{"id":14195,"date":"2024-10-18T09:09:58","date_gmt":"2024-10-18T07:09:58","guid":{"rendered":"https:\/\/arlatighislandi.it\/ag_nova\/dirigente-e-amministratore-di-societa-compatibilita-tra-le-due-funzioni\/"},"modified":"2026-02-23T12:16:07","modified_gmt":"2026-02-23T10:16:07","slug":"dirigente-e-amministratore-di-societa-compatibilita-tra-le-due-funzioni","status":"publish","type":"ag_nova","link":"https:\/\/arlatighislandi.it\/en\/ag_nova\/dirigente-e-amministratore-di-societa-compatibilita-tra-le-due-funzioni\/","title":{"rendered":"Dirigente e amministratore di societ\u00e0: compatibilit\u00e0 tra le due funzioni"},"content":{"rendered":"<p style=\"font-weight: 400;\">La figura del dirigente ha una definizione giuridica molto sfumata e sommaria: l\u2019art. 2095 c.c., nel limitarsi a suddividere i lavoratori subordinati in &#8220;<em>dirigenti, quadri, impiegati e operai<\/em>&#8220;, non fornisce una precisa delimitazione della figura dirigenziale.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Una descrizione pi\u00f9 compiuta \u00e8 riportata nei vari CCNL che regolamentano il rapporto di lavoro dirigenziale: ai sensi del CCNL per i dirigenti di aziende del Terziario \u2013 Manageritalia, sono dirigenti quei lavoratori i quali, &#8220;<em>rispondendo direttamente all&#8217;imprenditore o ad altro dirigente a ci\u00f2 espressamente delegato, svolgono funzioni aziendali di elevato grado di professionalit\u00e0, con ampia autonomia e discrezionalit\u00e0 e iniziativa e col potere di imprimere direttive a tutta l&#8217;impresa o ad una sua parte autonoma<\/em>&#8220;; in senso del tutto analogo, ai sensi del CCNL per i dirigenti di aziende industriali \u2013 Federmanager, sono dirigenti i lavoratori <em>&#8220;per i quali sussistano le condizioni di subordinazione di cui all&#8217;art. 2094 del cod.civ. e che ricoprono nell&#8217;azienda un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalit\u00e0, autonomia e potere decisionale ed esplicano le loro funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell&#8217;impresa<\/em>&#8220;.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Caratteristica fondante del rapporto di lavoro dirigenziale, oltre all\u2019elevata professionalit\u00e0 ed al ruolo di primissimo piano nel raggiungimento degli obiettivi dell\u2019impresa, \u00e8 dunque la subordinazione.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">L\u2019amministratore di societ\u00e0 invece, ai sensi dell\u2019art. 2298 c.c., \u00e8 colui che esercita &#8220;<em>la rappresentanza della societ\u00e0<\/em>&#8221; ed il potere di &#8220;<em>compiere tutti gli atti che rientrano nell&#8217;oggetto sociale, salve le limitazioni che risultano dall&#8217;atto costitutivo o dalla procura<\/em>&#8220;. Non esiste alcuna definizione giuridica diretta della natura lavorativa della prestazione dell\u2019amministratore; se ne pu\u00f2 desumere una sostanziale equiparazione alla collaborazione coordinata e continuativa, sia pur <em>sui generis,<\/em> in considerazione dell\u2019inclusione dei compensi percepiti dagli amministratori tra i redditi equiparati a quelli da lavoro dipendente ai sensi dell\u2019art. 50, c. 1 lett. c-bis del TUIR, ed il versamento dei relativi contributi alla gestione separata Inps, ex art. 2, c. 26, L. n. 335\/1995.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Allo stesso modo, la stessa Corte di Cassazione si guarda bene dal definire il rapporto tra societ\u00e0 ed amministratore in termini propriamente lavoristici; Il rapporto che lega l\u2019amministratore all&#8217;impresa \u00e8, nei termini della S.C., un rapporto di immedesimazione organica, che non pu\u00f2 essere qualificato in termini contrattuali &#8211; ovvero n\u00e9 come semplice mandato, n\u00e9 come rapporto di lavoro subordinato, n\u00e9 come collaborazione coordinata e continuativa &#8211; ma con l&#8217;accettazione della carica, per mezzo del quale l&#8217;amministratore si immedesima organicamente nella societ\u00e0 acquisendo tutti i poteri e i doveri che per legge e per statuto sono attribuiti all\u2019Organo (Cass. S.U. 20 gennaio 2017, n. 1545).<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Coesistenza<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Chiarite le specificit\u00e0 delle due distinte funzioni, possiamo osservare che un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale riconosce come lecita, in linea di principio, la contemporanea configurazione di un incarico di amministratore e di un rapporto di lavoro subordinato di natura dirigenziale, a condizione che le funzioni riconducibili alla posizione di amministratore e quelli connessi all&#8217;incarico dirigenziale siano opportunamente distinti (cfr. Cass. 9 gennaio 2004, n. 11978).<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Oltre alla necessaria distinzione tra le cariche attinenti alle due posizioni, \u00e8 altrettanto fondamentale che il dirigente non si trovi ad essere, per cos\u00ec dire, \u201ccapo di s\u00e9 stesso\u201d \u2013 ovvero, per dirla in termini meno crudi, che il dirigente non ricopra la posizione di amministratore unico, n\u00e9 quella di amministratore delegato svincolato dal potere di direzione e controllo del Consiglio di amministrazione (cfr. Cass. 11 gennaio 2001, n. 299; Cass. 8 febbraio 1999, n. 291).<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">A completamento e riepilogo di quanto sopra osservato, l\u2019Inps, con messaggio n. 3359 del 17 settembre 2019, ha fornito una compiuta descrizione delle condizioni alle quali la carica di amministratore \u00e8 compatibile con un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della medesima societ\u00e0:<\/p>\n<ul>\n<li>il potere deliberativo deve essere affidato all\u2019organo collegiale di amministrazione della societ\u00e0 nel suo complesso, o ad altro organo sociale che espressione della volont\u00e0 imprenditoriale;<\/li>\n<li>deve sussistere la prova di un vincolo di subordinazione, ossia l\u2019assoggettamento del lavoratore al potere di supremazia gerarchica di un altro soggetto, nonostante la carica sociale ricoperta dal lavoratore\/amministratore;<\/li>\n<li>il soggetto deve svolgere concretamente mansioni estranee al rapporto organico con la societ\u00e0.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Ferma restando l&#8217;assoluta incompatibilit\u00e0 tra la carica di socio unico\/amministratore unico ed un rapporto di lavoro subordinato, l&#8217;Inps si sofferma sulla carica di amministratore delegato, osservando che la compatibilit\u00e0 tra tale carica e lo status di lavoratore subordinato dipende da quanto previsto nella delega conferita dal Consiglio di amministrazione. In particolare:<\/p>\n<ul>\n<li>la presenza di una delega generale (con facolt\u00e0 di agire senza consenso del Consiglio di amministrazione) \u00e8 assolutamente incompatibile con un rapporto di lavoro subordinato;<\/li>\n<li>in presenza di deleghe specifiche e limitate, o atti di conferimento del mero potere di rappresentanza, l&#8217;amministratore pu\u00f2 intrattenere con la medesima societ\u00e0 un rapporto di lavoro subordinato. Al fine della valutazione della compatibilit\u00e0 in esame, l\u2019Istituto precisa che rilevano:<\/li>\n<\/ul>\n<ol>\n<li>i rapporti tra organo delegato e Consiglio di amministrazione;<\/li>\n<li>il numero degli Amministratori delegati;<\/li>\n<li>la facolt\u00e0 di azione congiunta e\/o disgiunta dei delegati;<\/li>\n<li>la presenza di elementi comprovanti il vincolo di subordinazione.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Inquadramento contributivo<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Se da un lato non suscita alcun dubbio o perplessit\u00e0 l\u2019obbligo di versare al dirigente la relativa contribuzione al fondo pensioni lavoratori dipendenti, oltre che ai fondi di previdenza complementare previsti dalla contrattazione collettiva applicabile, non altrettanto evidente \u00e8 la necessit\u00e0, o meno, di versare alla gestione separata Inps la contribuzione relativa all\u2019incarico di amministratore.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">L\u2019obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps \u00e8 previsto, ai sensi dell\u2019art. 1, c. 203 della L. n. 662\/1996, per i soggetti che:<\/p>\n<ol>\n<li><em>siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e\/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;<\/em><\/li>\n<li><em>abbiano la piena responsabilit\u00e0 dell&#8217;impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non \u00e8 richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonch\u00e9&#8217; per i soci di societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata;<\/em><\/li>\n<li><em>partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualit\u00e0 e prevalenza;<\/em><\/li>\n<li><em>siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e\/o siano iscritti in albi, registri o ruoli&#8221;.<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Presupposto per l&#8217;iscrizione del socio amministratore alla gestione commercianti \u00e8, pertanto, la partecipazione attiva dell&#8217;amministrazione al ciclo produttivo della societ\u00e0, in maniera abituale e prevalente; solo nel caso l&#8217;attribuzione della carica non implichi una partecipazione all&#8217;attivit\u00e0 materiale ed esecutiva dell&#8217;azienda &#8211; o laddove la partecipazione all&#8217;azienda si svolga interamente sotto la veste (formale e sostanziale) del rapporto di lavoro dirigenziale, senza un compenso per l&#8217;attivit\u00e0 di amministratore &#8211; non sar\u00e0 prevista l&#8217;iscrizione alla gestione separata (cfr. Cass., ordinanza n. 1759 del 27 gennaio 2021).<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><em>Si rimane a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore confronto si dovesse ritenere opportuno.<\/em><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><em>\u00a0<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La figura del dirigente ha una definizione giuridica molto sfumata e sommaria: l\u2019art. 2095 c.c., nel limitarsi a suddividere i lavoratori subordinati in \"dirigenti, quadri, impiegati e operai\", non fornisce\u2026<\/p>\n","protected":false},"author":66,"featured_media":0,"template":"","meta":{"_acf_changed":false,"_et_pb_use_builder":"","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","inline_featured_image":false,"footnotes":""},"tags":[],"categorie_agnova":[30],"class_list":["post-14195","ag_nova","type-ag_nova","status-publish","hentry","categorie_agnova-approfondimento-en"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/arlatighislandi.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/ag_nova\/14195","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/arlatighislandi.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/ag_nova"}],"about":[{"href":"https:\/\/arlatighislandi.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ag_nova"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/arlatighislandi.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/66"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/arlatighislandi.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/ag_nova\/14195\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":14196,"href":"https:\/\/arlatighislandi.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/ag_nova\/14195\/revisions\/14196"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/arlatighislandi.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=14195"}],"wp:term":[{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/arlatighislandi.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=14195"},{"taxonomy":"categorie_agnova","embeddable":true,"href":"https:\/\/arlatighislandi.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categorie_agnova?post=14195"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}