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GENNAIO 2024
INAIL
– Autoliquidazione 2023/2024
L’INAIL
ha pubblicato le istruzioni operative relative
all’autoliquidazione 2023-2024, illustrandone le scadenze e
le modalità di adempimento (INAIL, istruzione operativa 27
dicembre 2023, n. 13439 e istruzione operativa 9 gennaio 2024, n.
268).
1.
Inquadramento
Come
noto, il datore di lavoro soggetto all’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali è tenuto ogni anno al versamento del premio
assicurativo mediante l’autoliquidazione.
Il versamento del premio è effettuato dal datore di lavoro
in via anticipata.
In
particolare, entro il 16 febbraio 2024, lo stesso è
tenuto:
-
alla regolazione dell’ammontare del premio assicurativo
relativo all’anno 2023 – già versato dal
datore di lavoro in via presuntiva entro 16 febbraio 2023 –
sulla base delle retribuzioni effettivamente corrisposte dal datore di
lavoro nel corso dell’anno (artt. 28 e 41, c. 1 del D.P.R. 30
giugno 1965, n. 1124);
-
al versamento del premio assicurativo afferente al periodo compreso tra
il 1° gennaio 2024 (o la diversa data di inizio dei lavori) e
il 31 dicembre 2024.
L’ammontare
del premio è determinato prendendo come base di calcolo
l’importo delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel
2023 (ovvero delle retribuzioni convenzionali), moltiplicato per il
‘tasso di premio’ (o ‘tasso medio di
tariffa’) connesso alla specifica ‘voce di
rischio’ (o ‘voce di tariffa’) relativa
all’attività di lavoro svolta
(‘lavorazioni’) e alla
‘gestione’ nella quale è inquadrato il
datore di lavoro (art. 41 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e artt. 16
e 17 del D.I. 27 febbraio 2019).
Il
datore di lavoro può essere inquadrato in quattro distinte
‘gestioni’: i) industria, ii) artigianato, iii)
terziario e iv) altre attività (D.I. 27 febbraio 2019 e
determina 2 ottobre 2018, n. 385).
Più
precisamente, lo stesso è inquadrato nella gestione
corrispondente alla classificazione aziendale ai fini previdenziali ed
assistenziali (art. 49 della Legge 9 marzo 1989, n. 88).
Ove
il datore di lavoro eserciti un’attività
complessa, articolata in distinte ‘lavorazioni’,
per ciascuna lavorazione sarà applicata la corrispondente
‘voce di tariffa’. Nel caso in cui il complesso
delle attività svolte dal lavoratore sia soggetto a diversi
rischi, a loro volta correlati a distinte ‘voci di
rischio’, la ripartizione della retribuzione del lavoratore
sulle diverse ‘voci di tariffa’ è
effettuata valutando l’incidenza delle singole lavorazioni
sul complesso delle attività svolte.
Al
ricorrere dei presupposti illustrati nel seguente paragrafo 3., il
datore di lavoro può richiedere una riduzione del
‘tasso medio di tariffa’.
Il
datore di lavoro che presuma di erogare nel 2024 un importo delle
retribuzioni inferiore a quello corrisposto nel 2023 – ad
esempio, per la riduzione o la cessazione
dell’attività lavorativa – è
tenuto a trasmettere all’INAIL entro il 16 febbraio 2024 la
comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte,
indicando le minori retribuzioni che prevede di corrispondere nel 2024.
Detto importo costituisce la base per il calcolo del premio anticipato
dovuto per il 2024 (in luogo dell’importo delle retribuzioni
corrisposte nel 2023), fatti salvi i controlli che l’Istituto
potrebbe successivamente svolgere, al fine di verificare
l’effettiva sussistenza delle motivazioni addotte dal datore
di lavoro (art. 28, c. 6 del D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124).
Entro
il 29 febbraio 2024 deve essere presentata la dichiarazione delle
retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2023
mediante gli appositi servizi telematici (art. 28, c. 4 del D.P.R. n.
30 giugno 1965, n. 1124, D.M. 9 febbraio 2015 e art. 18, c. 1 del
D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241).
Come
anticipato, in determinati casi l’ammontare del premio
assicurativo è calcolato sull’importo delle
retribuzioni convenzionali, stabilite con apposito decreto ministeriale
(art. 118 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124).
A
decorrere dal 1° luglio 2023, le retribuzioni convenzionali
sono state indicate con D.M. 9 giugno 2022, n. 106 nelle seguenti
misure mensili:
-
€ 2.974,73 per i dirigenti. Nel caso in cui il dirigente sia
stato assunto con contratto di lavoro a tempo parziale,
l’importo della retribuzione convenzionale oraria da prendere
come base di calcolo è pari a € 14,87;
- € 1.601,78 per i lavoratori impegnati in tirocini formativi
e di orientamento ovvero sospesi dal lavoro e utilizzati in progetti di
formazione o riqualificazione professionale (INAIL, circolare 8
novembre 2023, n. 47).
Con
riferimento ai collaboratori coordinati e continuativi (art. 409, c. 3
del cod. proc. civ. e art. 2 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81), la base
imponibile per il calcolo del premio assicurativo è
costituita dalle somme e dai valori a qualunque titolo percepiti dal
collaboratore durante il periodo d’imposta in relazione al
rapporto di collaborazione, in osservanza dei minimali e massimali di
rendita stabiliti dall’INAIL (circolare 29 maggio 2023, n.
21). A decorrere dal 1° luglio 2023, il minimale di rendita
è pari a € 1.601,78 e il massimale di rendita
è pari a € 2.974,73 (INAIL, circolare 8 novembre
2023, n. 47).
2.
Modalità
di versamento del premio assicurativo
Entro
il 16 febbraio 2024, il datore di lavoro procede al versamento mediante
modello ‘F24’ del premio di autoliquidazione in
un’unica soluzione ovvero versando la prima di quattro rate
trimestrali nei termini di seguito elencati:
-
16 maggio 2024, termine di versamento della seconda rata;
-
16 agosto 2024 (il 16 agosto è stato differito al 20 agosto,
ai sensi degli artt. 3-quater del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 e 18, c. 1
del D.Lgs. 9 luglio 2997, n. 241), termine di versamento della terza
rata;
-
16 novembre 2024 (differito al 18 novembre 2024 perché il 16
novembre cade di sabato), termine di versamento della quarta
rata. Il datore di lavoro versa con ciascuna rata il 25%
dell’importo complessivo del premio annuale, dandone
comunicazione mediante i servizi telematici dedicati alla presentazione
delle dichiarazioni delle retribuzioni. Con riferimento alle rate
successive alla prima, devono essere altresì versati i relativi
interessi.
Di seguito, si riporta una tabella riepilogativa nella quale sono
indicati, oltre i termini di pagamento, i coefficienti degli interessi
che devono essere moltiplicati per gli importi della seconda, terza e
quarta rata dell’autoliquidazione 2023-2024.
Rata
|
Data di scadenza
|
Termine utile per il pagamento
|
Coefficienti interessi (*)
|
1°
|
16 febbraio 2024
|
16 febbraio 2024
|
-
|
2°
|
16 maggio 2024
|
16 maggio 2024
|
0,00927123
|
3°
|
16 agosto 2024
|
20 agosto 2024
|
0,01874849
|
4°
|
16 novembre 2024
|
18 novembre 2024
|
0,02822575
|
(*) INAIL,
istruzione operativa 9 gennaio 2024, n. 268.
|
Il
numero di riferimento del premio di autoliquidazione 2023-2024 da
indicare all’interno del modello ‘F24’ è
902024.
3. Riduzione del tasso medio di prevenzione
Come
accennato, l’azienda che intenda avvalersi della riduzione del
‘tasso medio di tariffa’ è tenuta ad inviare
telematicamente entro il 29 febbraio 2024 il ‘Modulo per la
riduzione del tasso medio per prevenzione’ (modello
‘OT23’), accedendo alla sezione ‘Servizi
online’ del sito istituzionale (INAIL, domanda per la riduzione
del tasso medio di tariffa per prevenzione 2023 e art. 23 del D.I. 27
febbraio 2019).
La
riduzione è accordata a condizione che il datore di lavoro abbia
attuato interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza e di
igiene nei luoghi di lavoro, ulteriori rispetto a quelli previsti dalla
normativa in materia.
Nei primi due anni dalla data d’inizio attività della
posizione assicurativa territoriale (PAT), l’incentivo è
applicato nella misura fissa dell’8%; dopo il primo biennio,
è determinato in funzione del numero dei lavoratori-anno
occupati nel triennio, come illustrato nella tabella di seguito
riportata.
La riduzione
|
Lavoratori-anno occupati nel triennio 2018-2020
|
Primi due anni di attività
|
Dopo i primi due anni di attività
|
Fino a 10
|
8%
|
28%
|
Oltre a 10 e fino a 50
|
8%
|
18%
|
Oltre a 50 e fino a 200
|
8%
|
10%
|
Oltre a 200
|
8%
|
5%
|
La
richiesta può essere avanzata da tutte le aziende, a prescindere
dal periodo d’attività e a condizione che siano
accertati:
1) il regolare adempimento degli obblighi contributivi e assicurativi;
2) l’osservanza delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro.
L’INAIL
ha predefinito gli interventi validi ai fini della concessione del
beneficio in ragione della loro valenza prevenzionale, istituendo le
sezioni di seguito elencate:
A) prevenzione degli infortuni mortali;
B) prevenzione del rischio stradale;
C) prevenzione delle malattie professionali;
D) formazione, addestramento, informazione;
E) gestione della salute e sicurezza: misure organizzative;
F) gestione delle emergenze e dispositivi di protezione individuale (DPI).
L’azienda
è tenuta ad indicare nel modulo ‘OT23’ gli
interventi attuati nell’anno solare che precede quello di
presentazione della domanda.
Ad
ogni intervento è attribuito un punteggio; per poter accedere
alla riduzione è necessario che l’azienda abbia effettuato
interventi il cui punteggio complessivo sia almeno pari a 100.
L’Istituto ha indicato nel campo denominato ‘Documentazione
ritenuta probante’ di ciascuna sezione le evidenze documentali, i
regolamenti, le informazioni, i rapporti di verifica, le
certificazioni, gli attestati, le dichiarazioni e le procedure che, in
sede di presentazione della domanda, devono essere allegate con
riferimento ad ogni specifico intervento realizzato.
Da
ultimo, si porta in evidenza come l’INAIL riconosca incentivi
alle imprese per la realizzazione d’interventi in materia di
tutela della salute e sicurezza (art. 11, c. 5 del D.Lgs. 9 aprile
2008, n. 81, art. 1, c. 862 e seguenti della Legge 28 dicembre 2015, n.
208).
La
legislazione vigente favorisce e promuove l’elevamento dei
livelli di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
prevedendo che l’INAIL – mediante l’iniziativa
‘Bando ISI’ – finanzi progetti:
- d’investimento e formazione realizzati da micro, piccole e medie imprese;
-
volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura
organizzativa e gestionale ispirati a principi di responsabilità
sociale delle imprese.
4. Riduzioni del premio assicurativo
Di
seguito sono elencate le riduzioni contributive di maggior rilievo che
incidono sulla determinazione del premio assicurativo relativo agli
anni 2023 e 2024:
1)
incentivo per la sostituzione di lavoratori che fruiscono un periodo di
congedo ai sensi dell’art. 4, c. 3 e 4 del D.Lgs. 26 marzo 2001,
n. 151.
Al datore di lavoro che occupi meno di 20 lavoratori è
riconosciuto uno sgravio pari al 50% dei premi assicurativi dovuti per
i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato o temporaneo in
sostituzione di un lavoratore o di una lavoratrice che stia fruendo di
un periodo di congedo ai sensi del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. Detta
riduzione è riconosciuta sino al compimento di un anno di
età del figlio ovvero sino ad un anno dall’accoglienza del
minore in adozione o in affidamento;
2)
incentivi per l’assunzione di cui all’art. 4, c. 8-11 della
Legge 28 giugno 2012, n. 92.
Al datore di lavoro compete la riduzione del 50% dei premi a suo carico
per la durata di 12 mesi complessivi, in relazione alle assunzioni
effettuate con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato,
anche a scopo di somministrazione, di lavoratori che abbiano compiuto
il cinquantesimo anno d’età e che risultino disoccupati da
oltre 12 mesi.
La
riduzione dei premi è estesa a 18 mesi complessivi nel caso di
i) trasformazione del contratto a tempo indeterminato o ii) assunzione
del lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
La
medesima riduzione si applica al datore di lavoro che assuma donne di
qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da
almeno sei mesi, residenti nelle Regioni del Molise, della Campania,
Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, nonché al
datore di lavoro che assuma donne di qualsiasi età prive di un
impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque
residenti.
5. Impianto sanzionatorio
È
opportuno precisare che il mancato versamento dei premi assicurativi
costituisce un inadempimento che inficia la regolarità
contributiva e il rilascio del documento unico di regolarità
contributiva (DURC).
Nel caso in cui il datore di lavoro ometta o ritardi:
a)
il versamento del premio assicurativo, è irrogata una sanzione
civile pari, in ragione d’anno, al tasso ufficiale di riferimento
maggiorato di 5,5 punti (e pari al 10% a decorrere dal 21 dicembre
2022). La sanzione civile non può essere superiore al 40%
dell’importo dei premi non corrisposti entro il termine di legge
(art. 116, c. 8, lett. a) della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e INAIL,
circolare 18 settembre 2023, n. 42);
b)
la trasmissione della dichiarazione delle retribuzioni effettivamente
corrisposte nel 2023 è prevista l’irrogazione di una
sanzione amministrativa d’importo compreso tra € 125,00 e
€ 770,00 (art. 195 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, come
modificato dall’art. 15 del D.Lgs. 19 dicembre 1994 n. 758 e
dall’art. 1, c. 1177, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296).
Si rimane a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore confronto si dovesse ritenere opportuno.
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