{"id":14185,"date":"2024-01-29T00:00:00","date_gmt":"2024-01-28T22:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/arlatighislandi.it\/ag_nova\/assemblee-sindacali-limiti-al-diritto-di-partecipazione-e-prerogative-del-datore-di-lavoro\/"},"modified":"2026-02-23T12:14:02","modified_gmt":"2026-02-23T10:14:02","slug":"assemblee-sindacali-limiti-al-diritto-di-partecipazione-e-prerogative-del-datore-di-lavoro","status":"publish","type":"ag_nova","link":"https:\/\/arlatighislandi.it\/en\/ag_nova\/assemblee-sindacali-limiti-al-diritto-di-partecipazione-e-prerogative-del-datore-di-lavoro\/","title":{"rendered":"Assemblee sindacali: limiti al diritto di partecipazione e prerogative del datore di lavoro"},"content":{"rendered":"<p><em>Introduzione<\/em><\/p>\n<p>Con il presente elaborato, tramite le analisi di diverse fattispecie, s\u2019intende analizzare i poteri nonch\u00e9 le prerogative dei rappresentanti sindacali delle OO.SS. esterne all\u2019azienda, nell\u2019ambito del diritto alla partecipazione all\u2019assemblea sindacale indetta dai lavoratori, sia essa interna ovvero esterna all\u2019azienda e ponendo altres\u00ec in contrapposizione i due diritti costituzionalmente garantiti di cui all\u2019art. 39 Cost. ovvero la libert\u00e0 sindacale e all\u2019art. 41 Cost. ossia la libert\u00e0 d\u2019iniziativa economica privata intesa in senso pi\u00f9 ampio come libert\u00e0 decisionale da parte dell\u2019imprenditore.<\/p>\n<p>Le modalit\u00e0 dell\u2019esercizio del diritto alla riunione sindacale<\/p>\n<p>\u201cI lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unit\u00e0 produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell&#8217;orario di lavoro, nonch\u00e9 durante l&#8217;orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verr\u00e0 corrisposta la normale retribuzione. Migliori condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva\u201d, cos\u00ec recita il primo comma dell\u2019art. 20 dello Statuto dei Lavoratori delineando alcuni principi fondamentali che intendono regolare l\u2019istituto dell\u2019assemblea sindacale e rimettendosi in ultima battuta alla volont\u00e0 delle condizioni migliorative disposte dal CCNL. In primo luogo, viene fissato dal legislatore il diritto alla riunione da parte dei lavoratori, da intendersi in linea generale come diritto potestativo del singolo lavoratore per quanto concerne la partecipazione (anche in forza dell\u2019art. 39 della Costituzione); tuttavia, tale diritto risulta riservato per quanto riguarda la convocazione dell\u2019assemblea stessa, in quanto quest\u2019ultima prerogativa \u00e8 riservata ai membri delle Rappresentanze Sindacali Aziendali e\/o Unitarie (RSA\u2013RSU), intese come un organismo (collettivo) rappresentativo di gruppi di lavoratori facenti parte di una determinata realt\u00e0 aziendale. Di fatti le riunioni sindacali sono indette, singolarmente o congiuntamente dalle rappresentanze sindacali nell&#8217;unit\u00e0 produttiva di appartenenza, con ordine del giorno su materie d&#8217;interesse sindacale e del lavoro, secondo l&#8217;ordine di precedenza delle convocazioni comunicate al datore di lavoro.<\/p>\n<p>Tuttavia, fermo restando la natura collettiva del diritto di convocazione dell\u2019assemblea sindacale, il diritto di indire assemblee rientra tra le prerogative attribuite non solo alla RSU considerata collegialmente, ma anche a ciascun suo componente, purch\u00e9 questi sia stato eletto nelle liste di un sindacato che nell&#8217;azienda di riferimento, sia, di fatto, dotato di rappresentativit\u00e0 ai sensi dell\u2019art. 19 dello Statuto dei Lavoratori, rimettendo quindi ad un singolo individuo la volont\u00e0 della pluralit\u00e0 dei lavoratori, in forza della rappresentativit\u00e0 che ricopre nei confronti degli stessi (Cass. n. 33240\/2022 e Cass. n. 3067\/2020).<\/p>\n<p>Per quanto concerne la durata e posto che il contratto collettivo non disponga diversamente e in senso pi\u00f9 favorevole, lo svolgimento delle riunioni \u00e8 consentito in orario di lavoro, mantenendo il diritto alla normale retribuzione, nel limite di 10 ore annue. Tale limite temporale, previsto dall&#8217;art. 20, deve intendersi riferito alla generalit\u00e0 dei lavoratori dell&#8217;unita produttiva e non ai singoli lavoratori ed ancora, nel caso in cui nella suddivisione del monte ore tra organizzazioni e rappresentanze sindacali trova applicazione il criterio della prevenzione nelle convocazioni, dovendo escludersi che l&#8217;accordo interconfederale del 20 dicembre 1993 &#8211; che ha riservato sette ore annuali di assemblea retribuita alle RSU e le ulteriori tre ore ai sindacati stipulanti il CCNL applicato nell&#8217;unit\u00e0 produttiva &#8211; abbia attribuito il monte ore complessivo a ciascuna organizzazione sindacale (Cass. n. 2548\/2015); diversamente, nel caso in cui il monte ore annuale a disposizione dei lavoratori venisse oltrepassato, suddette ore non verrebbero retribuite.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>La partecipazione alle assemblee sindacali dei rappresentanti esterni<\/em><\/p>\n<p>Nel definire la disciplina dell\u2019istituto dell\u2019assemblea sindacale, la cui ratio della norma rispecchia totalmente la garanzia della libert\u00e0 sindacale tutelata dall\u2019art. 39 della Costituzione, il legislatore del 1970 ha voluto altres\u00ec introdurre una prerogativa nei confronti del datore di lavoro tentando di tutelare anche la posizione giuridica di quest\u2019ultimo, obbligando i membri delle rappresentanze sindacali aziendali a notificare \u2013 con congruo preavviso \u2013 la presenza di eventuali dirigenti sindacali esterni alla realt\u00e0 aziendale che intendono partecipare all\u2019indetta assemblea (Art. 20, c.3, L. n. 300\/1970).<\/p>\n<p>In merito al presunto diritto di partecipazione erga omnes alle assemblee sindacali, il dettato dell\u2019art. 20 c. 3 dello Statuto dispone quindi chiaramente che oltre ai lavoratori interessati, alle riunioni sono legittimati a partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, i dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale e che siano al contempo facenti parte delle organizzazioni sindacali firmatarie dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicabili in azienda (Cass. n. 6821\/2003).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>Assemblee sindacali svolte all\u2019interno dei locali aziendali<\/em><\/p>\n<p>A conferma di quanto finora sostenuto vi \u00e8 infatti un forte e consolidato orientamento giurisprudenziale in merito alla mancata configurazione di un\u2019ipotetica condotta antisindacale ex art. 28 L. n. 300\/1970, nel caso in cui il datore di lavoro vieti lo svolgimento della riunione e, di conseguenza, non metta a disposizione dei lavoratori i locali aziendali finalizzati allo svolgimento dell\u2019assemblea sindacale stessa; di fatti nel caso in cui quest\u2019ultimo venisse a conoscenza della partecipazione a detta assemblea \u2013 e dunque all\u2019ingresso nei locali aziendali \u2013 di soggetti esterni all\u2019attivit\u00e0 lavorativa e sindacale, che niente hanno a che vedere con le RSA ovvero con le sigle firmatarie del CCNL, ma che ricoprono a titolo esemplificativo il ruolo di consulenti esterni quali psicologi, professori o professionisti della materia all\u2019ordine del giorno, il datore di lavoro non \u00e8 tenuto n\u00e9 a consentirne l\u2019ingresso all\u2019interno della struttura aziendale, n\u00e9 tantomeno a mettere a disposizione agli stessi i locali aziendali per l\u2019esecuzione dell\u2019assemblea sindacale (Trib. di Venezia, Sent. n. 21 novembre 2022).<\/p>\n<p>Il venir meno della condotta antisindacale e quindi la legittimazione del comportamento \u201crestrittivo\u201d del datore di lavoro avviene in forza del fatto che non vi \u00e8 alcuna disposizione normativa ovvero nessun atto avente forza di legge che imponga alla parte datoriale di far accedere ai propri locali del personale estraneo all\u2019organizzazione aziendale che non rivesta una funzione di pubblico ufficiale (ad es. funzionari ispettivi INL-INPS-INAIL, forze dell\u2019ordine etc.) e che, nell\u2019ambito dell\u2019assemblea sindacale, non ricopra la posizione di dirigente esterno del sindacato, unico profilo legittimato a partecipare all\u2019assemblea sindacale previo preavviso.<\/p>\n<p>La ratio di quanto precede \u00e8 infatti facilmente desumibile se posta a confronto con le diverse esigenze proprie di qualsiasi panorama aziendale &#8211; per lo pi\u00f9 caratteristico delle realt\u00e0 aziendali aventi come oggetto la produzione di beni e\/o materiali &#8211; quali la tutela del patrimonio aziendale\/industriale, degli impianti e della sicurezza sui luoghi di lavoro, il cui mancato rispetto d\u00e0 luogo a sanzioni anche penali (Art. 55, D.lgs. n. 81\/2008), le quali mal si sposano con l\u2019ammissione all\u2019interno dei locali aziendali di soggetti non legittimati in quanto i) dal punto di vista sindacale, privi del titolo di dirigente sindacale e pertanto privi di qualsiasi tipo di rappresentativit\u00e0 nei confronti dei lavoratori e ii) dal punto di vista giuridico, completamente privi di qualsiasi legittimazione all\u2019accesso in azienda in quanto non ricoprenti il ruolo di funzionari di vigilanza ovvero di pubblici ufficiali ai quali spetta in forza di legge il cd. \u201cpotere d\u2019accesso\u201d (cfr. D.P.R. n. 520\/1955; L. n. 628\/1961).<\/p>\n<p>Infine, a conclusione di quanto finora sostenuto, si ritiene che la libert\u00e0 dell\u2019imprenditore a sindacare sulla possibilit\u00e0 o meno di accesso di personale esterno nei locali aziendali trovi una legittimazione costituzionalmente garantita nell\u2019 art. 41 Cost. Ed infatti, il primo comma della citata disposizione costituzionale recita \u201cl\u2019iniziativa economica privata \u00e8 libera\u201d ed ancora al secondo comma \u201cNon pu\u00f2 svolgersi in contrasto con l&#8217;utilit\u00e0 sociale o in modo da recare danno alla salute\u2026 alla sicurezza \u2026..\u201d; da ci\u00f2 discende che l\u2019imprenditore \u00e8 libero nel fare impresa, ma non contrastando altres\u00ec i diritti fondamentali della persona quale la salute e la sicurezza, fattispecie che, calata nell\u2019ambito dell\u2019argomento in trattazione, legittima a pieno il datore di lavoro a determinare le casistiche nei quali sia possibile o meno far accedere un soggetto esterno ai locali aziendali, all\u2019interno dei quali vi sono dei regolamenti aziendali in essere e delle policy riguardanti le norme di comportamento da tenere all\u2019interno dei locali stessi, atti a salvaguardare la tutela sia della persona che dei beni materiali ed immateriali dell\u2019azienda stessa e di cui qualsiasi \u201csoggetto terzo\u201d non pu\u00f2 avere contezza.<\/p>\n<p>Quanto precede rileva ancorch\u00e9 si tratti di un rappresentante sindacale, il quale di fatto non riveste alcun ruolo legittimante all\u2019accesso, come erroneamente si potrebbe pensare di primo acchito e, tale libert\u00e0 d\u2019accesso non pu\u00f2 di certo trovare un fondamento giuridico legittimo nel pi\u00f9 ampio principio previsto dall\u2019art 39 della Costituzione della libert\u00e0 sindacale, da sempre interpretato dalla dottrina come libert\u00e0 costituzionalmente garantita di sola riunione ed associazione sindacale.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>Assemblee sindacali svolte al di fuori dei locali aziendali\u00a0<\/em><\/p>\n<p>Secondo il tenore letterale dell\u2019art. 20 dello Statuto, l\u2019assemblea sindacale si deve svolgere di norma nella stessa unit\u00e0 produttiva in cui i lavoratori prestano la loro opera; tuttavia, \u00e8 ormai un orientamento consolidato della giurisprudenza nonch\u00e9 della prassi stessa che il datore di lavoro pu\u00f2 mettere a disposizione locali esterni al luogo di lavoro a condizione che i) siano situati in luoghi facilmente accessibili ii) risultino oggettivamente idonei allo svolgimento dell\u2019assemblea iii) i rappresentanti sindacali che hanno indetto l\u2019assemblea li abbiano accettati (Trib. Milano 28 dicembre 2006).<\/p>\n<p>Per quanto concerne tale fattispecie, si ritiene che il principio generale del comma 3 dell\u2019art. 20 \u2013 relativo alla previa comunicazione della partecipazione all\u2019assemblea di dirigenti esterni del sindacato che ha costituito le rappresentanze aziendali \u2013 trovi altres\u00ec applicazione anche nel caso in cui l\u2019assemblea non venga svolta all\u2019interno dei locali aziendali, in quanto la ratio della disposizione normativa risulta collegata alla fattispecie dell\u2019assemblea e non al luogo in cui essa viene svolta.<\/p>\n<p>Tuttavia, considerato il pi\u00f9 ampio principio che al datore di lavoro non competono, n\u00e9 le modalit\u00e0 organizzative e di svolgimento delle assemblee sindacali n\u00e9 la verifica della loro puntuale applicazione, l\u2019esecuzione della stessa al di fuori dei locali aziendali potrebbe dar luogo a partecipazioni di rappresentanti sindacali esterni, piuttosto che consulenti ovvero qualsiasi \u201csoggetto terzo\u201d che per i motivi di cui sopra sia invitato a partecipare alla riunione, sempre che la partecipazione di tali soggetti sia funzionale allo svolgimento dell\u2019assemblea in questione, valutazione tuttavia che non potr\u00e0 essere effettuata dal datore di lavoro.<\/p>\n<p>Ed infatti, nel caso in cui l\u2019assemblea venga svolta al di fuori dei locali aziendali viene meno la fattispecie giuridicamente tutelata della sicurezza e della tutela della salute delle persone nonch\u00e9 del patrimonio aziendale nei luoghi di lavoro in cui viene svolta la riunione, non legittimando quindi il datore di lavoro ad interdire la partecipazione di rappresentanti sindacali esterni che non siano dirigenti della RSA, piuttosto che consulenti esterni, venendo meno il presupposto utile all\u2019inibizione dello svolgimento dell\u2019assemblea sindacale.<\/p>\n<p>Se quanto finora anticipato \u00e8 vero, \u00e8 anche vero che un equo bilanciamento tra diritto di assemblea e prerogative datoriali, dovr\u00e0 tenere necessariamente conto dell\u2019evoluzione digitale che ha cambiato e sta repentinamente innovando le tradizionali dinamiche delle relazioni sindacali.<\/p>\n<p>Di fatti, complice la diffusione della pandemia da Covid-19, sempre pi\u00f9 organizzazioni sindacali hanno iniziato e stanno continuando ancora oggi a svolgere assemblee sindacali da remoto, senza usufruire \u201cmaterialmente\u201d dei locali aziendali, configurandosi quindi anche in tale fattispecie la complessa applicabilit\u00e0 del principio della limitazione degli accessi a \u201csoggetti terzi\u201d ai locali aziendali per esigenza di tutela del patrimonio aziendale e della sicurezza, in quanto tale principio difficilmente potr\u00e0 ritenersi parimenti applicabile in caso di svolgimento di assemblee in modalit\u00e0 telematica (Trib. Venezia 21 novembre 2022).<\/p>\n<p>Dunque, per le fattispecie in oggetto, onde evitare la possibilit\u00e0 che si integri in capo al datore di lavoro una condotta antisindacale ex art. 28, L. n. 300\/1970, qualsiasi decisione dovr\u00e0 essere ponderata e circostanziata rispetto ad ogni specifico evento, almeno finch\u00e9 il legislatore ovvero la giurisprudenza non prenda una chiara posizione in merito.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>Si rimane a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore confronto si dovesse ritenere opportuno.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Introduzione Con il presente elaborato, tramite le analisi di diverse fattispecie, s\u2019intende analizzare i poteri nonch\u00e9 le prerogative dei rappresentanti sindacali delle OO.SS. esterne all\u2019azienda, nell\u2019ambito del diritto alla partecipazione\u2026<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"template":"","meta":{"_acf_changed":false,"_et_pb_use_builder":"","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","inline_featured_image":false,"footnotes":""},"tags":[],"categorie_agnova":[30],"class_list":["post-14185","ag_nova","type-ag_nova","status-publish","hentry","categorie_agnova-approfondimento-en"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/arlatighislandi.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/ag_nova\/14185","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/arlatighislandi.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/ag_nova"}],"about":[{"href":"https:\/\/arlatighislandi.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ag_nova"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/arlatighislandi.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/arlatighislandi.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/ag_nova\/14185\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":14186,"href":"https:\/\/arlatighislandi.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/ag_nova\/14185\/revisions\/14186"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/arlatighislandi.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=14185"}],"wp:term":[{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/arlatighislandi.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=14185"},{"taxonomy":"categorie_agnova","embeddable":true,"href":"https:\/\/arlatighislandi.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categorie_agnova?post=14185"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}