MEMORANDUM
N.03


17 GENNAIO 2024
INAIL  – Autoliquidazione 2023/2024

L’INAIL ha pubblicato le istruzioni operative relative all’autoliquidazione 2023-2024, illustrandone le scadenze e le modalità di adempimento (INAIL, istruzione operativa 27 dicembre 2023, n. 13439 e istruzione operativa 9 gennaio 2024, n. 268). 

1. Inquadramento 

Come noto, il datore di lavoro soggetto all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è tenuto ogni anno al versamento del premio assicurativo mediante l’autoliquidazione. Il versamento del premio è effettuato dal datore di lavoro in via anticipata. 

In particolare, entro il 16 febbraio 2024, lo stesso è tenuto: 

- alla regolazione dell’ammontare del premio assicurativo relativo all’anno 2023 – già versato dal datore di lavoro in via presuntiva entro 16 febbraio 2023 – sulla base delle retribuzioni effettivamente corrisposte dal datore di lavoro nel corso dell’anno (artt. 28 e 41, c. 1 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124); 

- al versamento del premio assicurativo afferente al periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 (o la diversa data di inizio dei lavori) e il 31 dicembre 2024. 

L’ammontare del premio è determinato prendendo come base di calcolo l’importo delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel 2023 (ovvero delle retribuzioni convenzionali), moltiplicato per il ‘tasso di premio’ (o ‘tasso medio di tariffa’) connesso alla specifica ‘voce di rischio’ (o ‘voce di tariffa’) relativa all’attività di lavoro svolta (‘lavorazioni’) e alla ‘gestione’ nella quale è inquadrato il datore di lavoro (art. 41 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e artt. 16 e 17 del D.I. 27 febbraio 2019). 

Il datore di lavoro può essere inquadrato in quattro distinte ‘gestioni’: i) industria, ii) artigianato, iii) terziario e iv) altre attività (D.I. 27 febbraio 2019 e determina 2 ottobre 2018, n. 385). 

Più precisamente, lo stesso è inquadrato nella gestione corrispondente alla classificazione aziendale ai fini previdenziali ed assistenziali (art. 49 della Legge 9 marzo 1989, n. 88). 

Ove il datore di lavoro eserciti un’attività complessa, articolata in distinte ‘lavorazioni’, per ciascuna lavorazione sarà applicata la corrispondente ‘voce di tariffa’. Nel caso in cui il complesso delle attività svolte dal lavoratore sia soggetto a diversi rischi, a loro volta correlati a distinte ‘voci di rischio’, la ripartizione della retribuzione del lavoratore sulle diverse ‘voci di tariffa’ è effettuata valutando l’incidenza delle singole lavorazioni sul complesso delle attività svolte. 

Al ricorrere dei presupposti illustrati nel seguente paragrafo 3., il datore di lavoro può richiedere una riduzione del ‘tasso medio di tariffa’. 

Il datore di lavoro che presuma di erogare nel 2024 un importo delle retribuzioni inferiore a quello corrisposto nel 2023 – ad esempio, per la riduzione o la cessazione dell’attività lavorativa – è tenuto a trasmettere all’INAIL entro il 16 febbraio 2024 la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, indicando le minori retribuzioni che prevede di corrispondere nel 2024. Detto importo costituisce la base per il calcolo del premio anticipato dovuto per il 2024 (in luogo dell’importo delle retribuzioni corrisposte nel 2023), fatti salvi i controlli che l’Istituto potrebbe successivamente svolgere, al fine di verificare l’effettiva sussistenza delle motivazioni addotte dal datore di lavoro (art. 28, c. 6 del D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124). 

Entro il 29 febbraio 2024 deve essere presentata la dichiarazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2023 mediante gli appositi servizi telematici (art. 28, c. 4 del D.P.R. n. 30 giugno 1965, n. 1124, D.M. 9 febbraio 2015 e art. 18, c. 1 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241). 

Come anticipato, in determinati casi l’ammontare del premio assicurativo è calcolato sull’importo delle retribuzioni convenzionali, stabilite con apposito decreto ministeriale (art. 118 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124). 

A decorrere dal 1° luglio 2023, le retribuzioni convenzionali sono state indicate con D.M. 9 giugno 2022, n. 106 nelle seguenti misure mensili: 

- € 2.974,73 per i dirigenti. Nel caso in cui il dirigente sia stato assunto con contratto di lavoro a tempo parziale, l’importo della retribuzione convenzionale oraria da prendere come base di calcolo è pari a € 14,87;

- € 1.601,78 per i lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento ovvero sospesi dal lavoro e utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale (INAIL, circolare 8 novembre 2023, n. 47).

Con riferimento ai collaboratori coordinati e continuativi (art. 409, c. 3 del cod. proc. civ. e art. 2 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81), la base imponibile per il calcolo del premio assicurativo è costituita dalle somme e dai valori a qualunque titolo percepiti dal collaboratore durante il periodo d’imposta in relazione al rapporto di collaborazione, in osservanza dei minimali e massimali di rendita stabiliti dall’INAIL (circolare 29 maggio 2023, n. 21). A decorrere dal 1° luglio 2023, il minimale di rendita è pari a € 1.601,78 e il massimale di rendita è pari a € 2.974,73 (INAIL, circolare 8 novembre 2023, n. 47). 

2. Modalità di versamento del premio assicurativo 

Entro il 16 febbraio 2024, il datore di lavoro procede al versamento mediante modello ‘F24’ del premio di autoliquidazione in un’unica soluzione ovvero versando la prima di quattro rate trimestrali nei termini di seguito elencati: 

- 16 maggio 2024, termine di versamento della seconda rata; 

- 16 agosto 2024 (il 16 agosto è stato differito al 20 agosto, ai sensi degli artt. 3-quater del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 e 18, c. 1 del D.Lgs. 9 luglio 2997, n. 241), termine di versamento della terza rata; 

- 16 novembre 2024 (differito al 18 novembre 2024 perché il 16 novembre cade di sabato), termine di versamento della quarta rata. Il datore di lavoro versa con ciascuna rata il 25% dell’importo complessivo del premio annuale, dandone comunicazione mediante i servizi telematici dedicati alla presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni. Con riferimento alle rate successive alla prima, devono essere altresì versati i relativi interessi. Di seguito, si riporta una tabella riepilogativa nella quale sono indicati, oltre i termini di pagamento, i coefficienti degli interessi che devono essere moltiplicati per gli importi della seconda, terza e quarta rata dell’autoliquidazione 2023-2024. 
 

Rata

Data di scadenza

Termine utile per il pagamento

Coefficienti interessi (*)

16 febbraio 2024

16 febbraio 2024

-

16 maggio 2024

16 maggio 2024

0,00927123

16 agosto 2024

20 agosto 2024

0,01874849

16 novembre 2024

18 novembre 2024

0,02822575

(*) INAIL, istruzione operativa 9 gennaio 2024, n. 268.

Il numero di riferimento del premio di autoliquidazione 2023-2024 da indicare all’interno del modello ‘F24’ è 902024. 

3. Riduzione del tasso medio di prevenzione 

Come accennato, l’azienda che intenda avvalersi della riduzione del ‘tasso medio di tariffa’ è tenuta ad inviare telematicamente entro il 29 febbraio 2024 il ‘Modulo per la riduzione del tasso medio per prevenzione’ (modello ‘OT23’), accedendo alla sezione ‘Servizi online’ del sito istituzionale (INAIL, domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione 2023 e art. 23 del D.I. 27 febbraio 2019). 

La riduzione è accordata a condizione che il datore di lavoro abbia attuato interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa in materia. Nei primi due anni dalla data d’inizio attività della posizione assicurativa territoriale (PAT), l’incentivo è applicato nella misura fissa dell’8%; dopo il primo biennio, è determinato in funzione del numero dei lavoratori-anno occupati nel triennio, come illustrato nella tabella di seguito riportata. 

La riduzione

Lavoratori-anno occupati nel triennio 2018-2020

Primi due anni di attività

Dopo i primi due anni di attività

Fino a 10

8%

28%

Oltre a 10 e fino a 50

8%

18%

Oltre a 50 e fino a 200

8%

10%

Oltre a 200

8%

5%

La richiesta può essere avanzata da tutte le aziende, a prescindere dal periodo d’attività e a condizione che siano accertati: 

1) il regolare adempimento degli obblighi contributivi e assicurativi; 

2) l’osservanza delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro. 

L’INAIL ha predefinito gli interventi validi ai fini della concessione del beneficio in ragione della loro valenza prevenzionale, istituendo le sezioni di seguito elencate: 

A) prevenzione degli infortuni mortali; 

B) prevenzione del rischio stradale; 

C) prevenzione delle malattie professionali; 

D) formazione, addestramento, informazione; 

E) gestione della salute e sicurezza: misure organizzative; 

F) gestione delle emergenze e dispositivi di protezione individuale (DPI). 

L’azienda è tenuta ad indicare nel modulo ‘OT23’ gli interventi attuati nell’anno solare che precede quello di presentazione della domanda. 

Ad ogni intervento è attribuito un punteggio; per poter accedere alla riduzione è necessario che l’azienda abbia effettuato interventi il cui punteggio complessivo sia almeno pari a 100. L’Istituto ha indicato nel campo denominato ‘Documentazione ritenuta probante’ di ciascuna sezione le evidenze documentali, i regolamenti, le informazioni, i rapporti di verifica, le certificazioni, gli attestati, le dichiarazioni e le procedure che, in sede di presentazione della domanda, devono essere allegate con riferimento ad ogni specifico intervento realizzato. 

Da ultimo, si porta in evidenza come l’INAIL riconosca incentivi alle imprese per la realizzazione d’interventi in materia di tutela della salute e sicurezza (art. 11, c. 5 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 1, c. 862 e seguenti della Legge 28 dicembre 2015, n. 208). 

La legislazione vigente favorisce e promuove l’elevamento dei livelli di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, prevedendo che l’INAIL – mediante l’iniziativa ‘Bando ISI’ – finanzi progetti: 

- d’investimento e formazione realizzati da micro, piccole e medie imprese; 

- volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati a principi di responsabilità sociale delle imprese. 

4. Riduzioni del premio assicurativo 

Di seguito sono elencate le riduzioni contributive di maggior rilievo che incidono sulla determinazione del premio assicurativo relativo agli anni 2023 e 2024: 

1) incentivo per la sostituzione di lavoratori che fruiscono un periodo di congedo ai sensi dell’art. 4, c. 3 e 4 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. Al datore di lavoro che occupi meno di 20 lavoratori è riconosciuto uno sgravio pari al 50% dei premi assicurativi dovuti per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato o temporaneo in sostituzione di un lavoratore o di una lavoratrice che stia fruendo di un periodo di congedo ai sensi del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. Detta riduzione è riconosciuta sino al compimento di un anno di età del figlio ovvero sino ad un anno dall’accoglienza del minore in adozione o in affidamento; 

2) incentivi per l’assunzione di cui all’art. 4, c. 8-11 della Legge 28 giugno 2012, n. 92. Al datore di lavoro compete la riduzione del 50% dei premi a suo carico per la durata di 12 mesi complessivi, in relazione alle assunzioni effettuate con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, di lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno d’età e che risultino disoccupati da oltre 12 mesi. 

La riduzione dei premi è estesa a 18 mesi complessivi nel caso di i) trasformazione del contratto a tempo indeterminato o ii) assunzione del lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato. 

La medesima riduzione si applica al datore di lavoro che assuma donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle Regioni del Molise, della Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, nonché al datore di lavoro che assuma donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti. 

5. Impianto sanzionatorio 

È opportuno precisare che il mancato versamento dei premi assicurativi costituisce un inadempimento che inficia la regolarità contributiva e il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC). 

Nel caso in cui il datore di lavoro ometta o ritardi: 

a) il versamento del premio assicurativo, è irrogata una sanzione civile pari, in ragione d’anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti (e pari al 10% a decorrere dal 21 dicembre 2022). La sanzione civile non può essere superiore al 40% dell’importo dei premi non corrisposti entro il termine di legge (art. 116, c. 8, lett. a) della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e INAIL, circolare 18 settembre 2023, n. 42); 

b) la trasmissione della dichiarazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel 2023 è prevista l’irrogazione di una sanzione amministrativa d’importo compreso tra € 125,00 e € 770,00 (art. 195 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dall’art. 15 del D.Lgs. 19 dicembre 1994 n. 758 e dall’art. 1, c. 1177, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296). 

Si rimane a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore confronto si dovesse ritenere opportuno.  


 

 




 

 

 




 

 







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