{"id":14184,"date":"2023-05-11T00:00:00","date_gmt":"2023-05-11T00:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/arlatighislandi.it\/ag_nova\/assenze-non-retribuite-fattispecie-regolamentate-oggettive-e-irrituali\/"},"modified":"2023-05-11T00:00:00","modified_gmt":"2023-05-11T00:00:00","slug":"assenze-non-retribuite-fattispecie-regolamentate-oggettive-e-irrituali","status":"publish","type":"ag_nova","link":"https:\/\/arlatighislandi.it\/en\/ag_nova\/assenze-non-retribuite-fattispecie-regolamentate-oggettive-e-irrituali\/","title":{"rendered":"Assenze non retribuite: fattispecie regolamentate, oggettive e \u201cirrituali\u201d"},"content":{"rendered":"<p><em>Introduzione<\/em><\/p>\n<p>Evento pressoch\u00e9 ordinario, nella gestione delle risorse umane, \u00e8 la richiesta del dipendente di un periodo di assenza non retribuita, per fare fronte ad esigenze, talvolta, tutelate da legge e contrattazione collettiva e, talaltra, ad esigenze proprie e, per cos\u00ec dire, <em>irrituali<\/em>, ovvero non specificamente coperte da una corrispondente tutela.<\/p>\n<p>Questo approfondimento si prefigge, da un lato, di fornire una disamina sufficientemente esaustiva delle varie tipologie di congedo non retribuito previste dalla legge e dai principali contratti collettivi nazionali di lavoro; dall\u2019altro, di esaminare le varie assenze \u201cirrituali\u201d che possono essere richieste dai lavoratori e di soppesarne legittimit\u00e0 e implicazioni contributive.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>1. Aspettativa per gravi e documentati motivi familiari<\/em><\/p>\n<p>Ai sensi dell\u2019art. 4, c. 2 della Legge n. 53\/2000, <em><strong>&#8220;<\/strong>i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere<strong>,\u00a0<\/strong><\/em><em><u>gravi e documentati motivi familiari<\/u>,\u00a0<\/em>(\u2026) <em>un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non pu\u00f2 svolgere alcun tipo di attivit\u00e0 lavorativa. Il congedo non \u00e8 computato nell&#8217;anzianit\u00e0 di servizio n\u00e9 ai fini previdenziali; il lavoratore pu\u00f2 procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria&#8221;.<\/em><\/p>\n<p>Quanto all\u2019identificazione, in termini concreti, dei \u201cgravi motivi familiari\u201d, questi &#8211; ai sensi dell&#8217;art. 2, DPCM n. 278\/2000 &#8211; possono consistere in:<\/p>\n<p>a) situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell&#8217;assistenza di un familiare;<\/p>\n<p>b) grave disagio personale, a esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo;<\/p>\n<p>c) situazioni (sempre escluso il lavoratore richiedente) che derivano da:<\/p>\n<p>1. patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell&#8217;autonomia personale, incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;<\/p>\n<p>2. patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;<\/p>\n<p>3. patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;<\/p>\n<p>d) patologie dell&#8217;infanzia e dell&#8217;et\u00e0 evolutiva con le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1, 2, e 3 o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potest\u00e0.<\/p>\n<p>Si tratta, a parere di chi scrive, della fattispecie maggiormente inclusiva tra quelle regolamentate dal legislatore, potendo includere \u2013 oltre alla cura e all\u2019assistenza di familiari \u2013 anche situazioni (documentate) collegate ad un non meglio specificato \u201cgrave disagio personale\u201d del lavoratore stesso e sulla cui effettiva gravit\u00e0 il datore di lavoro sar\u00e0 giocoforza chiamato ad esprimere la propria valutazione di merito.<\/p>\n<p><em><em>\u00a0<\/em><\/em><\/p>\n<p><em>2.<\/em><em>\u00a0<\/em><em>Congedi per la malattia del figlio<\/em><\/p>\n<p>Ai sensi dell&#8217;art. 47, D.lgs. n. 151\/2001, entrambi i genitori hanno diritto ad astenersi dal lavoro in caso di malattia del figlio, alternativamente tra loro, senza limiti di tempo in caso di malattia del figlio di et\u00e0 non superiore a 3 anni, e nel limite di 5 giorni lavorativi all&#8217;anno in caso di malattia del figlio di et\u00e0 compresa tra 5 e 8 anni, con il solo onere di presentare, a corredo della domanda di astensione dal lavoro, certificato di malattia del bambino, rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.<\/p>\n<p>L\u2019assenza, non retribuita, \u00e8 coperta da contribuzione figurativa per i periodi di malattia del bambino fino al terzo anno di et\u00e0, e da contribuzione figurativa ridotta (nei limiti del 200% del valore massimo dell&#8217;assegno sociale) per i periodi di malattia del bambino di et\u00e0 compresa tra 3 e 8 anni.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>3.\u00a0<em>Permessi per cariche pubbliche elettive e sindacali<\/em><\/p>\n<p>Ai sensi dell&#8217;art. 31, L. n. 300\/1970, i lavoratori chiamati a ricoprire cariche pubbliche elettive (membri del Parlamento nazionale o europeo, membri di assemblee regionali, sindaci, presidenti di consigli comunali, presidenti di consigli circoscrizionali nelle citt\u00e0 con oltre 500.000 abitanti, presidenti delle comunit\u00e0 montane e delle unioni di Comuni, consiglieri comunali, di comunit\u00e0 montane e unioni di Comuni), hanno diritto ad un periodo di aspettativa non retribuita, per tutta la durata del mandato, con facolt\u00e0 per il lavoratore interessato di richiedere l&#8217;accredito della contribuzione figurativa per i periodi di aspettativa non retribuita presso la stessa usufruiti.<\/p>\n<p>Analogo congedo \u00e8 previsto per i lavoratori nominati a ricoprire cariche sindacali, provinciali o nazionali.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>4.<\/em><em>Congedi per la formazione e per la formazione continua<\/em><\/p>\n<p>La Legge n. 53\/2000 prevede rispettivamente, agli artt. 5 e 6, congedi per la formazione &#8211; finalizzata al completamento della scuola dell&#8217;obbligo, al conseguimento di un titolo di studio o a partecipazione ad attivit\u00e0 formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro \u2013 e per la formazione continua, finalizzata all&#8217;accrescimento delle conoscenze e competenze professionali del lavoratore.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>5. Forme di congedo non regolamentate da norme di legge o contrattazione collettiva<\/em><\/p>\n<p>Fuori dal perimetro dei congedi regolamentati da legge e contrattazione e collettiva, possiamo distinguere la generalit\u00e0 dei congedi non retribuiti in due diverse categorie:<\/p>\n<ul>\n<li>i congedi determinati da circostanze concrete e oggettive, indipendenti dalla volont\u00e0 delle parti;<\/li>\n<li>i congedi, semplicemente, \u201cirrituali\u201d, determinati dalla volont\u00e0 di una delle parti o di entrambe, e non disciplinati da alcuna norma di legge o contrattuale collettiva.<\/li>\n<\/ul>\n<p><em>6.1 Congedi determinati da circostanze oggettive<\/em><\/p>\n<p>Si tratta di assenze, giocoforza non retribuite a causa dell\u2019interruzione (involontaria) del sinallagma tra svolgimento della prestazione lavorativa e la corresponsione della retribuzione; \u00e8 il caso, ad esempio, del lavoratore sottoposto a misure detentive (si veda, in argomento, <em>Labour case study <\/em>n. 2 del 3 marzo u.s.), cos\u00ec come del lavoratore chiamato a deporre in un processo su argomenti estranei al rapporto di lavoro.<\/p>\n<p><em>6.2 Congedi \u201cirrituali\u201d<\/em><\/p>\n<p>Si tratta di assenze dal lavoro determinate dalla volont\u00e0 di una o pi\u00f9 delle parti, ma non specificamente previste da alcuna norma di legge o dalla contrattazione collettiva, talvolta lecite (ad es., nel caso in cui sia il lavoratore a richiedere un periodo di aspettativa non retribuita, per motivi personali non rientranti nella pur ampia classificazione dell\u2019art. 4, L. n. 53\/2000 n\u00e9 previsti dal CCNL di riferimento), talvolta di status giuridico ai confini tra \u201czona grigia\u201d ed illegittimit\u00e0 <em>tout court<\/em>, come nel caso del lavoratore \u201cinvitato\u201d dal titolare dell\u2019azienda, per mancanza di commesse o problemi di liquidit\u00e0, a chiedere un periodo di aspettativa dal lavoro, o come nel caso di richieste di aspettativa a seguito della volont\u00e0 di occuparsi di progetti che, pur esterni alla dinamica lavorativa, sono comunque di interesse del medesimo Datore di Lavoro poich\u00e9 inerenti il medesimo business.<\/p>\n<p>Si pensi ad un recente caso occorso presso un cliente, in cui un dipendente dal profilo tecnico ha richiesto un\u2019aspettativa utile alla redazione di un libro il cui contenuto \u2013 nei fatti \u2013 costituisce medesimo business del Datore di Lavoro; \u00a0al dipendente che chiede un periodo di astensione per realizzare un progetto presso un cliente del Datore di Lavoro e per questo relazionandosi con lo stesso; o, ancora, all\u2019aspettativa per l\u2019ottenimento di una certificazione professionale il cui effetto sar\u00e0 di tutto beneficio del Datore di Lavoro alla ripresa del rapporto effettivo.<\/p>\n<p>Senza entrare nel merito della valutazione in merito alla legittimit\u00e0 di tali congedi, che non potr\u00e0 prescindere da una valutazione caso per caso di ciascun singolo episodio, \u00e8 opportuno rimarcare che si tratta di congedi ai quali \u2013 secondo dottrina, giurisprudenza e prassi amministrativa prevalente \u2013 alla sospensione della retribuzione, lecita o meno che sia, non corrisponde un\u2019analoga sospensione dell\u2019obbligo contributivo.<\/p>\n<p>Ai sensi dell&#8217;art. 2115, 3\u00b0 comma, c.c., \u00e8 infatti &#8220;<em>nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza o all&#8217;assistenza<\/em>&#8220;; in base a quest\u2019assunto, la Corte di Cassazione ha pi\u00f9 volte ribadito che il congedo non retribuito, in assenza di una fattispecie autonomamente tutelata o di causa di forza maggiore, non implica il venir meno dell\u2019obbligazione contributiva, che anche in assenza di retribuzione dovr\u00e0 essere comunque corrisposta, rapportata al minimale (cfr. Cass. 7 marzo 2007, n. 5233; Cass. 16 giugno 2016, n. 12425).<\/p>\n<p>Massima attenzione dovr\u00e0 quindi essere prestata nei casi in cui il lavoratore presenti richiesta di congedo non retribuito per motivi non tutelati da legge o contrattazione collettiva; tali richieste, ammesso che il datore di lavoro intenda esaudirle, potranno essere gestite\u00a0 con il versamento dei contributi previdenziali sul minimale, o risolvendo consensualmente il rapporto di lavoro salvo accordo per la riassunzione, al termine del periodo concordato, alle medesime condizioni contrattuali precedentemente in essere.<\/p>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<p><em>Si rimane a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore confronto si dovesse ritenere opportuno.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Introduzione Evento pressoch\u00e9 ordinario, nella gestione delle risorse umane, \u00e8 la richiesta del dipendente di un periodo di assenza non retribuita, per fare fronte ad esigenze, talvolta, tutelate da legge\u2026<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"template":"","meta":{"_acf_changed":false,"_et_pb_use_builder":"","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","inline_featured_image":false,"footnotes":""},"tags":[],"categorie_agnova":[30],"class_list":["post-14184","ag_nova","type-ag_nova","status-publish","hentry","categorie_agnova-approfondimento-en"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/arlatighislandi.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/ag_nova\/14184","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/arlatighislandi.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/ag_nova"}],"about":[{"href":"https:\/\/arlatighislandi.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ag_nova"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/arlatighislandi.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/arlatighislandi.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/ag_nova\/14184\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/arlatighislandi.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=14184"}],"wp:term":[{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/arlatighislandi.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=14184"},{"taxonomy":"categorie_agnova","embeddable":true,"href":"https:\/\/arlatighislandi.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categorie_agnova?post=14184"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}