{"id":14187,"date":"2024-04-04T00:00:00","date_gmt":"2024-04-03T22:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/arlatighislandi.it\/ag_nova\/premi-di-risultato-e-tassazione-agevolata-ambito-condizioni-di-operativita-e-criticita-applicative\/"},"modified":"2026-02-23T12:14:23","modified_gmt":"2026-02-23T10:14:23","slug":"premi-di-risultato-e-tassazione-agevolata-ambito-condizioni-di-operativita-e-criticita-applicative","status":"publish","type":"ag_nova","link":"https:\/\/arlatighislandi.it\/en\/ag_nova\/premi-di-risultato-e-tassazione-agevolata-ambito-condizioni-di-operativita-e-criticita-applicative\/","title":{"rendered":"Premi di risultato e tassazione agevolata: ambito, condizioni di operativit\u00e0 e criticit\u00e0 applicative"},"content":{"rendered":"<p><strong>Introduzione<\/strong><\/p>\n<p>Indipendentemente dal loro settore di operativit\u00e0, i datori di lavoro sono da sempre alla ricerca di sistemi retributivi incentivanti che consentano, da un lato, ai lavoratori di beneficiare di agevolazioni di natura fiscale e contributiva e, dall\u2019altro lato, una contestuale riduzione del correlato costo complessivo a carico del datore di lavoro.<\/p>\n<p>La volont\u00e0 di perseguire i descritti obiettivi nel corso degli ultimi anni ha determinato un sempre crescente ricorso da parte delle aziende al cd. \u201cPremio di risultato\u201d spesso, per\u00f2, senza che siano state effettuate le debite e preliminari considerazioni in merito alla effettiva percorribilit\u00e0 dell\u2019istituto in esame e neppure alle implicazioni che da ci\u00f2 potrebbero derivarne.<\/p>\n<p>Il presente approfondimento \u00e8 finalizzato ad evidenziare l\u2019ambito di applicazione, le condizioni ed i limiti di operativit\u00e0 del premio di risultato &#8211; come delineate dalle norme di legge vigenti in materie e dai documenti di prassi prodotti dai competenti enti ed istituti \u2013 oltre che alcuni risvolti di carattere gestionale spesso sottovalutati (talvolta addirittura non considerati).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Agevolazioni fiscali e contributive associate al premio di risultato: ambito soggettivo di applicazione<\/strong><\/p>\n<p>La presente analisi non pu\u00f2 che prendere avvio dalla disamina delle disposizioni di cui ai commi 182-190 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (la Legge di stabilit\u00e0 per l\u2019anno 2016) oggetto di plurime modifiche nel corso degli ultimi anni. Il citato comma 182, nello specifico, prevede l\u2019assoggettamento ad un\u2019imposta sostitutiva dell&#8217;IRPEF e delle correlate addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, dei premi di <em>\u201cammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttivit\u00e0, redditivit\u00e0, qualit\u00e0, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui al comma 188, nonch\u00e9 le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell&#8217;impresa<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Detta imposta, per i soli anni 2023 e 2024, \u00e8 stata ridotta al 5% (art. 1, comma 63, Legge n. 197\/2022 e art. 1, comma 18, Legge n.213\/2023).<\/p>\n<p>Deve essere segnalato che, poich\u00e9 l\u2019applicazione dell\u2019imposta sostitutiva in luogo della tassazione ordinaria pu\u00f2 &#8211; in taluni casi \u2013 determinare un risultato di sfavore per il lavoratore (\u00e8, infatti, esclusa la possibilit\u00e0 di avvalersi oneri deducibili o detraibili che, invece, sarebbe possibile far valere nel regime di imposizione ordinario), il dipendente potr\u00e0 decidere di optare per la tassazione ordinaria se, per lui, pi\u00f9 favorevole.<\/p>\n<p>La possibilit\u00e0 di beneficiare dell\u2019imposta sostitutiva \u00e8 limitata esclusivamente ai lavoratori dipendenti<\/p>\n<ul>\n<li>appartenenti al settore privato,<\/li>\n<li>che nell\u2019anno precedente a quello in cui percepiscono il premio di risultato siano stati titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore ad euro 80.000 annui, intendendosi per tale quello assoggettato a tassazione progressiva e non a tassazione separata od imposta sostitutiva, ad eccezione di quelli erogati sotto forma di benefit esclusi da tassazione (per i lavoratori\u00a0 che hanno beneficiato di una riduzione della base imponibile grazie ad agevolazioni correlate al rientro in Italia ed al trasferimento sul territorio nazionale della residenza fiscale, il limite reddituale deve essere calcolato avendo a riferimento l\u2019importo di reddito di lavoro dipendente effettivamente percepito).<\/li>\n<\/ul>\n<p>Sotto diverso profilo, l\u2019importo del premio assoggettabile ad imposta sostitutiva \u00e8 limitato a \u20ac 3.000,00 (al lordo della ritenuta fiscale del 10\/5 per cento e al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie), con previsione di assoggettamento a tassazione ordinaria degli importi eccedenti detto limite.<\/p>\n<p>In aggiunta all\u2019agevolazione di carattere fiscale sopra evidenziata, in favore delle aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell&#8217;organizzazione del lavoro, su una quota del premio di risultato non superiore ad \u20ac 800,00<\/p>\n<ul>\n<li>\u00e8 ridotta di venti punti percentuali l&#8217;aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime IVS,<\/li>\n<li>non \u00e8 dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore,<\/li>\n<\/ul>\n<p>con conseguente e corrispondente riduzione dell\u2019aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici.<\/p>\n<p>Come chiarito dall\u2019Agenzia delle Entrate (Circolare 5\/E del 19 marzo 2018), \u201c<em>il coinvolgimento paritetico dei lavoratori si realizza mediante schemi organizzativi che permettono di coinvolgere in modo diretto e attivo i lavoratori (i) nei processi di innovazione e di miglioramento delle prestazioni aziendali, con incrementi di efficienza e produttivit\u00e0, e (ii) nel miglioramento della qualit\u00e0 della vita e del lavoro. Il coinvolgimento paritetico dei lavoratori deve essere formalizzato a livello aziendale mediante un apposito Piano di Innovazione\u201d<\/em>, il tutto al fine di consentire che le opinioni espresse dai lavoratori possano essere considerate di pari livello rispetto a quelle dei responsabili aziendali.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Erogazioni agevolabili: ambito oggettivo di applicazione<\/strong><\/p>\n<p>Per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali e contributive (queste ultime, eventuali) del caso, \u00e8 innanzitutto necessario chiarire che il premio di risultato deve essere erogato in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all&#8217;articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e cio\u00e8 quelli stipulati rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria, oppure quelli stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente pi\u00f9 rappresentative sul piano nazionale.<\/p>\n<p>Precisato quanto sopra, \u00e8 ora doveroso definire in modo puntuale quali siano le erogazioni \u201cagevolabili\u201d. In proposito, il Decreto interministeriale 25 marzo 2016, n. 95075, adottato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell\u2019Economia e Finanze in attuazione di quanto previsto dall\u2019art. 1, comma 188 della Legge n. 208\/2015, \u00e8 intervenuto a chiarire, unitamente ad altri elementi, la natura del premio di risultato oltre che le caratteristiche che ne consentono l\u2019imposizione agevolata.<\/p>\n<p>L\u2019art. 2 del citato decreto, al comma 1, chiarisce, innanzitutto, che \u201c<em>per premi di risultato si intendono le somme di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttivit\u00e0, redditivit\u00e0, qualit\u00e0, efficienza ed innovazione\u201d; <\/em>al successivo comma 2, invece, viene definito come i contratti aziendali o territoriali di cui sopra debbano \u201c<em>prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttivit\u00e0, redditivit\u00e0, qualit\u00e0, efficienza ed innovazione, che possono consistere nell&#8217;aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualit\u00e0 dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell&#8217;orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalit\u00e0 flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, rispetto ad un periodo congruo definito dall&#8217;accordo, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati\u201d.<\/em><\/p>\n<p>Pertanto, se &#8211; da un lato &#8211; alla contrattazione (aziendale o territoriale) \u00e8 rimessa integralmente e liberamente la facolt\u00e0 di definire la \u201cstruttura\u201d dell\u2019erogazione premiale (e, cio\u00e8, di definire le condizioni al verificarsi delle quali maturer\u00e0 il diritto dei lavoratori all\u2019erogazione premiale), emerge chiaramente &#8211; dall\u2019altro lato \u2013 che per concretamente applicare l\u2019imposta sostitutiva al premio di risultato si render\u00e0 necessario rilevare e verificare<\/p>\n<ul>\n<li>in un periodo congruo temporale,<\/li>\n<li>attraverso indicatori numerici definiti dalla stessa contrattazione collettiva,<\/li>\n<li>l\u2019incremento di (almeno) uno degli obiettivi di produttivit\u00e0, redditivit\u00e0, qualit\u00e0, efficienza ed innovazione previsti dalla norma di legge,<\/li>\n<\/ul>\n<p>elementi che, pur se anche questi rimessi alla definizione della contrattazione collettiva, necessariamente ne escludono la discrezionalit\u00e0, vincolandola a parametri oggettivi, verificabili e non ovviabili.<\/p>\n<p>Con riferimento a quanto sopra esposto, si segnala che per \u201cperiodo congruo\u201d deve intendersi l\u2019arco temporale (annuale, infrannuale, ultrannuale) individuato dalla contrattazione di secondo livello ed al termine del quale deve essere verificato l\u2019incremento di produttivit\u00e0, redditivit\u00e0 etc. il cui conseguimento consente l\u2019applicazione dell\u2019imposta sostitutiva.<\/p>\n<p>Ed infatti, i risultati conseguiti al termine di tale periodo congruo vengono confrontati con i risultati ottenuti nel periodo di egual durata immediatamente precedente: in ipotesi siano rilevati risultati incrementali, il premio da erogare sar\u00e0 soggetto ad imposta sostitutiva, in caso contrario, sar\u00e0 soggetto a tassazione progressiva ordinaria.<\/p>\n<p>Per quanto riguarda, invece, gli obiettivi in relazione ai quali deve essere misurabile l\u2019incremento, al decreto del Ministero del Lavoro del 25 marzo 2016 \u00e8 allegato elenco esemplificativo e non esaustivo dei diversi parametri che potrebbero essere presi a riferimento dalla contrattazione aziendale o territoriale (volume della produzione\/numero di dipendenti, fatturato\/numero di dipendenti, MOL, indici di soddisfazione del cliente, riduzione degli scarti di produzione etc).<\/p>\n<p>Merita, in proposito di essere segnalato che, ove l\u2019erogazione del premio sia subordinata al raggiungimento di diversi obiettivi<\/p>\n<ul>\n<li>fra di essi alternativi, ai fini dell\u2019applicazione dell\u2019imposta sostitutiva, \u00e8 sufficiente il raggiungimento incrementale di uno solo di questi,<\/li>\n<li>non alternativi tra di loro, l\u2019imposta sostitutiva potr\u00e0 essere applicata esclusivamente sulla parte di premio i cui relativi parametri abbiano rispettato il requisito dell\u2019incrementalit\u00e0.<\/li>\n<\/ul>\n<p>\u00c8 doveroso, infine, ricordare che il presupposto per l\u2019applicazione dell\u2019imposta sostitutiva \u00e8 che l\u2019incrementalit\u00e0 sia verificata e misurata a livello aziendale, con riferimento alla specifica azienda che effettua l\u2019erogazione in favore dei lavoratori.<\/p>\n<p>Quanto sopra esposto induce, inevitabilmente, talune considerazioni:<\/p>\n<ul>\n<li>in ipotesi la contrattazione aziendale preveda l\u2019erogazione di un premio al raggiungimento di obiettivi di gruppo, il raggiungimento di risultati incrementali con riferimento a tali obiettivi di per s\u00e9 non giustifica l\u2019applicazione dell\u2019imposta sostitutiva, essendo necessario altres\u00ec verificare che la singola azienda abbia conseguito risultati incrementali con riferimento ai parametri presi in considerazione dall\u2019accordo di secondo livello, rispetto a quelli conseguiti nel periodo congruo immediatamente precedente;<\/li>\n<li>in ipotesi di azienda neo-costituita, pur in presenza di accordo territoriale\/aziendale in forza del quale si proceda all\u2019erogazione di un premio di risultato, detta erogazione non potr\u00e0 essere soggetta all\u2019imposta sostitutiva in quanto i risultati conseguiti nel periodo temporale congruo non potranno essere confrontati con i risultati del periodo temporale immediatamente precedente (in quanto non esistenti) e, conseguentemente, non pu\u00f2 sussistere alcuna incrementalit\u00e0 dei risultati.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>Modalit\u00e0 pagamento e Conversione<\/strong><\/p>\n<p>Le modalit\u00e0 di corresponsione del premio di risultato sono definite dai contratti aziendali o territoriali; nulla osta, pertanto, a che detti contratti prevedano la corresponsione di acconti dell\u2019erogazione premiale che sar\u00e0 erogata successivamente al termine del periodo congruo temporale di riferimento (anche se a parare di chi scrive il riconoscimento di acconti appare incoerente se valutati con riferimento ad una erogazione premiale da riconoscersi sulla base di risultati misurati su un intero dato periodo temporale), tuttavia detti acconti potranno essere assoggettati ad imposta sostitutiva esclusivamente qualora sia riscontrabile al momento della relativa erogazione un incremento in linea con l\u2019obiettivo individuato dal contratto. Resta fermo, ovviamente, il fatto che ove al termine del periodo temporale congruo non sia verificato il \u201ccomplessivo\u201d conseguimento di risultati incrementali, la tassazione agevolata dell\u2019acconto (di cui si \u00e8 gi\u00e0 beneficiato) risulter\u00e0 non spettante ed illegittimamente fruita; conseguentemente, il datore di lavoro dovr\u00e0 provvedere a recuperare le minori imposte versate in occasione dell&#8217;erogazione degli acconti per i quali sia stata applicata l&#8217;imposta sostitutiva ovvero indicare al dipendente di provvedervi in sede di dichiarazione.<\/p>\n<p>Il premio di risultato, tuttavia, pu\u00f2 anche non essere erogato in forma monetaria; ed infatti,<\/p>\n<p>l\u2019art. 1, comma 184, della Legge 208\/20015 prevede che il dipendente possa scegliere se ricevere il premio in denaro oppure, in sostituzione del denaro, di riceverlo tutto od in parte sotto forma dei beni e servizi di cui ai commi 2 e 3 dell\u2019articolo 51 del TUIR e di cui all\u2019art. 1, comma 184-bis della citata legge 208\/2015, beneficiando (nei limiti di detta norma) dell\u2019esenzione contributiva e fiscale correlata a detti beni\/servizi.<\/p>\n<p>La predetta esenzione, per\u00f2, ove riferita ai benefit fruiti in sostituzione di premi di risultato non \u00e8 illimitata, ed infatti<\/p>\n<ul>\n<li>non pu\u00f2 eccedere l\u2019ammontare massimo delle somme assoggettabili ad imposta sostitutiva (come precedentemente esaminato, pari a 3.000,00 euro), con la previsione che l\u2019eventuale eccedenza concorre ordinariamente alla determinazione del reddito da lavoro dipendente;<\/li>\n<li>gli importi stabiliti per dette utilit\u00e0 dai commi 2 e dall\u2019ultimo periodo del comma 3 dell\u2019articolo 51 del TUIR.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Per procedere alla \u201cconversione\u201d del premio di risultato in denaro con beni e servizi \u00e8, per\u00f2, necessario che la fungibilit\u00e0 tra la componente monetaria e componente in natura sia espressamente contemplata dai contratti aziendali o territoriali; ove i contratti non contemplino espressamente tale previsione, la sostituzione del premio di risultato con beni e servizi comporterebbe l\u2019assoggettamento a tassazione del benefit in base al suo \u201cvalore normale\u201d, al fine di non alterare la base imponibile fiscale e contributiva del reddito di lavoro dipendente.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>Corresponsione del premio in misura differenziata tra i lavoratori<\/strong><\/p>\n<p>La contrattazione aziendale o territoriale pu\u00f2 legittimamente definire i criteri e le condizioni per l\u2019erogazione del premio ai lavoratori cos\u00ec come per determinare l\u2019importo loro spettante.<\/p>\n<p>Nel descritto contesto, nulla osta a che l\u2019ammontare del premio sia definito in misura difforme per i differenti dipendenti destinatari dello stesso purch\u00e9 ci\u00f2 venga fatto sulla base di criteri oggettivi e non tali da nascondere l\u2019intenzione del datore di lavoro di andare a premiare singoli lavoratori; pertanto, a titolo esemplificativo \u00e8 legittima l\u2019erogazione di un premio di risultato differenziato, graduato in ragione della RAL dei lavoratori dipendenti ovvero in ragione dell\u2019appartenenza del lavoratore ad un determinato settore aziendale o, ancora, in ragione dei giorni di assenza registrati nel corso del periodo di maturazione del premio (Circolare agenzia delle Entrate 29\u00a0marzo\u00a02018,\u00a0n.\u00a05\/E).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Deposito<\/strong><\/p>\n<p>In conclusione, si segnala che ai fini dell\u2019applicazione dell\u2019imposta sostitutiva i contratti territoriali e aziendali che disciplinano il premio di risultato devono essere depositati entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione (allegando ai medesimi altres\u00ec una dichiarazione a mezzo della quale si attesa la conformit\u00e0 del contratto depositato alle disposizioni del decreto del Ministero del Lavoro del 25 marzo 2016); detto termine, tuttavia, \u00e8 meramente ordinatorio e, pertanto, anche ove non rispettato, il premio di risultato risulterebbe comunque agevolabile, purch\u00e9 i contratti aziendali o territoriali risultino essere gi\u00e0 depositati \u201calmeno\u201d nel momento di erogazione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Criticit\u00e0 connesse alla definizione del contratto aziendale<\/strong><\/p>\n<p>La definizione del contratto aziendale volto ad istituire un premio di risultato ed a definirne la regolamentazione racchiude in s\u00e9 delle evidenti criticit\u00e0 gestionali.<\/p>\n<p>Ed infatti, se da un lato RSU\/RSA ovvero le organizzazioni sindacali di riferimento saranno intenzionate ad istituire un\u2019erogazione premiale quanto pi\u00f9 \u201ccerta\u201d possibile, definendo per gli obiettivi che verranno congiuntamente individuati risultati facilmente raggiungibili (peraltro con la garanzia dell\u2019applicazione dell\u2019imposta sostitutiva) dall\u2019altro lato il datore di lavoro porr\u00e0 la massima attenzione a non prestarsi a compromessi che lo possano in un secondo momento mettere in una posizione di sfavore nei confronti dei lavoratori dipendenti ovvero degli enti ed istituti; per tale motivo il datore di lavoro<\/p>\n<ul>\n<li>al fine di poter \u201cgarantire\u201d l\u2019applicazione dell\u2019imposta sostitutiva deve prevedere la corresponsione di erogazioni premiali al raggiungimento di risultati che siano incrementali rispetto a quelli misurati nel periodo temporale di riferimento immediatamente precedente,<\/li>\n<\/ul>\n<p>oppure,<\/p>\n<ul>\n<li>nel definire la corresponsione di erogazioni premiali al raggiungimento di risultati non incrementali, dovr\u00e0 necessariamente chiarire al personale dipendente che l\u2019imposta sostitutiva verr\u00e0 applicata solo in ipotesi di risultati complessivamente raggiunti al termine del periodo temporale di riferimento in relazione agli obiettivi assegnati dovessero risultare incrementali rispetto a quelli del periodo temporale immediatamente precedente; ove cos\u00ec non fosse e dovesse essere applicata la tassazione ordinaria, i lavoratori dovranno essere altres\u00ec edotti che l\u2019eventuale conversione in beni\/servizi del premio di risultato spettante non garantir\u00e0 alcuna esenzione dall\u2019imponibile fiscale e contributivo, dovendosi tali retribuzioni in natura essere ordinariamente assoggettate (sia dal punto di vista contributivo che fiscale) secondo il loro valore \u201cnormale\u201d.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Ove il datore di lavoro non agisca come sopra descritto, contribuirebbe a creare nei lavoratori aspettative per quanto attiene il regime fiscale applicabile che in un secondo momento \u2013 quando disattese \u2013 determinerebbero l\u2019insorgere di evidenti problematiche di carattere gestionale.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>Si rimane a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore confronto si dovesse ritenere opportuno.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Introduzione Indipendentemente dal loro settore di operativit\u00e0, i datori di lavoro sono da sempre alla ricerca di sistemi retributivi incentivanti che consentano, da un lato, ai lavoratori di beneficiare di\u2026<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"template":"","meta":{"_acf_changed":false,"_et_pb_use_builder":"","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","inline_featured_image":false,"footnotes":""},"tags":[],"categorie_agnova":[30],"class_list":["post-14187","ag_nova","type-ag_nova","status-publish","hentry","categorie_agnova-approfondimento-en"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/arlatighislandi.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/ag_nova\/14187","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/arlatighislandi.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/ag_nova"}],"about":[{"href":"https:\/\/arlatighislandi.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ag_nova"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/arlatighislandi.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/arlatighislandi.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/ag_nova\/14187\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":14188,"href":"https:\/\/arlatighislandi.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/ag_nova\/14187\/revisions\/14188"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/arlatighislandi.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=14187"}],"wp:term":[{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/arlatighislandi.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=14187"},{"taxonomy":"categorie_agnova","embeddable":true,"href":"https:\/\/arlatighislandi.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categorie_agnova?post=14187"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}