{"id":14191,"date":"2024-04-24T00:00:00","date_gmt":"2024-04-23T22:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/arlatighislandi.it\/ag_nova\/novita-in-tema-di-ingresso-e-soggiorno-in-italia-di-lavoratori-stranieri-altamente-qualificati\/"},"modified":"2026-02-23T12:15:07","modified_gmt":"2026-02-23T10:15:07","slug":"novita-in-tema-di-ingresso-e-soggiorno-in-italia-di-lavoratori-stranieri-altamente-qualificati","status":"publish","type":"ag_nova","link":"https:\/\/arlatighislandi.it\/en\/ag_nova\/novita-in-tema-di-ingresso-e-soggiorno-in-italia-di-lavoratori-stranieri-altamente-qualificati\/","title":{"rendered":"Novit\u00e0 in tema di ingresso e soggiorno in Italia di lavoratori stranieri altamente qualificati"},"content":{"rendered":"<p><strong>Introduzione<\/strong><\/p>\n<p>Con D.M. 29 febbraio 2024, vigente dal 5 aprile 2024, il Ministero dell\u2019Interno ha individuato i requisiti soggettivi e rese note le modalit\u00e0 per l\u2019ingresso e il soggiorno di lavoratori stranieri cittadini di Stati non appartenenti all\u2019Unione europea che svolgano un\u2019attivit\u00e0 lavorativa altamente qualificata attraverso l\u2019utilizzo di strumenti tecnologici che consentano di svolgere l\u2019attivit\u00e0 da remoto in via:<\/p>\n<p>&#8211; autonoma, trattandosi di \u2018nomadi digitali\u2019 ai sensi dell&#8217;art. 27, c. 1, lett. q-<em>bis<\/em>) e c. 1-sexies del D.Lgs. n. 286\/1998<\/p>\n<p>o<\/p>\n<p>&#8211; subordinata per un datore di lavoro, anche laddove questa abbia la sede legale al di fuori del territorio italiano; in tal caso, i lavoratori sono denominati \u2018lavoratori da remoto\u2019. Nel novero di \u2018lavoratori da remoto\u2019 sono altres\u00ec ricompresi i collaboratori che abbiano costituito un rapporto di collaborazione che si concreti in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalit\u00e0 di esecuzione sono organizzate dal committente (art. 2 del D.Lgs. n. 81\/2015).<\/p>\n<p>Quando svolgano l\u2019attivit\u00e0 in Italia, a tali lavoratori \u00e8 consentito l\u2019ingresso senza che sia necessario richiedere il rilascio del nulla osta al lavoro.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Definizione di lavoratore altamente qualificato<\/strong><\/p>\n<p>Per lavoratore altamente qualificato s\u2019intende il lavoratore straniero che risulti essere in possesso alternativamente:<\/p>\n<p>a)\u00a0\u00a0\u00a0 di un titolo d\u2019istruzione superiore di livello terziario (ossia di un titolo di studio universitario) rilasciato dall\u2019autorit\u00e0 competente dello Stato nel quale \u00e8 stato conseguito e attestante:<\/p>\n<ul>\n<li>il completamento di un percorso d\u2019istruzione superiore di durata almeno triennale o<\/li>\n<li>il riconoscimento di una qualificazione professionale di livello post secondario a completamento di un corso d\u2019istruzione e qualificazione di durata almeno triennale o corrispondente almeno al livello di qualifica \u2018EQF6\u2019, al quale \u00e8 riconducibile il lavoratore in possesso di conoscenze e abilit\u00e0 tali da consentirgli di \u2018gestire attivit\u00e0 o progetti tecnico\/professionali complessi, assumendosi la responsabilit\u00e0 di decisioni in contesti di lavoro o di studio imprevedibili. Assumersi la responsabilit\u00e0 di gestire lo sviluppo professionale di persone e gruppi\u2019;<\/li>\n<\/ul>\n<p>b)\u00a0\u00a0\u00a0 dei requisiti previsti per l\u2019esercizio di professioni regolamentate (D.Lgs. n. 206\/2007);<\/p>\n<p>c)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 di una qualifica professionale superiore, attestata da almeno cinque anni di esperienza professionale e di livello paragonabile ai titoli d\u2019istruzione universitario, sempre che questa risulti pertinente alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o nell\u2019offerta vincolante;<\/p>\n<p>d)\u00a0\u00a0\u00a0 di una qualifica professionale superiore attestata da almeno tre anni di esperienza professionale pertinente acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della domanda di rilascio della Carta blu UE, per quanto riguarda dirigenti e specialisti nel settore delle tecnologie dell\u2019informazione e della comunicazione (ISCO-08, n. 133 e n. 25).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Requisiti per il rilascio del visto d\u2019ingresso e del permesso di soggiorno<\/strong><\/p>\n<p>\u00c8 consentito l\u2019ingresso e il soggiorno dei \u2018nomadi digitali\u2019 e dei \u2018lavoratori da remoto\u2019 a condizione che:<\/p>\n<ul>\n<li>dispongano di un reddito minimo annuo non inferiore al triplo del livello minimo previsto per l\u2019esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. Il diritto all\u2019esenzione \u00e8 riconosciuto al soggetto che abbia un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro nel caso di coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (<a href=\"https:\/\/www.salute.gov.it\/portale\/esenzioni\/dettaglioContenutiEsenzioni.jsp?lingua=italiano&amp;id=1019&amp;area=esenzioni&amp;menu=vuoto#:~:text=Disoccupati%20e%20loro%20familiari%20a,per%20ogni%20figlio%20a%20carico.\">Esenzioni per reddito (salute.gov.it)<\/a>);<\/li>\n<li>dispongano di un\u2019assicurazione sanitaria;<\/li>\n<li>dispongano di idonea documentazione relativa all\u2019alloggio;<\/li>\n<li>dimostrino un\u2019esperienza pregressa di almeno sei mesi nell\u2019ambito dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa da svolgere come nomade digitale o lavoratore da remoto;<\/li>\n<li>siano in possesso di un contratto di lavoro o di collaborazione ovvero la relativa offerta vincolante, per lo svolgimento di un\u2019attivit\u00e0 lavorativa altamente qualificata.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Nel caso in cui detti lavoratori intendano svolgere la propria attivit\u00e0 in Italia per un periodo:<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 superiore a 90 giorni, l\u2019ingresso e il soggiorno sono consentiti al di fuori delle quote d\u2019ingresso individuate con cadenza annuale (art. 3, c. 4 del D.Lgs. n. 286\/1998);<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 inferiore o pari a 90 giorni, \u00e8 comunque necessario il rilascio del visto di ingresso e del permesso di soggiorno.<\/p>\n<p>Il richiedente \u00e8 tenuto a presentare all\u2019ufficio diplomatico-consolare competente, unitamente alla domanda di rilascio del visto d\u2019ingresso, una dichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro, corredata da copia del documento di riconoscimento in corso di validit\u00e0, attestante l\u2019assenza di condanne a suo carico negli ultimi cinque anni per i reati di cui alle precedenti lettere a), b) e c) (art. 22, c. 5-bis del D.Lgs. n. 286\/1998).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Modalit\u00e0 per il rilascio del permesso di soggiorno<\/strong><\/p>\n<p>Allo straniero in possesso del visto d\u2019ingresso \u00e8 rilasciato il permesso di soggiorno secondo le modalit\u00e0 ordinarie previste dal D.Lgs. n. 286\/1998. In particolare, il permesso di soggiorno deve essere richiesto direttamente alla questura della provincia in cui lo straniero si trova entro 8 giorni lavorativi dall\u2019ingresso nel territorio dello Stato e:<\/p>\n<ul>\n<li>reca la dicitura \u2018nomade digitale &#8211; lavoratore da remoto\u2019;<\/li>\n<li>\u00e8 rilasciato per un periodo non superiore a un anno. Lo stesso \u00e8 comunque\u00a0 \u00a0 \u00a0 rinnovabile annualmente laddove permangano le condizioni e i requisiti per il rilascio.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La questura comunica per via telematica il rilascio del permesso di soggiorno:<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 all\u2019Ispettorato del lavoro territorialmente competente, trasmettendo altres\u00ec copia del contratto di lavoro o di collaborazione;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 alle competenti sedi territoriali dell\u2019INPS e dell\u2019INAIL per le verifiche di competenza. Con riguardo al regime di sicurezza sociale applicabile si precisa che, laddove sottoscritta, al lavoratore da remoto o al nomade digitale si applicano le disposizioni dettate in materia dalla convenzione bilaterale stipulata tra l\u2019Italia e lo Stato di cittadinanza del lavoratore. In carenza di tale convenzione, si applica la disciplina previdenziale e assicurativa prevista dalla legislazione italiana;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 all\u2019Agenzia delle Entrate. Il codice fiscale attribuito al nomade digitale e al lavoratore da remoto \u00e8 generato e comunicato dalla questura in sede di rilascio del permesso di soggiorno. Il nomade digitale richiede altres\u00ec l\u2019attribuzione di un numero di partita IVA ai sensi dell\u2019art. 35 del D.P.R. n. 633\/1972.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Ipotesi di revoca del visto di soggiorno e del permesso di soggiorno<\/strong><\/p>\n<p>Il visto d\u2019ingresso \u00e8 rifiutato o, se gi\u00e0 rilasciato, \u00e8 revocato, nel caso in cui il datore di lavoro o il committente residente nel territorio italiano risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, ivi compresa quella di patteggiamento (art. 444 del cod. proc. pen.), per i reati di:<\/p>\n<p>a)\u00a0\u00a0\u00a0 favoreggiamento dell\u2019immigrazione clandestina verso l\u2019Italia e dell\u2019emigrazione clandestina dall\u2019Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivit\u00e0 illecite;<\/p>\n<p>b)\u00a0\u00a0\u00a0 intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell\u2019art. 603-bis del cod. pen.;<\/p>\n<p>c)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 reato che si integra nel caso in cui il datore di lavoro occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero di permesso di soggiorno scaduto (art. 22, c. 12 del D.Lgs. n. 286\/1998).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il permesso di soggiorno non \u00e8 rilasciato o, se gi\u00e0 rilasciato, \u00e8 revocato quando:<\/p>\n<ul>\n<li>vengano meno i requisiti o le condizioni di cui al presente decreto;<\/li>\n<li>manchino o vengano a mancare i requisiti richiesti per l\u2019ingresso e il soggiorno dello straniero nel territorio dello Stato.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il permesso di soggiorno gi\u00e0 rilasciato \u00e8 altres\u00ec revocato quando non sono osservate le disposizioni di carattere fiscale e contributivo vigenti nell\u2019ordinamento nazionale.<\/p>\n<p>Il permesso di soggiorno non \u00e8 rilasciato e il visto d\u2019ingresso \u00e8 revocato se, all\u2019esito delle verifiche svolte dalla questura competente, il datore di lavoro risulti essere stato condannato negli ultimi cinque anni per reati elencati al paragrafo denominato \u2018Requisiti di ingresso e soggiorno\u2019.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Coordinamento con l\u2019accordo quadro in materia di sicurezza sociale sul telelavoro transfrontaliero e il regime fiscale speciale per lavoratori impatriati<\/strong><\/p>\n<p>La disciplina dettata dal decreto ministeriale in esame deve essere opportunamente coordinata con l\u2019Accordo Quadro multilaterale sull\u2019applicazione dell\u2019art. 16, par. 1 del regolamento (CE) n. 883\/2004 nel caso di telelavoro transfrontaliero abituale, sottoscritto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 28 dicembre 2023 e vigente a far data dal 1\u00b0 gennaio 2024. L\u2019accordo, che si applica anche a taluni Stati non facenti parte dell\u2019Unione europea (Svizzera, Finlandia, Norvegia e Liechtenstein), stabilisce che nel caso in cui il lavoratore svolga abitualmente attivit\u00e0 di telelavoro transfrontaliero nello Stato di residenza in misura inferiore al 50% del tempo di lavoro complessivo pu\u00f2 comunque essere assoggettato alla legislazione di sicurezza sociale dello Stato in cui il datore di lavoro ha la sede legale o il domicilio.<\/p>\n<p>Per \u2018telelavoro transfrontaliero\u2019 si intende un\u2019attivit\u00e0 che pu\u00f2 essere svolta da qualsiasi luogo e pu\u00f2 essere eseguita presso i locali o la sede del datore di lavoro, e che presenta le seguenti caratteristiche:<\/p>\n<p>a)\u00a0\u00a0\u00a0 \u00e8 svolta in uno o pi\u00f9 Stati membri diversi da quello in cui sono situati i locali o la sede del datore di lavoro;<\/p>\n<p>b)\u00a0\u00a0\u00a0 si basa su tecnologie che permettono al lavoratore di rimanere connesso con l\u2019infrastruttura aziendale, con le parti interessate o con i clienti nel caso di lavoratore autonomo (art. 1, lett. c)).<\/p>\n<p>L\u2019Accordo si applica ai lavoratori che svolgono abitualmente attivit\u00e0 di telelavoro transfrontaliero a condizione che la loro residenza sia in uno Stato firmatario e che la sede legale o il domicilio dell\u2019impresa siano situati in un altro Stato firmatario (art. 2, par. 1).<\/p>\n<p>A titolo esemplificativo, nel caso in cui un soggetto svolga attivit\u00e0 di telelavoro per il 40% del tempo lavorativo nello Stato di residenza (Stato A) e per il 60% nello Stato dove il datore di lavoro ha la sede legale (Stato B). Laddove entrambi gli Stati (A e B) siano firmatari \u00e8 possibile applicare la legislazione dello Stato in cui ha sede il datore di lavoro (Stato B) laddove il lavoratore ne faccia espressa richiesta e a condizione che il datore di lavoro sia d\u2019accordo (art. 3).<\/p>\n<p>La domanda deve essere presentata dal datore di lavoro all\u2019istituzione competente dello Stato membro dove questi ha la sede legale o il domicilio e, ove accolta, consnete di applicare il regime contributivo del lugoo in cui il datore di lavoro ha sede legale o domicilio per un periodo massimo di 3 anni alla volta, con possibilit\u00e0 di proroga previa presentazione di nuova richiesta (INPS, mess. n. 1072\/2024).<\/p>\n<p>Qualora le parti non si avvalgano della possibilit\u00e0 di invocare l\u2019applicazione dell\u2019Accordo, si applica la legislazione di sicurezza sociale dello Stato di residenza del lavoratore (art. 13, par. 1, lett. a) del regolamento (CE) n. 883\/2004 e art. 14, par. 8 e 10 del regolamento (CE) n. 987\/2009).<\/p>\n<p>\u00c8 opportuno precisare che l\u2019Accordo quadro non si applica ai lavoratori autonomi e cio\u00e8, per quanto qui d\u2019interesse, ai \u2018nomadi digitali\u2019.<\/p>\n<p>Inoltre, nel caso in cui il lavoratore straniero s\u2019impegni a mantenere la residenza fiscale in Italia per almeno quattro anni, potrebbe trovare applicazione il regime fiscale speciale per i lavoratori impatriati, per effetto del quale il reddito prodotto da un lavoratore subordinato o autonomo concorre alla formazione del reddito fiscalmente imponibile nella sola misura del 50 per cento del suo ammontare e nel limite massimo di 600mila euro (art. 5 del D.Lgs. n. 209\/2023).<\/p>\n<p>Pi\u00f9 precisamente, il lavoratore straniero pu\u00f2 beneficiare del regime fiscale di favore a condizione che:<\/p>\n<p>1)\u00a0\u00a0\u00a0 non risulti essere stato fiscalmente residente in Italia nei tre periodi d\u2019imposta precedenti il trasferimento della residenza fiscale. Nel caso in cui il lavoratore presti l\u2019attivit\u00e0 di lavoro in Italia in favore i) dello stesso soggetto presso il quale \u00e8 stato impiegato nel periodo trascorso all\u2019estero prima del trasferimento della residenza fiscale ovvero ii) di un soggetto appartenente allo stesso gruppo, il requisito minimo di permanenza all\u2019estero \u00e8 pari a:<\/p>\n<ul>\n<li>6 periodi d\u2019imposta, nel caso in cui il lavoratore non sia stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo,<\/li>\n<li>7 periodi d\u2019imposta, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all\u2019estero, \u00e8 stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Si considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti i) tra i quali intercorre un rapporto di controllo diretto o indiretto o ii) che siano sottoposti al comune controllo, diretto o indiretto, esercitato da altro soggetto (art. 2359, c. 1, num. 1) cod. civ.);<\/p>\n<p>2)\u00a0\u00a0\u00a0 mantenga la residenza fiscale in Italia per almeno 4 anni.<\/p>\n<p>3)\u00a0\u00a0\u00a0 vanti un\u2019elevata qualificazione o specializzazione, essendo in possesso:<\/p>\n<ul>\n<li>di un titolo d\u2019istruzione superiore rilasciato dall\u2019autorit\u00e0 competente nel Paese dove esso \u00e8 stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e della relativa qualifica professionale superiore, come rientrante nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011 e successive modificazioni, attestata dal paese di provenienza e riconosciuta in Italia (art. 1, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 108\/2012),<\/li>\n<li>dei requisiti previsti per l\u2019esercizio di professioni regolamentate (D.Lgs. n. 206\/2007).<\/li>\n<\/ul>\n<p>Fermo restando il limite complessivo annuo di 600mila euro, i redditi prodotti in Italia dal lavoratore impatriato che sia in possesso dei requisiti soggettivi di cui sopra concorrono alla formazione del reddito imponibile nella pi\u00f9 favorevole misura del 40 per cento del loro ammontare nell\u2019ipotesi in cui:<\/p>\n<ul>\n<li>il lavoratore trasferisca la residenza fiscale in Italia con un figlio minore;<\/li>\n<li>al lavoratore sia nato un figlio durante il periodo di applicazione del regime fiscale speciale ovvero, in concomitanza di detto periodo, il lavoratore abbia adottato un figlio minore di et\u00e0.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>Si rimane a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore confronto si dovesse ritenere opportuno.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Introduzione Con D.M. 29 febbraio 2024, vigente dal 5 aprile 2024, il Ministero dell\u2019Interno ha individuato i requisiti soggettivi e rese note le modalit\u00e0 per l\u2019ingresso e il soggiorno di\u2026<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"template":"","meta":{"_acf_changed":false,"_et_pb_use_builder":"","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","inline_featured_image":false,"footnotes":""},"tags":[],"categorie_agnova":[30],"class_list":["post-14191","ag_nova","type-ag_nova","status-publish","hentry","categorie_agnova-approfondimento-en"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/arlatighislandi.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/ag_nova\/14191","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/arlatighislandi.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/ag_nova"}],"about":[{"href":"https:\/\/arlatighislandi.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ag_nova"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/arlatighislandi.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/arlatighislandi.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/ag_nova\/14191\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":14192,"href":"https:\/\/arlatighislandi.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/ag_nova\/14191\/revisions\/14192"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/arlatighislandi.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=14191"}],"wp:term":[{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/arlatighislandi.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=14191"},{"taxonomy":"categorie_agnova","embeddable":true,"href":"https:\/\/arlatighislandi.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categorie_agnova?post=14191"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}