{"id":14199,"date":"2024-11-18T09:10:40","date_gmt":"2024-11-18T07:10:40","guid":{"rendered":"https:\/\/arlatighislandi.it\/ag_nova\/buoni-pasto-i-criteri-di-corresponsione-tra-disciplina-e-prassi\/"},"modified":"2026-02-23T12:16:49","modified_gmt":"2026-02-23T10:16:49","slug":"buoni-pasto-i-criteri-di-corresponsione-tra-disciplina-e-prassi","status":"publish","type":"ag_nova","link":"https:\/\/arlatighislandi.it\/en\/ag_nova\/buoni-pasto-i-criteri-di-corresponsione-tra-disciplina-e-prassi\/","title":{"rendered":"Buoni pasto: i criteri di corresponsione tra disciplina e prassi"},"content":{"rendered":"<p><strong>Introduzione<\/strong><\/p>\n<p>Il tema del riconoscimento dei c.d. ticket restaurant \u00e8 piuttosto dibattuto in giurisprudenza. Quest\u2019ultima oscilla costantemente tra orientamenti che riconoscono il diritto del lavoratore a percepire il buono pasto a prescindere dalla resa effettiva della prestazione lavorativa a posizioni che negano tale diritto, non ritenendo il ticket restaurant un elemento costitutivo della retribuzione<br \/>\nIl presente approfondimento si pone l\u2019obiettivo di esaminare alcune delle ipotesi in cui il riconoscimento del buono pasto nei confronti del lavoratore non sia strettamente connesso alla resa della prestazione lavorativa o non possa essere considerato come un servizio sostitutivo della mensa aziendale in senso stretto<\/p>\n<p>Ci riferiamo a quelle fattispecie in cui vi sia assenza della prestazione lavorativa (si pensi alle ipotesi del godimento delle ferie annuali) ovvero alle ipotesi in cui la prestazione lavorativa venga resa al di fuori dei locali aziendali (lavoro agile) e ancora, nel caso in cui tale prestazione si collochi in un arco temporale della giornata lavorativa ove non \u00e8 ricompresa la pausa pranzo (part time).<\/p>\n<p>Infine, verranno comparati alcuni Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro \u2013 i pochi che si sono occupati di regolamentare l\u2019istituto &#8211; \u00a0per confrontare eventuali differenze di trattamento rispetto agli orientamenti giurisprudenziali ed alla prassi amministrativa.<\/p>\n<p><strong>La natura del buono pasto: elemento retributivo o servizio sostitutivo della mensa?<\/strong><\/p>\n<p>In merito alla natura attribuibile ai buoni pasto, in mancanza di un\u2019esplicita previsione normativa, occorre fare riferimento a quanto disposto dalla giurisprudenza e dalla prassi amministrativa.<br \/>\nL\u2019attuale normativa (Decreto del Presidente del Consiglio del 18 novembre 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 17 gennaio 2006, recante disposizioni in materia di affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa) definisce all&#8217;art. 2, comma 1, lett. c), il buono pasto come <em>&#8220;il documento di legittimazione, anche in forma elettronica&#8221;, avente determinate caratteristiche che attribuisce al possessore, ai sensi dell&#8217;art. 2002 del codice civile, il diritto ad ottenere dagli esercizi convenzionati la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, con esclusione di qualsiasi prestazione in denaro&#8221;<\/em>.<br \/>\nParte della giurisprudenza e l\u2019Agenzia delle Entrate qualificano il buono pasto come <u>un\u2019erogazione volontaria<\/u> di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con quelle quotidiane del lavoratore (Cass., sent., n. 5547\/2021), escludendo a priori la natura tipica di componente retributiva.<br \/>\nCoerentemente con questa impostazione, per l\u2019Agenzia delle Entrate, il buono pasto assolve la funzione peculiare di provvedere, o almeno di concorrere, alla copertura del costo economico legato alla consumazione del pasto durante la pausa pranzo in assenza di un servizio di mensa aziendale (Nota AdE del 21 gennaio 2013.)<\/p>\n<p>Un orientamento della Corte di Cassazione (Cass. Sent. n. 20087\/2008, n. 14290\/2012, n. 14388\/2016, n. 31137\/2019), in linea con quanto precede, non considera il buono pasto come un elemento costitutivo della retribuzione, ma lo riconduce a un trattamento occasionale collegato al mero prolungamento della prestazione lavorativa oltre il periodo in cui \u00e8 prevista (e garantita) la pausa pranzo. Sulla scorta di tale orientamento, quindi, si dovrebbe considerare la funzione del buono pasto esclusivamente riconducibile alla garanzia della fruizione del pasto per il lavoratore, nell\u2019ambito della di lui giornata lavorativa, che abbia una durata e un\u2019articolazione tali da rendere necessaria l\u2019effettuazione della pausa pranzo stessa, ove non vi sia un servizio di mensa aziendale garantito dal datore di lavoro.<\/p>\n<p>Tale orientamento pare, quindi, confermare come i ticket restaurant non costituiscano un istituto legato allo svolgimento delle mansioni del lavoratore e non rappresentino in alcun modo un corrispettivo volto a compensare la prestazione lavorativa resa dal lavoratore, collocandosi quindi al di fuori del rapporto sinallagmatico tra prestazione lavorativa e retribuzione, facendo s\u00ec che l\u2019attribuzione di natura retributiva ai buoni pasto venga esclusa a priori, salvo che la contrattazione collettiva disponga diversamente.<\/p>\n<p><em>Le disposizioni del TUIR: il buono pasto quale prestazione sostitutiva del vitto<\/em><\/p>\n<p>Anche il T.U.I.R. (<em>Testo Unico delle Imposte sul Reddito<\/em>) statuisce all\u2019art. 51, c.2, lett. c), del D.P.R. 917\/1986 che non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente:<\/p>\n<p>\u201c\u2026 <em>le <u>prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto<\/u> fino all&#8217;importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica\u2026\u201d<br \/>\n<\/em><br \/>\nAppare chiaro che proprio ai fini dell\u2019applicabilit\u00e0 della soglia di esenzione, per il Legislatore il buono pasto debba essere concesso in assenza di un servizio di mensa organizzato dal datore di lavoro. Al contrario, nel caso in cui sia previsto il servizio mensa da parte del datore di lavoro e contestualmente venisse erogato ai lavoratori il buono pasto, non si configurerebbero le ragioni sostitutive previste dal citato art. 51, c.2, lett. c), determinando in tal senso l\u2019intero assoggettamento fiscale e contributivo del valore nominale riferito al singolo buono pasto concesso in godimento.<\/p>\n<p>Ma vedremo nel prosieguo che anche l\u2019AdE \u00e8 ritornata sui propri pass, non ritenendo essenziali le ragioni sostitutive del servizio di mensa ai fini dell\u2019erogazione dei ticket restaurant<\/p>\n<p>In aggiunta alle ragioni sostitutive di cui al punto che precede \u2013 stante il silenzio della normativa attuale \u2013 vi \u00e8 un secondo presupposto ormai ritenuto come consolidato dalla giurisprudenza e, soprattutto, dalla prassi amministrativa (AdE., Circ. n. 326\/E\/1997; AdE., Circ., n. 188\/E\/1998; AdE., Circ. n. 5\/E\/2018.), a cui risulta subordinata l\u2019esenzione del valore nominale del buono pasto. Quest\u2019ultimo, infatti, non concorre a formare il reddito da lavoro dipendente se l\u2019erogazione interessa la generalit\u00e0 dei lavoratori dipendenti ovvero categorie omogenee degli stessi, escludendo pertanto qualsiasi erogazione <em>ad personam<\/em> dei buoni pasto, costituendo in tal senso dei vantaggi solo per alcuni e ben individuati lavoratori, con il conseguente assoggettamento fiscale e contributivo dell\u2019intero valore nominale del buono pasto.<\/p>\n<p><strong>Buoni pasto concessi durante le ferie<\/strong><\/p>\n<p>Come anticipato nelle premesse del presente approfondimento, parte della giurisprudenza \u00e8 anche giunta a conclusioni diametralmente opposte a quelle finora evidenziate, propendendo per attribuire al buono pasto natura spiccatamente retributiva<\/p>\n<p>Infatti, sulla base delle decisioni della Corte di Giustizia (cfr. CGUE 20 gennaio 2009 C-350\/06 e C-520\/06)\u2013 secondo cui la retribuzione corrisposta durante i giorni di ferie deve assicurare un trattamento paragonabile a quello dei giorni lavorativi ordinari \u2013 la Corte di Cassazione (Cass., ord., n.25840\/2024.) ha recentemente confermato il diritto dei lavoratori alla corresponsione dei buoni pasto, anche durante i periodi di assenza dal lavoro per la fruizione delle ferie.<br \/>\nPertanto, secondo la Corte, la retribuzione feriale deve comprendere qualsiasi importo collegato alla esecuzione delle mansioni e correlato allo \u201cstatus\u201d personale e professionale del dipendente.<\/p>\n<p>Tuttavia, \u00e8 anche vero che il Legislatore Europeo ritiene che la retribuzione da corrispondere in occasione delle ferie sia da intendersi come <em>\u201cl\u2019importo che comprende qualsiasi emolumento pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento all\u2019esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore\u201d<\/em>. (Art. 7, Direttiva Europea 2003\/88\/CE.)<br \/>\nTale valutazione sembra che non sia stata presa in considerazione dalla Suprema Corte nel momento in cui ha previsto la maturazione dei buoni pasto durante le ferie.<\/p>\n<p><strong>Buoni pasto concessi ai lavoratori part time<\/strong><\/p>\n<p>Fermo restando il requisito relativo al necessario riconoscimento dei buoni pasto alla generalit\u00e0 dei dipendenti ovvero a categorie omogenee degli stessi, l\u2019Agenzia delle Entrate (AdE, circ., n. 118\/2006.) ha assunto una posizione favorevole rispetto alla corresponsione dei buoni pasto anche ai lavoratori la cui prestazione di lavoro venga svolta in regime di part time.<\/p>\n<p>Il gi\u00e0 citato D.P.C.M. prevede, infatti, all&#8217;art. 5, comma 1, lett. c), che i <em>&#8220;buoni pasto siano utilizzati, durante la giornata lavorativa anche se domenicale o festiva, esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempi pieno o parziale, anche qualora l&#8217;orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto, nonch\u00e9&#8217; dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato&#8221;<\/em>.<br \/>\nLa previsione normativa sopra richiamata prevede, di fatto, la possibilit\u00e0 che anche in favore dei dipendenti assunti a tempo parziale, con un&#8217;articolazione dell&#8217;orario di lavoro che non prevede una pausa per il pranzo, possano essere corrisposti buoni pasto da parte del datore di lavoro.<\/p>\n<p>Si deve ritenere che la nuova normativa abbia tenuto conto del fatto che la realt\u00e0 lavorativa \u00e8 sempre pi\u00f9 caratterizzata da forme di lavoro flessibili<\/p>\n<p>Per tale ragione, secondo l\u2019AdE, i buoni pasto riconosciuti ai lavoratori part time rientrano nel regime di esenzione fiscale e contributivo anche se gli stessi lavoratori siano tenuti a rendere la prestazione lavorativa in un determinato periodo della giornata che non prevede il diritto alla pausa pranzo, seppur venendo meno l\u2019esigenza \u201csostitutiva\u201d considerata prima come <em>condicio sine qua non <\/em>sia per l\u2019accesso al regime fiscale di favore, che per l\u2019erogazione dei buoni pasto stessi.<\/p>\n<p><strong>Buoni pasto durante lavoro agile<\/strong><\/p>\n<p>Come noto, per lavoro agile si intende una modalit\u00e0 di esecuzione della prestazione lavorativa in assenza di vincoli orari o spaziali e con un&#8217;organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro, che pu\u00f2 essere resa in parte all\u2019interno dei locali aziendali ed in parte all\u2019esterno senza una postazione fissa un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori all\u2019interno dell\u2019azienda.<\/p>\n<p>Pertanto, considerando l\u2019ipotesi in cui la prestazione lavorativa venga svolta al di fuori dei locali aziendali \u2013 sia che essa avvenga presso il domicilio del lavoratore o meno \u2013 il lavoratore non \u00e8 obbligato a rendere la prestazione in un orario comprensivo della pausa pranzo ed in un luogo (la sede di lavoro) diverso dalla propria abitazione.<br \/>\nNello svolgimento dello smart working viene lasciata al lavoratore la possibilit\u00e0 di organizzare la propria prestazione lavorativa in piena autonomia anche e soprattutto con riferimento ai tempi di svolgimento del lavoro, che non vengono scanditi dalle direttive del datore di lavoro, venendo rimessa al lavoratore anche la possibilit\u00e0 di interrompere la prestazione lavorativa per godere della pausa pranzo a sua discrezione (fermo restando l\u2019obbligo di garantire la prestazione durante determinate fasce orarie ipoteticamente concordate in sede aziendale o individuale).<br \/>\nIn tale contesto, secondo la giurisprudenza (Tribunale di Venezia sent. n. 1069\/2020) ha negato\u00a0ai lavoratori in smart working\u00a0il diritto a ricevere i buoni pasto, in quanto non costituirebbero un trattamento necessariamente conseguente alla prestazione di lavoro in quanto tale, ma piuttosto un beneficio conseguente alle modalit\u00e0 concrete di\u00a0organizzazione dell\u2019orario di lavoro.<\/p>\n<p>Secondo i giudici,\u00a0per la maturazione dei buoni pasto\u00a0\u00e8 necessario che l\u2019orario di lavoro sia organizzato con\u00a0specifiche scadenze orarie\u00a0che portino il lavoratore a consumare il pasto al di fuori dell\u2019orario di servizio.<br \/>\nMa in modalit\u00e0 di lavoro agile il lavoratore \u00e8 libero di organizzare come meglio crede lo svolgimento della prestazione dal punto di vista temporale, pertanto i predetti presupposti non sussisterebbero.<br \/>\nIl Tribunale, poi, richiama l\u2019orientamento della\u00a0Corte di Cassazione, secondo cui\u00a0<em>\u201cil buono pasto \u00e8 un beneficio che non viene attribuito senza scopo, in quanto la sua corresponsione \u00e8 finalizzata a far s\u00ec che, nell\u2019ambito dell\u2019organizzazione di lavoro, si possano conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoro, al quale viene cos\u00ec consentita, laddove non sia previsto un servizio mensa, la fruizione del pasto al fine di garantire allo stesso il benessere fisico necessario per la prosecuzione dell\u2019attivit\u00e0 lavorati<\/em>va\u201d\u00a0(Cass. n. 31137\/2019).<\/p>\n<p>Al netto di quanto finora anticipato, occorre altres\u00ec tenere in considerazione il fatto che la disciplina del lavoro agile, ferme restando le tutele garantite dal D.lgs. 81\/2017, \u00e8 rimessa all\u2019accordo delle parti sia a livello collettivo che individuale, lasciando un ampio margine di discrezionalit\u00e0 alle parti sottoscrittrici dell\u2019accordo in merito alla corresponsione del buono pasto anche durante le giornate in cui la prestazione lavorativa viene resa in modalit\u00e0 agile e ove non ricorrano nei fatti le esigenze sostitutive precedentemente citate.<\/p>\n<p><strong><br \/>\nI buoni pasto nei diversi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL)<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<table border=\"1\" cellspacing=\"1\" cellpadding=\"1\">\n<colgroup>\n<col width=\"393\" \/>\n<col width=\"292\" \/><\/colgroup>\n<tbody>\n<tr>\n<td class=\"xl67\" rowspan=\"4\">CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO (CCNL)<\/td>\n<td class=\"xl65\" rowspan=\"3\" width=\"292\">DISPOSIZIONI RELATIVE AI BUONI PASTO<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td class=\"xl69\" rowspan=\"3\" width=\"292\" height=\"84\">\u2026 ai lavoratori viene corrisposto un buono pasto per ogni giornata intera di effettiva presenza con rientro pomeridiano dal luned\u00ec al gioved\u00ec.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td class=\"xl71\" rowspan=\"2\" height=\"65\">CCNL Assicurazioni &#8211; ANIA; Art. 96<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td class=\"xl71\" rowspan=\"3\" height=\"89\">CCNL Credito &#8211; ABI; Art. 53<\/td>\n<td class=\"xl70\" rowspan=\"3\" width=\"292\">\u2026 a ciascun lavoratore spetta, per ogni giornata in cui effettua la pausa, un buono giornaliero per la consumazione del pasto.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td class=\"xl71\" rowspan=\"2\" height=\"115\">CCNL Autorimesse e noleggio autoveicoli; Art. 45<\/td>\n<td class=\"xl72\" rowspan=\"2\" width=\"292\">\u2026 nelle giornate effettivamente prestate di lavoro agile viene erogata l\u2019indennit\u00e0 mensa ove esiste, ovvero il ticket restaurant, ovvero, in caso di prestazioni in altra sede aziendale, la possibilit\u00e0 di fruire dei servizi mensa se presenti.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>Per concludere quindi \u2013 analizzando le diverse disposizioni previste dai contratti collettivi sopra riportati a titolo esemplificativo \u2013 \u00e8 possibile desumere come anche le parti sociali hanno inteso legare in generale la corresponsione del buono basto all\u2019effettuazione o della pausa pranzo (collocata all\u2019interno dell\u2019orario lavorativo) ovvero all\u2019effettiva presenza in sede con rientro pomeridiano sul posto di lavoro. Con l\u2019unica eccezione del CCNL \u201cAutorimesse e noleggio autoveicoli\u201d, il quale prevede la corresponsione del buono pasto anche se non vi \u00e8 presenza effettiva in sede, derogando al principio generale confermato anche dalla giurisprudenza e disponendo un trattamento di miglior favore per i lavoratori appartenenti a tale settore.<br \/>\nAppare superfluo sottolineare che in ogni caso l\u2019autonomia delle parti in sede di negoziazione nelle fasi di instaurazione del rapporto di lavoro lascia ampio margine di manovra circa il riconoscimento o meno dei buoni pasto.<\/p>\n<p>Tuttavia, una volta riconosciuti i ticket restaurant al lavoratore, diventa piuttosto difficile per il datore di lavoro decidere di interrompere tale erogazione, se non in presenza di comprovate ragioni giustificatrici che non possono tuttavia prescindere da una lineare e chiara regolamentazione dei presupposti di corresponsione del buono pasto.<br \/>\nCi\u00f2 anche al fine di non ingenerare prassi \u201cconsolidate\u201d che creano nel lavoratore un legittimo affidamento circa gli elementi costitutivi del proprio \u201cpacchetto retributivo\u201d nel quale egli sicuramente considerer\u00e0 anche i ticket restaurant<\/p>\n<p><em><br \/>\nSi rimane a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore confronto si dovesse ritenere opportuno. <\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Introduzione Il tema del riconoscimento dei c.d. ticket restaurant \u00e8 piuttosto dibattuto in giurisprudenza. 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