imposta, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all\u2019estero, \u00e8 stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti i) tra i quali intercorre un rapporto di controllo diretto o indiretto o ii) che siano sottoposti al comune controllo, diretto o indiretto, esercitato da altro soggetto (art. 2359, c. 1, n. 1) cod. civ.);<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"font-weight: 400;\">2)\u00a0 mantenga la residenza fiscale in Italia per almeno 4 anni,<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">3) \u00a0vanti un\u2019elevata qualificazione o specializzazione, essendo in possesso:<\/p>\n<ul>\n<li>di un titolo d\u2019istruzione superiore rilasciato dall\u2019autorit\u00e0 competente nel Paese dove esso \u00e8 stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e della relativa qualifica professionale superiore, come rientrante nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011 e successive modificazioni, attestata dal paese di provenienza e riconosciuta in Italia (art. 1, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 108\/2012);<\/li>\n<li>dei requisiti previsti per l\u2019esercizio di professioni regolamentate (D.Lgs. n. 206\/2007).<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Nell\u2019ipotesi in cui il regime fiscale speciale trovi applicazione, il reddito prodotto dal lavoratore concorre per non pi\u00f9 di 5 periodi d\u2019imposta alla formazione del reddito fiscalmente imponibile nella misura del 50% del suo ammontare e nel limite massimo di 600.000 euro.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Fermo restando il limite complessivo annuo di 600.000 \u20ac, i redditi prodotti in Italia dal lavoratore \u2018impatriato\u2019 concorrono alla formazione del reddito imponibile nella pi\u00f9 favorevole misura del 40% del loro ammontare nell\u2019ipotesi in cui:<\/p>\n<ul>\n<li>abbia trasferito la residenza fiscale in Italia con un figlio minore;<\/li>\n<li>sia nato un figlio durante il periodo di applicazione del regime fiscale speciale ovvero, in concomitanza di detto periodo, il lavoratore abbia adottato un figlio minore di et\u00e0.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Per il \u2018nomade digitale\u2019 che abbia la residenza fiscale in Italia e quivi svolga l\u2019attivit\u00e0 di docente o ricercatore, potrebbe trovare applicazione il regime fiscale di favore che prevede l&#8217;esclusione dal reddito di lavoro autonomo del 90% degli emolumenti percepiti (art. 44 del D.L. n. 78\/2010).<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Per poter accedere al predetto beneficio devono ricorrere le seguenti condizioni (AdE, circolare n. 17\/2017):<\/p>\n<ul>\n<li>il possesso di titolo di studio universitario o equiparato;<\/li>\n<li>lo svolgimento di documentata attivit\u00e0 di ricerca o docenza all\u2019estero presso centri di ricerca pubblici o privati o universit\u00e0 per almeno 2 anni continuativi. Sul punto, si considerano organismi di ricerca le entit\u00e0 pubbliche o private \u2013 ad esempio, universit\u00e0 e istituti di ricerca &#8211; la cui finalit\u00e0 principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attivit\u00e0 di ricerca, nonch\u00e9 le entit\u00e0 che svolgono anche attivit\u00e0 economiche, purch\u00e9 queste siano contabilmente distinte da quelle di ricerca.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Come da ultimo precisato dall\u2019Agenzia delle Entrate con risposta ad interpello n. 16\/2025, il suddetto regime fiscale in favore di docenti e ricercatori \u00e8 compatibile con quello previsto per i lavoratori impatriati. Infatti, in assenza di un&#8217;espressa previsione normativa che precluda la possibilit\u00e0, per i lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, di applicare contemporaneamente pi\u00f9 regimi agevolativi, un contribuente che al rientro in Italia svolga un&#8217;attivit\u00e0 di ricerca ed eserciti anche un&#8217;attivit\u00e0 di lavoro autonomo ha facolt\u00e0 di applicare:<\/p>\n<ul>\n<li>l\u2019agevolazione fiscale in favore dei ricercatori, di cui all&#8217;art. 44 del D.L. 78\/2010 in relazione ai redditi legati all&#8217;attivit\u00e0 di ricerca;<\/li>\n<li>l\u2019agevolazione fiscale in favore dei lavoratori impatriati, di cui all&#8217;art. 5 del D.L. n. 209\/2023 con riferimento al reddito di lavoro autonomo.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><em>Si rimane a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore confronto si dovesse ritenere opportuno.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Introduzione La tecnologia digitale e la realizzazione di assetti organizzativi \u2018flessibili\u2019 e adattivi hanno favorito i processi di mobilit\u00e0 internazionale dei lavoratori e la sperimentazione di modalit\u00e0 innovative di svolgimento\u2026<\/p>\n","protected":false},"author":66,"featured_media":0,"template":"","meta":{"_acf_changed":false,"_et_pb_use_builder":"","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","inline_featured_image":false,"footnotes":""},"tags":[],"categorie_agnova":[30],"class_list":["post-14203","ag_nova","type-ag_nova","status-publish","hentry","categorie_agnova-approfondimento-en"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/arlatighislandi.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/ag_nova\/14203","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/arlatighislandi.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/ag_nova"}],"about":[{"href":"https:\/\/arlatighislandi.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ag_nova"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/arlatighislandi.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/66"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/arlatighislandi.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/ag_nova\/14203\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":14204,"href":"https:\/\/arlatighislandi.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/ag_nova\/14203\/revisions\/14204"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/arlatighislandi.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=14203"}],"wp:term":[{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/arlatighislandi.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=14203"},{"taxonomy":"categorie_agnova","embeddable":true,"href":"https:\/\/arlatighislandi.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categorie_agnova?post=14203"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}