{"id":14189,"date":"2024-04-18T00:00:00","date_gmt":"2024-04-17T22:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/arlatighislandi.it\/ag_nova\/lavoro-straordinario-obbligatorieta-della-prestazione\/"},"modified":"2026-02-23T12:14:44","modified_gmt":"2026-02-23T10:14:44","slug":"lavoro-straordinario-obbligatorieta-della-prestazione","status":"publish","type":"ag_nova","link":"https:\/\/arlatighislandi.it\/en\/ag_nova\/lavoro-straordinario-obbligatorieta-della-prestazione\/","title":{"rendered":"Lavoro straordinario: obbligatoriet\u00e0 della prestazione"},"content":{"rendered":"<p>Il presente intervento esamina il tema, di notevole rilievo nella concreta gestione quotidiana del personale dipendente, dell\u2019obbligatoriet\u00e0 o meno dello svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario per i lavoratori, delle modalit\u00e0 e del perimetro entro cui il datore di lavoro \u00e8 tenuto ad operare per richiederne lo svolgimento, e di eventuali limiti alla facolt\u00e0 aziendale di imporlo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em><strong>Normativa applicabile<\/strong><\/em><\/p>\n<p>Il lavoro straordinario \u00e8 regolamentato dall&#8217;art. 5 del D.lgs. n. 66\/2003, che in buona sostanza delega l&#8217;effettiva, compiuta regolamentazione alla contrattazione collettiva, limitandosi a stabilire che questo deve essere &#8220;contenuto&#8221;; che &#8211; in difetto di disciplina collettiva applicabile &#8211; \u00e8 ammesso &#8220;soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali&#8221;; che &#8211; sempre salvo diverse disposizioni collettive &#8211; ne \u00e8 prevista l&#8217;applicazione, senza stretta necessit\u00e0 di accordo tra le parti, anche in:<\/p>\n<ul>\n<li>casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilit\u00e0 di fronteggiarle attraverso l&#8217;assunzione di altri lavoratori;<\/li>\n<li>\u00a0casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;<\/li>\n<li>\u00a0eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attivit\u00e0 produttiva, nonch\u00e9 allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti (&#8230;) e in tempo utile alle rappresentanze sindacali aziendali&#8221;.<\/li>\n<\/ul>\n<p>L\u2019art. 5 stabilisce, inoltre, che questo debba &#8220;essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro&#8221;, ferma restando la possibilit\u00e0 per i contratti collettivi di prevedere, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni, la fruizione di riposi compensativi.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em><strong>Contrattazione collettiva<\/strong><\/em><br \/>\nL&#8217;obbligatoriet\u00e0 del lavoro straordinario, che il legislatore &#8211; come abbiamo visto &#8211; non ha espressamente previsto per la generalit\u00e0 dei lavoratori, \u00e8 invece specificamente introdotta dalla generalit\u00e0 dei contratti collettivi.<br \/>\n\u00c8 il caso, solo per citare i CCNL pi\u00f9 diffusi, dell&#8217;industria metalmeccanica privata (<em>&#8220;nessun lavoratore pu\u00f2 rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro straordinario, notturno e festivo&#8221;); del settore terziario &#8211; distribuzione e servizi (&#8220;\u00e8 facolt\u00e0 del datore di lavoro di richiedere prestazioni d&#8217;opera straordinarie a carattere individuale nel limite di 250 ore annue&#8221;); dell&#8217;industria chimica (&#8220;nessun lavoratore, salvo giustificati motivi individuali di impedimento, pu\u00f2 esimersi dall&#8217;effettuare, nei limiti previsti dalla Legge e dal presente CCNL, prestazioni eccedenti o straordinarie nonch\u00e9 lavoro notturno, festivo e, per le attivit\u00e0 e con le modalit\u00e0 concordate a livello aziendale, il lavoro in regime di reperibilit\u00e0&#8221;) e del settore turismo-pubblici esercizi (&#8220;I lavoratori non potranno esimersi, senza giustificato motivo, dal prestare lavoro straordinario&#8221;).<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em><strong>Orientamenti giurisprudenziali<\/strong><\/em><br \/>\nLa Corte di Cassazione ha osservato che, <em>\u201cquando la contrattazione collettiva preveda la facolt\u00e0 del datore di lavoro di richiedere prestazioni straordinarie, l&#8217;esercizio di tale facolt\u00e0 deve intendersi affidato, in ragione dei poteri direzionali di questo e della corrispondente subordinazione del dipendente, alla discrezionalit\u00e0 dello stesso datore di lavoro\u201d, con la conseguenza che, secondo l&#8217;art. 2697 c.c., grava sul lavoratore \u201cl&#8217;onere di provare, a giustificazione del rifiuto di corrispondere alla richiesta, una inaccettabile arbitrariet\u00e0 della medesima\u201d<\/em> (Cass. 5 agosto 2003, n. 11821).<\/p>\n<p>Con recente sentenza (n. 10623 del 20 aprile 2023), la Corte di cassazione ha confermato la legittimit\u00e0 del licenziamento disciplinare del lavoratore che si rifiuti sistematicamente di eseguire prestazioni di lavoro straordinario in spregio alla direttiva aziendale adottata per ragioni produttive conformemente alle disposizioni del contratto collettivo applicabile, ravvisando in tale comportamento un <em>\u201cprolungato contegno del dipendente improntato all\u2019assenza di spirito collaborativo, alla pervicace violazione di un obbligo imposto da una previsione aziendale nonch\u00e9 alla plateale noncuranza degli interessi della impresa datrice di lavoro\u201d.\u00a0<\/em><\/p>\n<p>La Suprema Corte, segnatamente, rigetta la tesi difensiva proposta dal lavoratore, secondo cui il licenziamento sarebbe stato da considerarsi illegittimo, stante l&#8217;assenza di una specifica previsione collettiva nel senso della sanzionabilit\u00e0 del rifiuto di prestare lavoro straordinario con il provvedimento del licenziamento disciplinare (nella fattispecie, giustificato motivo soggettivo) , ritenendo invece accertato il notevole inadempimento del lavoratore nel giudizio di merito, e rimarcando comunque il carattere meramente esemplificativo delle fattispecie sanzionabili con il licenziamento previste dal contratto collettivo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em><strong>Eccezioni<\/strong><\/em><br \/>\nIl diritto del datore di lavoro di disporre lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario trova un esplicito limite disposto, a tutela dei lavoratori studenti; ai sensi dell\u2019art. 10, c. 1, Legge n. 300\/1970, questi \u2013 laddove \u201ciscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali\u201d hanno infatti diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e, per esplicita disposizione di legge, \u201cnon sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali\u201d.<br \/>\nL\u2019ordinamento non prevede alcun\u2019altra specifica e diretta eccezione alla facolt\u00e0 del datore di lavoro \u2013 nei limiti previsti dal D.lgs. n. 66\/2003 e dalla contrattazione collettiva applicabile \u2013 di imporre prestazioni di lavoro straordinario. Ciononostante, possiamo comunque dedurre alcune possibili eccezioni a questo principio generale.<\/p>\n<p>In primo luogo, la Legge n. 977\/1967 stabilisce (art. 18, c. 2) che l\u2019orario di lavoro dei lavoratori di et\u00e0 inferiore a 18 anni non pu\u00f2 superare le 8 ore giornalieri e le 40 ore settimanali; previsione questa che, possiamo osservare, comporta sostanzialmente un implicito divieto di lavoro straordinario, sia pure mantenendo un minimo margine per lo svolgimento di prestazioni straordinarie nel caso in cui il contratto collettivo preveda un orario di lavoro settimanale inferiore a 40 ore.<\/p>\n<p>Quanto poi ai lavoratori disabili, ferma restando la loro sostanziale equiparazione a qualsiasi altro dipendente anche ai fini delle norme che disciplinano il lavoro straordinario (e l\u2019orario di lavoro in generale), va segnalata la possibilit\u00e0 che il medico incaricato del servizio di sorveglianza sanitaria possa dichiarare il lavoratore inidoneo, o solo parzialmente idoneo allo svolgimento di prestazioni eccedenti il normale orario lavorativo, limitando o impedendo la facolt\u00e0 del datore di lavoro di richiedere lavoro straordinario.<\/p>\n<p><em>Si rimane a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore confronto si dovesse ritenere opportuno.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il presente intervento esamina il tema, di notevole rilievo nella concreta gestione quotidiana del personale dipendente, dell\u2019obbligatoriet\u00e0 o meno dello svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario per i lavoratori, delle\u2026<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"template":"","meta":{"_acf_changed":false,"_et_pb_use_builder":"","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","inline_featured_image":false,"footnotes":""},"tags":[],"categorie_agnova":[30],"class_list":["post-14189","ag_nova","type-ag_nova","status-publish","hentry","categorie_agnova-approfondimento-en"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/arlatighislandi.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/ag_nova\/14189","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/arlatighislandi.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/ag_nova"}],"about":[{"href":"https:\/\/arlatighislandi.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ag_nova"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/arlatighislandi.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/arlatighislandi.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/ag_nova\/14189\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":14190,"href":"https:\/\/arlatighislandi.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/ag_nova\/14189\/revisions\/14190"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/arlatighislandi.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=14189"}],"wp:term":[{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/arlatighislandi.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=14189"},{"taxonomy":"categorie_agnova","embeddable":true,"href":"https:\/\/arlatighislandi.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categorie_agnova?post=14189"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}