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Rifiuto della prestazione per motivi di salute: illegittimità
Corte di Cassazione, sentenza n. 22677 del 25 settembre 2018
La
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 25 settembre 2018, n.
22677, ha confermato un principio consolidato in giurisprudenza secondo
cui il lavoratore adibito a mansioni che ritenga incompatibili
con il proprio stato di salute può chiedere la destinazione a
compiti più adeguati.
Non può, invece, senza avallo giudiziario, rifiutare
l’esecuzione della prestazione, potendo invocare l’art.
1460 cod. civ. solo se l’inadempimento del datore di lavoro sia
totale ovvero sia talmente grave da pregiudicare irrimediabilmente le
esigenze vitali del lavoratore.
Calo degli utili: legittimo il licenziamento del dipendente malato
Corte di Cassazione, sentenza n. 23338 del 27 settembre 2018
La
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 27 settembre 2018, n.
23338, si è pronunciata in merito alla legittimità di un
licenziamento per giustificato motivo oggettivo per calo degli utili di
un dipendente gravemente malato, negandone la natura discriminatoria.
In presenza della causa giustificativa del licenziamento che ha
determinato la soppressione del posto per calo di lavoro e per
diminuzione dei guadagni il recesso è giustificato anche se il
dipendente è gravemente malato.
In tali ipotesi, inoltre, non può configurarsi discriminazione
in assenza di una prova sul nesso causale tra recesso e fattore di
discriminazione, ovvero escludendo la valenza significativa degli
eventi morbosi ai fini della natura discriminatoria del recesso.
Danno non patrimoniale al coniuge se l’infortunio impedisce normali rapporti sessuali
Corte di Cassazione, sentenza n. 22690 del 25 settembre 2018
La
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 25 settembre 2018, n.
22690, si è pronunciata in merito alla spettanza di un
risarcimento del danno al coniuge di un parente rimasto infortunato
dopo un infortunio sul lavoro nella misura in cui i pregiudizi non
riguardano la mera sfera interiore, ma riguardano
l’impossibilità di avere normali rapporti sessuali.
Una domanda in tal senso, ad avviso della Corte, è fondata e la
quantificazione del danno deve avvenire in via equitativa, tenendo
conto dell’età dei coniugi, della mancanza di figli, della
dedizione della moglie al marito per gli anni di infermità e
della durata del matrimonio.
Infortunio in itinere: risarcibile solo se l’auto propria è una necessità
Corte di Cassazione, sentenza n. 22670 del 25 settembre 2018
La
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 25 settembre 2018, n.
22670, ha statuito in materia di assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro, che l’infortunio “in itinere” non può
essere ravvisato in caso di incidente stradale subito dal lavoratore
che si sia spostato con il proprio automezzo se l’uso del veicolo
privato non rappresenta una necessità, in assenza di soluzioni
alternative, ma una libera scelta del lavoratore.
Il mezzo di trasporto pubblico costituisce, infatti, lo strumento
normale per la mobilità delle persone e comporta il grado minimo
di esposizione al rischio della strada.
Nozione di ramo d’azienda: criteri di individuazione
Corte di Cassazione, sentenza n. 21264 del 28 agosto 2018
La
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 28 agosto 2018, n.
21264, ha statuito sulla nozione di ramo d’azienda autonomo, ai
fini dell’applicazione della disciplina del trasferimento
d’azienda.
L’autonomia del ramo ceduto può sussistere anche in
presenza di una struttura dematerializzata o leggera costituita in
prevalenza da rapporti di lavoro organizzati, in modo idoneo, anche
potenzialmente, allo svolgimento di una attività economica.
Tuttavia, affinché ciò si realizzi, è necessario
che i lavoratori ceduti costituiscano un gruppo coeso per
professionalità, con precisi legami organizzativi preesistenti
alla cessione e specifico Know-how tali da individuarli come una
struttura unitaria funzionalmente idonea e non come una sommatoria di
dipendenti.
L’onere della prova sulla circostanza che i lavoratori ceduti
facciano parte della struttura oggetto del trasferimento è posto
a carico della società. Invero incombe su chi intende avvalersi
degli effetti previsti dall’art. 2112 cc, che derogano al
principio del necessario consenso del contraente ceduto ex art. 1406
cc, fornire la prova dell’esistenza dei relativi requisiti di
operatività.
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